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AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO 

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 22 G.U.R.I. 8 giugno 2020, n. 144

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018.

Testo con annotazioni alla data 9 luglio 2024

Il giorno 19 maggio 2020 alle ore 14,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative, al termine del quale si è proceduto alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del C.C.N.L. del personale del Comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018.

Per l'A.Ra.N. il Presidente Cons. Antonio Naddeo (firmato)

Per le Organizzazioni sindacali Per le Confederazioni sindacali
CISL FP (firmato) CISL (firmato)
FP CGIL (firmato) CGIL (firmato)
UIL PA (firmato) UIL (firmato)
CONFSAL UNSA (firmato) CONFSAL (firmato)
FLP (firmato) CGS (firmato)
USB PI (firmato) USB (firmato)
CONFINTESA FP (firmato) CONFINTESA (firmato)

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Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018.

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è sottoscritto nell'ambito di una specifica sequenza contrattuale ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018 relativo al triennio 2016 - 2018 e delle altre disposizioni ancora applicabili ai sensi dell'art. 96 di tale contratto.

2. Le disposizioni del presente contratto si applicano al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della legge 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. Ministeri del 22 ottobre 1997 e del 12 aprile 2001 come successivamente modificati e integrati dai successivi C.C.N.L. applicabili a tale personale.

Art. 2

Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere (1)

1. Il fondo unico di amministrazione di cui all'art. 34 del C.C.N.L. Ministeri del 14 settembre 2007 assume la denominazione di «Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere».

2. Poichè al personale destinatario del presente titolo non sono attribuibili i benefici economici previsti, per il personale dei ministeri, dagli articoli 73 e 75 del C.C.N.L. 12 febbraiop 2018, il Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere, in luogo dei predetti benefici, è incrementato degli importi di cui al comma 3, calcolati sulla base degli incrementi medi complessivi pro-capite riferiti al restante personale dei ministeri.

3. In applicazione di quanto previsto al comma 2, il Fondo di cui al presente articolo è incrementato di un importo complessivo, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, pari a euro 70.819,00 per l'anno 2016, rideterminati in euro 213.903,00 per l'anno 2017 e rideterminati in euro 682.179,00 annui a decorrere dal 1° gennaio 2018.

4. Nel caso di riduzione, dall'anno 2019, delle unità di personale in servizio rispetto alle medesime unità riferite all'anno 2018, non si determina un corrispondente aumento del valore medio pro-capite annuo del Fondo di cui al comma 1 calcolato per l'anno 2018. Sono fatti salvi gli incrementi di risorse disposti dal presente e dai futuri C.C.N.L..

5. A decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall'anno successivo, la tabella A allegata al C.C.N.L. successivo del 12 aprile 2001, relativa ai compensi differenziati di cui all'art. 12 del medesimo C.C.N.L. è sostituita dalla nuova tabella A allegata al presente C.C.N.L.. Detti compensi continuano ad essere corrisposti a carico del Fondo di cui al presente articolo. Con la medesima decorrenza, nei paesi del gruppo B di cui alla tabella B allegata al richiamato C.C.N.L. successivo del 12 aprile 2001 sono inserite anche Polonia e Romania.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di costituzione ed utilizzo del fondo previste, per il personale di cui al presente articolo, dai precedenti C.C.N.L.. Resta fermo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di fondi.

(1)

Per incrementi al Fondo previsto dall'articolo annotato, si rimanda all'art. 4, comma 1, della  Sequenza contrattuale di cui al Comunicato ARAN pubblicato nella G.U.R.I. 9 luglio 2024, n. 159.

TABELLA A

Compensi differenziati di cui all'art. 12 del C.C.N.L. successivo del 12 aprile 2001 erogati a decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall'anno successivo.

Valori annui lordi in euro B1 B2 B3
Gruppo A 316,07 371,84 427,63
Gruppo B 221,26 260,29 299,34
Gruppo C 154,93 182,21 209,47
Gruppo D 105,97 116,51 128,90

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DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordano sulla necessità che il prossimo rinnovo contrattuale del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2019-2021 affronti il problema della revisione delle disposizioni dei previgenti C.C.N.L. applicati al personale di cui all'art. 1, comma 2, al fine di adeguarne il contenuto alla evoluzione normativa e contrattuale. In tale sede, si dovrà altresì procedere all'armonizzazione delle discipline generali di comparto rispetto alle specificità che caratterizzano il suddetto personale. Per l'approfondimento delle discipline contrattuali di riferimento, concordano altresì che entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva, siano effettuati incontri tecnici tra Aran ed Organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L., con l'ausilio di rappresentanti del MAECI. Concordano infine che nel corso degli incontri tecnici sia effettuata una ricognizione delle disposizioni di parte normativa del C.C.N.L. del comparto delle Funzioni centrali relativo al periodo 2016-2018 che, senza necessità di adeguamenti e revisioni dei contratti nazionali vigenti, risultino già pienamente ed integralmente applicabili al personale in questione.