
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/668 DELLA COMMISSIONE, 18 maggio 2020
G.U.U.E. 19 maggio 2020, n. L 156
Decisione relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.
TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2022/2414)
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 18 maggio 2020
Entrata in vigore il: 19 maggio 2020
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
2) Con il mandato M/031, intitolato «STANDARDISATION MANDATE TO CEN/Cenelec CONCERNING STANDARDS FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT» (Mandato di normazione al CEN/Cenelec relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (3).
3) La direttiva 89/686/CEE è stata sostituita a decorrere dal 21 aprile 2018 dal regolamento (UE) 2016/425, che ha apportato solo un numero limitato di modifiche ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE. Le norme armonizzate redatte sulla base del mandato M/031 sono state redatte esclusivamente a sostegno dei requisiti essenziali di salute e sicurezza, che sono rimasti sostanzialmente invariati in seguito alla sostituzione della direttiva 89/686/CEE con il regolamento (UE) 2016/425.
4) Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN 893:2019 sull'attrezzatura per alpinismo, EN 943-2:2019 sugli indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, EN 1073-1:2016+A1:2018 sugli indumenti di protezione contro particolati solidi aerotrasportati inclusa la contaminazione radioattiva e EN 14458:2018 sull'equipaggiamento individuale per gli occhi.
5) Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015 e EN 12277:2015, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 343:2019 sugli indumenti di protezione contro la pioggia, EN 358:2018 sulle cinture e i cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019 e EN ISO 11393-6:2019 sugli indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili, EN 13832-2:2018 e EN 13832-3:2018 sulle calzature di protezione contro agenti chimici, EN 14594:2018 sugli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, EN 388:2016+A1:2018 sui guanti di protezione contro rischi meccanici, EN 943-1:2015+A1:2019 sugli indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi e EN 12277:2015+A1:2018 sull'attrezzatura per alpinismo.
6) Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno modificato la norma armonizzata EN ISO 10819:2013, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5). Ciò ha portato all'adozione della modifica EN ISO 10819:2013/A1:2019 di tale norma armonizzata.
7) La Commissione, unitamente al CEN e al Cenelec, ha valutato la conformità di tali norme al mandato M/031.
8) Le norme armonizzate EN 893:2019, EN 943-2:2019, EN 1073-1:2016+A1:2018, EN 14458:2018, EN 343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 11393-6:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015+A1:2019, EN ISO 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019 e EN 12277:2015+A1:2018 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9) Il CEN e il Cenelec hanno anche redatto la rettifica EN 50321-1:2018/AC:2018-08 che rettifica la norma armonizzata EN 50321-1:2018, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6). Poiché tale rettifica introduce correzioni tecniche e al fine di garantire un'applicazione corretta e coerente della norma armonizzata EN 50321-1:2018, il cui riferimento era stato pubblicato in precedenza, è opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea insieme al riferimento della rettifica.
10) E' pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 e EN 50321-1:2018 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che tali norme sono state riviste, modificate o rettificate. Al fine di concedere più tempo ai fabbricanti per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN 343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 11393-6:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015+A1:2019, EN ISO 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019, EN 50321-1:2018 quale rettificata da EN 50321-1:2018/AC:2018-08 e EN 12277:2015+A1:2018 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 e EN 50321-1:2018.
11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 316 del 14.11.2012.
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016).
Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989).
GU C 113 del 27.3.2018.
GU C 113 del 27.3.2018.
GU C 113 del 27.3.2018.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.
I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.
I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell'allegato II della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date indicate in tale allegato.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.
(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1201)
I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell'allegato III della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con una limitazione.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.
ALLEGATO I
(integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/395, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1201, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/1914 e modificato e integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/2414)
N. | Riferimento della norma |
1. | N 343:2019 Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia |
2. | EN 358:2018 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta |
3. | EN 388:2016+A1:2018 Guanti di protezione contro rischi meccanici |
4. | EN 510:2019 Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento |
5. | EN 893:2019 Attrezzatura per alpinismo - Ramponi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
6. | EN 943-1:2015+A1:2019 Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas) |
7. | EN 943-2:2019 Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 2: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas) per squadre di emergenza (ET) |
8. | EN 1073-1:2016+A1:2018 Indumenti di protezione contro particolati solidi aerotrasportati inclusa la contaminazione radioattiva - parte 1: Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione ventilati con aria compressa dalla linea che proteggono il corpo e i tratti respiratori |
9. | EN ISO 10819:2013 Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013) EN ISO 10819:2013/A1:2019 |
10. | EN ISO 11393-2:2019 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori delle gambe (ISO 11393-2:2018) |
11. | EN ISO 11393-4:2019 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 4: Requisiti prestazionali e metodi di prova per guanti di protezione (ISO 11393-4:2018) |
12. | EN ISO 11393-5:2019 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova per ghette di protezione (ISO 11393-5:2018) |
13. | EN ISO 11393-6:2019 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 6: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori per la parte superiore del corpo (ISO 11393-6:2018) |
14. | EN 12277:2015+A1:2018 Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
15. | EN 13832-2:2018 Calzature di protezione contro agenti chimici - parte 2: Requisiti per il contatto limitato con gli agenti chimici |
16. | EN 13832-3:2018 Calzature di protezione contro agenti chimici - parte 3: Requisiti per il contatto prolungato con gli agenti chimici |
17. | EN 14458:2018 Equipaggiamento individuale per gli occhi - Visiere ad alte prestazioni destinate all'uso con caschi/elmetti di protezione |
18. | EN 14594:2018 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove e marcatura |
19. | EN 50321-1:2018 Lavori sotto tensione - Calzature di protezione dielettrica - Calzature e sovrastivali isolanti EN 50321-1:2018/AC:2018-08 |
20. | EN 1149-5:2018 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione |
21. | EN 17092-2:2020 Indumenti protettivi per motociclisti - parte 2: Indumenti di classe AAA - Requisiti |
22. | EN 17092-3:2020 Indumenti protettivi per motociclisti - parte 3: Indumenti di classe AA - Requisiti |
23. | EN 17092-4:2020 Indumenti protettivi per motociclisti - parte 4: Indumenti di classe A - Requisiti |
24. | EN 17092-5:2020 Indumenti protettivi per motociclisti - parte 5: Indumenti di classe B - Requisiti |
25. | EN 17092-6:2020 Indumenti protettivi per motociclisti - parte 6: Indumenti di classe C - Requisiti |
26. | EN 17109:2020 Attrezzatura per alpinismo - Sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
27. | EN 61482-2:2020 Lavori sotto tensione - Indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico - parte 2: Requisiti |
28. | EN ISO 20320:2020 Indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard - Protettori del polso - Requisiti e metodi di prova (ISO 20320:2020) |
29. | EN 17353:2020 Indumenti di protezione - Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio - Metodi di prova e requisiti |
30. | EN 469:2020 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l'incendio |
31. | EN ISO 27065:2017 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017). EN ISO 27065:2017/A1:2019 |
32. | EN 352-4:2020 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro |
33. | EN 352-5:2020 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore |
34. | EN 352-6:2020 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza |
35. | EN 352-7:2020 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro |
36. | EN 352-8:2020 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro |
37. | EN 352-9:2020 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza |
38. | EN 352-10:2020 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro |
39. | EN 143:2021 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antiparticolato - Requisiti, prove, marcatura |
40. | EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali (ISO 13688:2013) EN ISO 13688:2013/A1:2021 |
41. | EN ISO 18527-2:2021 Protezione degli occhi e del viso per uso sportivo - parte 2: Requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 (ISO 18527-2:2021) |
42. | EN ISO 20349-1:2017 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - parte 1: Requisiti e metodo di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle fonderie (ISO 20349-1:2017) EN ISO 20349-1:2017/A1:2020 |
43. | EN ISO 20349-2:2017 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - parte 2: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi (ISO 20349-2:2017) EN ISO 20349-2:2017/A1:2020 |
.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.
ALLEGATO II
(integrato dall'art. 2 della Dec. (UE) 2021/395, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1201, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/1914 e modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/2414)
N. | Riferimento della norma | Data di ritiro |
1. | EN ISO 10819:2013 Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013) |
19 novembre 2021 |
2. | EN 343:2003+A1:2007 Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 |
19 novembre 2021 |
3. | EN 358:1999 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro |
19 novembre 2021 |
4. | EN 381-5:1995 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori delle gambe |
19 novembre 2021 |
5. | EN 381-7:1999 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena |
19 novembre 2021 |
6. | EN 381-9:1997 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per ghette di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena |
19 novembre 2021 |
7. | EN 381-11:2002 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo |
19 novembre 2021 |
8. | EN 388:2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici |
19 novembre 2021 |
9. | EN 943-1:2015 Indumenti di protezione contro prodotti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione catodica di Tipo 1 (a tenuta di gas) |
19 novembre 2021 |
10. | EN 12277:2015 Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova |
19 novembre 2021 |
11. | EN 13832-2:2006 Calzature che proteggono contro agenti chimici e microorganismi - parte 2: Calzature che proteggono contro spruzzi di agenti chimici |
19 novembre 2021 |
12. | EN 13832-3:2006 Calzature che proteggono contro agenti chimici e microorganismi - parte 3: Calzature ad elevata protezione contro agenti chimici |
19 novembre 2021 |
13. | EN 14594:2005 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove, marcatura EN 14594:2005/AC:2005 |
19 novembre 2021 |
14. | EN 50321-1:2018 Lavori sotto tensione - Calzature di protezione elettrica - Calzature isolanti e sovrascarpe |
19 novembre 2020 |
15. | EN 469:2005 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per la lotta contro l'incendio EN 469:2005/A1:2006 EN 469:2005/AC:2006 |
5 settembre 2022 |
16. | EN 1149-5:2008 Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione |
5 settembre 2022 |
17. | EN 13595-1:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali - Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - parte 1: Requisiti generali |
5 settembre 2022 |
18. | EN 13595-3:2002 Indumenti di protezione per motociclisti professionali - Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - parte 3: Metodo di prova per la determinazione della resistenza allo scoppio |
5 settembre 2022 |
19. | EN 1150:1999 Indumenti di protezione - Indumenti di visualizzazione per uso non professionale - Metodi di prova e requisiti |
5 settembre 2022 |
20. | EN 13356:2001 Accessori di visualizzazione per uso non professionale - Metodi di prova e requisiti |
5 settembre 2022 |
21. | EN ISO 27065:2017 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017) |
5 settembre 2022 |
22. | EN 352-1:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 1: Cuffie |
21 luglio 2024 |
23. | EN 352-2:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 2: Inserti |
21 luglio 2024 |
24. | EN 352-3:2002 Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o dispositivi di protezione del viso |
21 luglio 2024 |
25. | EN 352-4:2001 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro EN 352-4:2001/A1:2005 |
21 luglio 2024 |
26. | EN 352-5:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore EN 352-5:2002/A1:2005 |
21 luglio 2024 |
27. | EN 352-6:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza |
21 luglio 2024 |
28. | EN 352-7:2002 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro |
21 luglio 2024 |
29. | EN 352-8:2008 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro |
21 luglio 2024 |
30. | EN 143:2000 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura EN 143:2000/AC:2005 EN 143:2000/A1:2006 |
9 giugno 2024 |
31. | EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali (ISO 13688:2013) |
9 giugno 2024 |
32. | EN ISO 12402-8:2006 Dispositivi di galleggiamento individuali - parte 8: Accessori - Requisiti di sicurezza e metodi di prova (ISO 12402-8:2006) |
7 ottobre 2022 |
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N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.
ALLEGATO III
(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1201 e integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/1914)
N. | Riferimento della norma |
1. | EN 352-1:2020 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie Avvertenza: la presente norma non comporta l'obbligo di apporre sul prodotto un'etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità alla presente norma non conferisce una presunzione di conformità all'allegato II, punto 3.5., secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425. |
2. | EN 352-2:2020 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti Avvertenza: la presente norma non comporta l'obbligo di apporre sul prodotto un'etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità alla presente norma non conferisce una presunzione di conformità all'allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425. |
3. | EN 352-3:2020 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o dispositivi di protezione del viso Avvertenza: la presente norma non comporta l'obbligo di apporre sul prodotto un'etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità alla presente norma non conferisce una presunzione di conformità all'allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425. |
4. | EN ISO 12402-2:2020 Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-2:2020) Avvertenza: L'applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425. L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425. L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425. |
5. | EN ISO 12402-3:2020 Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 3: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-3:2020) Avvertenza: L'applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425. L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425. L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425. |
6. | EN ISO 12402-4:2020 Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 4: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-4:2020) Avvertenza: L'applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425. L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425. L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425. |
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