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ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 5 giugno 2020

G.U.R.S. 12 giugno 2020, n. 34

Circolare attuativa dell'ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 22 del 2 giugno 2020, in materia di attività sportive e ricreative presso i circoli, le società e le associazioni sportive (Strutture sportive) della Regione siciliana.

AI LEGALI RAPPRESENTANTI DI CIRCOLI SPORTIVI

SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI SPORTIVE

DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA

AI DIRETTORI GENERALI

DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DEL S.S.R.

e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

ALL'ASSESSORE REGIONALE PER LA SALUTE

ALL'ASSESSORE REGIONALE

PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Si fa riferimento all'art. 15 comma 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 2 giugno 2020 che, al comma 1, consente "tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio" e al comma 2 autorizza "I circoli, le società, le associazioni sportive le palestre e le piscine all'espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento e a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre"

Lo stesso comma prevede "l'apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della presente Ordinanza", mentre rinvia al DPCM 17 maggio 2020 le specifiche disposizioni sulla attività sportiva - anche di squadra - sulle manifestazioni, sugli eventi e sulle competizioni sportive.

Inoltre, l'ordinanza n. 22 del 2 giugno 2020, in aggiunta alle previsioni contenute nel soprarichiamato articolo, che, fatta eccezione per l'utilizzo della piscina, non si differenziano da quanto precedentemente stabilito con ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020, prevede, all'art. 4 comma 1, che "la stagione balneare ha inizio il 6 giugno 2020, secondo i provvedimenti amministrativi già emanati".

Lo stesso articolo inoltre, dispone che "per tutte le attività nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell'ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia e in mare), debbano applicarsi le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 16 maggio 2020 N. 20/81/CR01/COV19, allegate alla presente, nonchè "tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport".

Tali nuove disposizioni estendono l'accesso e la fruizione degli spazi a tutte le aree sportive e ricreative dei circoli, delle società e delle associazioni in indirizzo, rimandando tuttavia i gestori, responsabili del mantenimento di un efficace protocollo sanitario, al pieno rispetto delle norme igienico sanitarie contenute nelle linee guida e nelle direttive emanate.

Ciò premesso, nella considerazione che molti circoli e associazioni sportive del territorio regionale si avvalgono, durante i mesi estivi, di "punti mare", fruibili dai propri iscritti, dai loro familiari e conviventi e nella ulteriore considerazione della attuale favorevole situazione epidemiologica con riferimento ai contagi, con la presente si forniscono indicazioni aggiuntive, in aderenza all'ultima Ordinanza Presidenziale n. 22 sopra citata.

Pertanto, allo scopo di assicurare lo svolgimento di tutte le attività sportive e ricreative - comprese quelle riferibili ai "punti mare" - nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio, tutte le strutture sportive in indirizzo, sono onerate di osservare le seguenti disposizioni:

1) Disposizioni generali

a) l'ingresso è consentito esclusivamente ai soci iscritti, ai loro familiari e conviventi; è fatto pertanto divieto di ingresso all'utenza saltuaria, fatti salvi gli ospiti iscritti a corsi di addestramento per sport individuali.

b) gli utenti non soci, di cui alla lettera a) dovranno essere identificati in appositi registri recanti data, orario di ingresso, contatto telefonico e mail, allo scopo di favorire l'eventuale rintracciamento. Gli stessi dovranno autocertificare lo stato di buona salute, l'assenza di sintomi Covid 19 e di non essere sottoposti a quarantena.

c) l'espletamento delle attività sportive e ricreative all'interno delle strutture è opportunamente disciplinato da apposito Regolamento interno, che le stesse dovranno redigere per la gestione, in totale sicurezza, dell'utenza. Tale regolamento dovrà prevedere, in aggiunta a quanto previsto dalla presente Circolare, adeguate misure di sanificazione, l'utilizzo di termoscanner e saturimetro, nonché le necessarie forme di contingentamento dell'ingresso dell'utenza, privilegiando l'accesso alle varie aree (piscine, palestre, punti mare etc) tramite prenotazione; all'uopo, i legali rappresentanti delle strutture avranno l'onere di individuare, tra gli adempimenti connessi alla predisposizione del citato regolamento, un "Supervisor", con il compito di monitorare ed assicurare costantemente il regolare espletamento delle attività come disciplinato dalla presente Circolare;

d) è vietata ogni forma di assembramento

e) il personale delle strutture sportive, munito dei necessari dispositivi di protezione individuale, dovrà costantemente vigilare sul rispetto del regolamento e, di conseguenza, delle disposizioni di cui alla presente Circolate;

f) le strutture sportive dovranno dotarsi di igienizzanti da dislocare nelle diverse aree dedicate all'attività fisica, nonché in aree comuni (ingresso, WC etc.) e provvederanno ad informare adeguatamente l'utenza con appositi avvisi sul rispetto delle norme igienico-sanitarie da seguire.

2) Disposizioni in materia di attività sportive e ricreative

a) Sono consentite tutte le attività sportive individuali e ricreative praticate presso le strutture destinatarie della presente, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, facendo specifico riferimento alle apposite "Linee guida per l'esercizio fisico e lo sport" emanate dall'Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome allegate alla presente;

b) E' consentito svolgere lezioni di sport individuali, quali tennis, padel, vela, surf, kitesurf, golf, equitazione, etc., nonché tenere corsi di addestramento per gruppi, ma sempre nel pieno rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio dello Sport della presidenza de Consiglio dei Ministri, evitando ogni forma di assembramento;

c) Sono consentiti la pesca turistica ed il noleggio di barche anche con conducente, sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;

d) Sono consentite quelle competizioni sportive individuali che rispettino pienamente il distanziamento sociale, quali ad es. le gare di vela, senza pubblico o assembramento;

e) E' consentito il gioco delle carte (bridge, burraco, carte siciliane e francesi) solo nelle fasi di "allenamento", nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 mt. tra le persone ed utilizzando le principali misure di prevenzione del contagio (utilizzo di guanti mono-uso, utilizzo della mascherina protettiva e/o di visiera protettiva). All'uopo si rimanda al "Protocollo di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio da parte del virus SARS-CoV-2 della CoVid-19 nella pratica dello sport Bridge nella fase di allenamento dei propri tesserati" emanato dalla FIGB. Rimangono sospese le competizioni amatoriali ed agonistiche;

f) E' consentito l'utilizzo delle aree comuni, delle docce, l'ingresso all'interno degli spogliatoi e dei servizi igienici, che devono essere preventivamente e costantemente sanificati ed opportunamente predisposti per agevolare i soci al rispetto delle norme igieniche e distanziamento sociale;

g) E' consentita l'apertura di bar e punti di ristoro all'interno delle strutture sportive, anche per i non soci, se previsto dal regolamento della struttura sportiva, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 dell'Ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020 del presidente della Regione Siciliana e delle linee guida.

Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del rispetto delle presenti disposizioni, il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, anche per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, potrà procedere con appositi controlli in loco. Le violazioni riscontrate saranno oggetto di specifiche sanzioni, anche a contenuto sospensivo delle attività sportive.

Al fine di garantirne la più ampia pubblicizzazione e diffusione, la presente Circolare sarà pubblicata in G.U.R.S. e sui siti internet della Presidenza della Regione, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e del Dipartimento Attività Sanitaria ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute, con valore di notifica a tutti gli interessati.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico: DI LIBERTI

N.B. - Gli allegati alla circolare sono scaricabili dal seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_ PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico