
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 29 maggio 2020, n. 4
G.U.R.S. 12 giugno 2020, n. 34
Circolare per la sospensione e proroga dei termini dei procedimenti amministrativi ai sensi del combinato disposto del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27 con modificazioni e D.G.R. n. 114 del 26 marzo 2020.
AI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(UCO ED UMC PER LE AZIONI OT1 E OT3 DI COMPETENZA
DEL DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE)
AI BENEFICIARI FINALI DEGLI OO.TT. 1 E 3 (AZIONI DI COMPETENZA
DEL DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE)
e, p.c. ALL'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE CONTROLLI
ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
ALL'AC ADG PO FESR SICILIA 2014/2020
ALL'AUTORITA' DI AUDIT
ALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
ALLA RAGIONERIA CENTRALE
AGLI ORDINI PROFESSIONALI
ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA
A seguito delle note misure adottate per far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia da Covid-19, con circolare n. 3/2020 sono state già fornite, nell'ambito del PO FESR 2014/2020 (OT1 e OT3), indicazioni riguardanti le disposizioni in materia di sospensione, erga omnes, dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e fino al 15 aprile 2020 ex comma 1, art 103, D.L. n. 18/2020 e di proroga, ope legis, di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 ex comma 2 del medesimo articolo 103.
Corre l'obbligo di far rilevare che in ordine al periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, con l'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 34 [N.d.R. recte: D.L. 8 aprile 2020, n. 23] il termine fissato per il 15 aprile 2020 è stato prorogato al 15 maggio 2020.
Invece per quanto afferisce al comma 2 dell'art. 103 del medesimo D.L. n. 18/2020, con legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente con D.L. 19 maggio 2020, n. 34 è stato modificato il periodo in scadenza di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che non risulta più fissato tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, bensì tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, e conservano la loro validità per i novanta giorni successivi allo stato di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.
Le Strutture in indirizzo nella trattazione dei procedimenti in atto pendenti vorranno dare conforme applicazione alle disposizioni sopra richiamate.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive: FRITTITTA