
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/602 DELLA COMMISSIONE, 15 aprile 2020
G.U.U.E. 4 maggio 2020, n. L 139
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 24 maggio 2020
Applicabile dal: 4 luglio 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione (2) stabilisce i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale ed è applicabile a decorrere dal 1° novembre 2018. Tali modelli di certificati zootecnici sono stati elaborati in consultazione con gli esperti degli Stati membri e le pertinenti parti interessate conformemente all'allegato V del regolamento (UE) 2016/1012 per l'emissione di certificati zootecnici da parte degli enti selezionatori o degli enti ibridatori in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Durante il periodo di applicazione dei nuovi modelli di certificati zootecnici gli Stati membri e le parti interessate hanno informato la Commissione di alcuni problemi pratici legati all'uso di tali modelli, riguardanti la stampa dei certificati zootecnici e la verifica dell'identità degli animali riproduttori. Risulta inoltre che l'emissione di certificati zootecnici per il materiale germinale da parte di un unico organismo di rilascio abbia creato problemi dovuti alla separazione tra gli enti selezionatori e gli enti ibridatori da un lato e, se autorizzati a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012, i centri di raccolta o di stoccaggio dello sperma o i gruppi di raccolta o di produzione degli embrioni dall'altro.
3) Al fine di consentire agli enti selezionatori e agli enti ibridatori di rilasciare certificati zootecnici su un unico foglio, è necessario consentirne la stampa con orientamento sia verticale sia orizzontale. Dovrebbe inoltre essere consentita la sostituzione della stampa delle note a piè di pagina e delle note contenute nei modelli di certificati zootecnici con la stampa di un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile, quale ad esempio un link valido e verificato alla relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, in una posizione ben visibile del certificato zootecnico.
4) Il formato della genealogia previsto dai modelli di certificati zootecnici stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prevede l'indicazione del numero di iscrizione nel libro genealogico dei genitori e dei nonni dell'animale riproduttore per il quale viene rilasciato un certificato zootecnico. L'indicazione del numero di identificazione individuale dei genitori e dei nonni nella genealogia è necessaria se tale numero è diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel modello di certificato zootecnico dovrebbe inoltre essere previsto un periodo di accoppiamento, anziché una data di accoppiamento, per gli allevamenti estensivi.
5) I certificati zootecnici per il materiale germinale forniscono informazioni sul materiale germinale e sugli animali donatori. In alcuni Stati membri sono in vigore disposizioni che richiedono la convalida delle informazioni sull'animale donatore da parte di un ente selezionatore o di un ente ibridatore e la convalida delle informazioni sul materiale germinale da parte di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma o da parte di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni. Vi è pertanto la necessità di prevedere, nei modelli di certificati zootecnici per il materiale germinale, uno spazio per la firma di più organismi di rilascio. Dovrebbe inoltre essere consentito di scindere la parte del certificato zootecnico riguardante il materiale germinale dalla parte relativa all'animale donatore, a condizione che una copia del certificato zootecnico rilasciato per l'animale donatore sia allegata al certificato zootecnico rilasciato per il materiale germinale.
6) Tenendo conto dell'esperienza acquisita dal momento in cui il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è diventato applicabile, è necessario aggiornare i modelli di certificati zootecnici per facilitare l'emissione e la stampa di tali certificati e consentire una migliore verifica dell'identità degli animali riproduttori. E' pertanto necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717.
7) Il regolamento (UE) 2016/1012 e gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento stabiliscono norme che sostituiscono quelle di cui alle decisioni 84/247/CEE (3), 84/419/CEE (4), 89/501/CEE (5), 89/502/CEE (6), 89/503/CEE (7), 89/504/CEE (8), 89/505/CEE (9), 89/506/CEE (10), 89/507/CEE (11), 90/254/CEE (12), 90/255/CEE (13), 90/256/CEE (14), 90/257/CEE (15), 90/258/CEE (16), 92/353/CEE (17), 92/354/CEE (18), 96/78/CE (19), 96/79/CE (20), 96/509/CE (21), 96/510/CE (22), 2005/379/CE (23) e 2006/427/CE (24) della Commissione. Tali decisioni erano state adottate a norma delle direttive 88/661/CEE (25), 89/361/CEE (26), 90/427/CEE (27), 94/28/CE (28) e 2009/157/CE (29) del Consiglio, che sono state abrogate dal regolamento (UE) 2016/1012 a decorrere dal 1° novembre 2018.
8) A fini di chiarezza, certezza del diritto e semplificazione e onde evitare duplicazioni, è opportuno abrogare le decisioni 84/247/CEE, 84/419/CEE, 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE, 89/506/CEE, 89/507/CEE, 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE, 90/258/CEE, 92/353/CEE, 92/354/CEE, 96/78/CE, 96/79/CE, 96/509/CE, 96/510/CE, 2005/379/CE e 2006/427/CE.
9) Al fine di consentire una transizione agevole alle nuove misure, è necessario differire la data di applicazione del presente regolamento e prevedere una misura transitoria per quanto riguarda l'emissione di certificati zootecnici per le partite di animali riproduttori di razza pura e di suini ibridi riproduttori o del loro materiale germinale, conformemente ai modelli di cui ai rispettivi allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prima della data di applicazione del presente regolamento.
10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 171 del 29.6.2016.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale (GU L 109 del 26.4.2017).
Decisione 84/247/CEE della Commissione, del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura (GU L 125 del 12.5.1984).
Decisione 84/419/CEE della Commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini (GU L 237 del 5.9.1984).
Decisione 89/501/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura (GU L 247 del 23.8.1989).
Decisione 89/502/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura (GU L 247 del 23.8.1989).
Decisione 89/503/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 247 del 23.8.1989).
Decisione 89/504/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori (GU L 247 del 23.8.1989).
Decisione 89/505/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori (GU L 247 del 23.8.1989).
Decisione 89/506/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 247 del 23.8.1989).
Decisione 89/507/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi (GU L 247 del 23.8.1989).
Decisione 90/254/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura (GU L 145 dell'8.6.1990).
Decisione 90/255/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura (GU L 145 dell'8.6.1990).
Decisione 90/256/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura e ibridi (GU L 145 dell'8.6.1990).
Decisione 90/257/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni (GU L 145 dell'8.6.1990).
Decisione 90/258/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 145 dell'8.6.1990).
Decisione 92/353/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 dell'11.7.1992).
Decisione 92/354/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che stabilisce talune norme di coordinamento tra organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 dell'11.7.1992).
Decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione (GU L 19 del 25.1.1996).
Decisione 96/79/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (GU L 19 del 25.1.1996).
Decisione 96/509/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce le condizioni genealogiche e zootecniche per l'importazione di sperma di taluni animali (GU L 210 del 20.8.1996).
Decisione 96/510/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni (GU L 210 del 20.8.1996).
Decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni nonché le indicazioni che vi devono figurare (GU L 125 del 18.5.2005).
Decisione 2006/427/CE della Commissione, del 20 giugno 2006, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (GU L 169 del 22.6.2006).
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988).
Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989).
Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990).
Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994).
Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 323 del 10.12.2009).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è così modificato:
1) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento;
3) l'allegato III è sostituito dall'allegato III del presente regolamento;
4) l'allegato IV è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.
1. Per un periodo transitorio fino al 4 agosto 2020, i certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale possono essere rilasciati conformemente ai pertinenti modelli di cui rispettivamente agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prima della presente modifica.
2. Per un periodo transitorio fino al 4 agosto 2020, i certificati zootecnici per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e per l'ingresso nell'Unione di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale possono essere rilasciati conformemente ai pertinenti modelli di cui rispettivamente agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prima della presente modifica.
Le decisioni 84/247/CEE, 84/419/CEE, 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE, 89/506/CEE, 89/507/CEE, 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE, 90/258/CEE, 92/353/CEE, 92/354/CEE, 96/78/CE, 96/79/CE, 96/509/CE, 96/510/CE, 2005/379/CE e 2006/427/CE sono abrogate.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2020
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN