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N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/668 DELLA COMMISSIONE, 18 maggio 2020

G.U.U.E. 19 maggio 2020, n. L 156

Decisione relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2022/2414)

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 18 maggio 2020

Entrata in vigore il: 19 maggio 2020

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

2) Con il mandato M/031, intitolato «STANDARDISATION MANDATE TO CEN/Cenelec CONCERNING STANDARDS FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT» (Mandato di normazione al CEN/Cenelec relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (3).

3) La direttiva 89/686/CEE è stata sostituita a decorrere dal 21 aprile 2018 dal regolamento (UE) 2016/425, che ha apportato solo un numero limitato di modifiche ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE. Le norme armonizzate redatte sulla base del mandato M/031 sono state redatte esclusivamente a sostegno dei requisiti essenziali di salute e sicurezza, che sono rimasti sostanzialmente invariati in seguito alla sostituzione della direttiva 89/686/CEE con il regolamento (UE) 2016/425.

4) Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN 893:2019 sull'attrezzatura per alpinismo, EN 943-2:2019 sugli indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, EN 1073-1:2016+A1:2018 sugli indumenti di protezione contro particolati solidi aerotrasportati inclusa la contaminazione radioattiva e EN 14458:2018 sull'equipaggiamento individuale per gli occhi.

5) Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015 e EN 12277:2015, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 343:2019 sugli indumenti di protezione contro la pioggia, EN 358:2018 sulle cinture e i cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019 e EN ISO 11393-6:2019 sugli indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili, EN 13832-2:2018 e EN 13832-3:2018 sulle calzature di protezione contro agenti chimici, EN 14594:2018 sugli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, EN 388:2016+A1:2018 sui guanti di protezione contro rischi meccanici, EN 943-1:2015+A1:2019 sugli indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi e EN 12277:2015+A1:2018 sull'attrezzatura per alpinismo.

6) Sulla base del mandato M/031, il CEN e il Cenelec hanno modificato la norma armonizzata EN ISO 10819:2013, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5). Ciò ha portato all'adozione della modifica EN ISO 10819:2013/A1:2019 di tale norma armonizzata.

7) La Commissione, unitamente al CEN e al Cenelec, ha valutato la conformità di tali norme al mandato M/031.

8) Le norme armonizzate EN 893:2019, EN 943-2:2019, EN 1073-1:2016+A1:2018, EN 14458:2018, EN 343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 11393-6:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015+A1:2019, EN ISO 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019 e EN 12277:2015+A1:2018 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9) Il CEN e il Cenelec hanno anche redatto la rettifica EN 50321-1:2018/AC:2018-08 che rettifica la norma armonizzata EN 50321-1:2018, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6). Poiché tale rettifica introduce correzioni tecniche e al fine di garantire un'applicazione corretta e coerente della norma armonizzata EN 50321-1:2018, il cui riferimento era stato pubblicato in precedenza, è opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea insieme al riferimento della rettifica.

10) E' pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 e EN 50321-1:2018 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che tali norme sono state riviste, modificate o rettificate. Al fine di concedere più tempo ai fabbricanti per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN 343:2019, EN 358:2018, EN ISO 11393-2:2019, EN ISO 11393-4:2019, EN ISO 11393-5:2019, EN ISO 11393-6:2019, EN 13832-2:2018, EN 13832-3:2018, EN 14594:2018, EN 388:2016+A1:2018, EN 943-1:2015+A1:2019, EN ISO 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019, EN 50321-1:2018 quale rettificata da EN 50321-1:2018/AC:2018-08 e EN 12277:2015+A1:2018 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, EN 358:1999, EN 381-5:1995, EN 381-7:1999, EN 381-9:1997, EN 381-11:2002, EN 13832-2:2006, EN 13832-3:2006, EN 14594:2005, EN 388:2016, EN 943-1:2015, EN ISO 10819:2013, EN 12277:2015 e EN 50321-1:2018.

11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 316 del 14.11.2012.

(2)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016).

(3)

Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989).

(4)

GU C 113 del 27.3.2018.

(5)

GU C 113 del 27.3.2018.

(6)

GU C 113 del 27.3.2018.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.

Art. 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.

Art. 2

I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell'allegato II della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date indicate in tale allegato.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.

Art. 2

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1201)

I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell'allegato III della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con una limitazione.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.

ALLEGATO I

(integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/395, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1201, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/1914 e modificato e integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/2414)

N. Riferimento della norma
1.

N 343:2019

Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia

2.

EN 358:2018 

Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro o trattenuta

3.

EN 388:2016+A1:2018

Guanti di protezione contro rischi meccanici

4. 

EN 510:2019

Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento

5.

EN 893:2019 

Attrezzatura per alpinismo - Ramponi - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

6.

EN 943-1:2015+A1:2019 

Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas)

7.

EN 943-2:2019 

Indumenti di protezione contro prodotti chimici pericolosi solidi, liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 2: Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica di Tipo 1 (a tenuta di gas) per squadre di emergenza (ET)

8.

EN 1073-1:2016+A1:2018

Indumenti di protezione contro particolati solidi aerotrasportati inclusa la contaminazione radioattiva - parte 1: Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione ventilati con aria compressa dalla linea che proteggono il corpo e i tratti respiratori

9.

EN ISO 10819:2013

Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013) 

EN ISO 10819:2013/A1:2019

10.

EN ISO 11393-2:2019

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori delle gambe (ISO 11393-2:2018)

11.

EN ISO 11393-4:2019

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 4: Requisiti prestazionali e metodi di prova per guanti di protezione (ISO 11393-4:2018)

12.

EN ISO 11393-5:2019

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova per ghette di protezione (ISO 11393-5:2018)

13.

EN ISO 11393-6:2019

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 6: Requisiti prestazionali e metodi di prova per protettori per la parte superiore del corpo (ISO 11393-6:2018)

14.

EN 12277:2015+A1:2018

Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

15.

EN 13832-2:2018

Calzature di protezione contro agenti chimici - parte 2: Requisiti per il contatto limitato con gli agenti chimici

16.

EN 13832-3:2018 

Calzature di protezione contro agenti chimici - parte 3: Requisiti per il contatto prolungato con gli agenti chimici

17.

EN 14458:2018

Equipaggiamento individuale per gli occhi - Visiere ad alte prestazioni destinate all'uso con caschi/elmetti di protezione

18.

EN 14594:2018

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove e marcatura

19.

EN 50321-1:2018 

Lavori sotto tensione - Calzature di protezione dielettrica - Calzature e sovrastivali isolanti

EN 50321-1:2018/AC:2018-08

20.

EN 1149-5:2018

Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione

21.

EN 17092-2:2020

Indumenti protettivi per motociclisti - parte 2: Indumenti di classe AAA - Requisiti

22.

EN 17092-3:2020

Indumenti protettivi per motociclisti - parte 3: Indumenti di classe AA - Requisiti

23.

EN 17092-4:2020

Indumenti protettivi per motociclisti - parte 4: Indumenti di classe A - Requisiti

24. 

EN 17092-5:2020

Indumenti protettivi per motociclisti - parte 5: Indumenti di classe B - Requisiti

25. 

EN 17092-6:2020

Indumenti protettivi per motociclisti - parte 6: Indumenti di classe C - Requisiti

26.

EN 17109:2020

Attrezzatura per alpinismo - Sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

27.

EN 61482-2:2020

Lavori sotto tensione - Indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico - parte 2: Requisiti

28.

EN ISO 20320:2020

Indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard - Protettori del polso - Requisiti e metodi di prova (ISO 20320:2020)

29.

EN 17353:2020

Indumenti di protezione - Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio - Metodi di prova e requisiti

 
30. 

EN 469:2020

Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l'incendio

31.

EN ISO 27065:2017

Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017).

EN ISO 27065:2017/A1:2019

32.

EN 352-4:2020

Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro

33.

EN 352-5:2020

Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore

34. 

EN 352-6:2020

Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza

35.

EN 352-7:2020

Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

36.  

EN 352-8:2020

Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro

37.

EN 352-9:2020

Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza

38.

EN 352-10:2020

Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro

39.

EN 143:2021

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antiparticolato - Requisiti, prove, marcatura

40.

EN ISO 13688:2013

Indumenti di protezione - Requisiti generali (ISO 13688:2013)

EN ISO 13688:2013/A1:2021

41.

EN ISO 18527-2:2021

Protezione degli occhi e del viso per uso sportivo - parte 2: Requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 (ISO 18527-2:2021)

42.

EN ISO 20349-1:2017

Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - parte 1: Requisiti e metodo di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle fonderie (ISO 20349-1:2017)

EN ISO 20349-1:2017/A1:2020

43.

EN ISO 20349-2:2017

Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - parte 2: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi (ISO 20349-2:2017)

EN ISO 20349-2:2017/A1:2020

.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.

ALLEGATO II

(integrato dall'art. 2 della Dec. (UE) 2021/395, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1201, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/1914 e modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/2414)

N. Riferimento della norma  Data di ritiro
1.

EN ISO 10819:2013

Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013)

19 novembre 2021
2.

EN 343:2003+A1:2007

Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

19 novembre 2021
3.

EN 358:1999

Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

19 novembre 2021
4.

EN 381-5:1995

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori delle gambe

19 novembre 2021
5.

EN 381-7:1999 

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena

19 novembre 2021
6.

EN 381-9:1997

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per ghette di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena

19 novembre 2021
7.

EN 381-11:2002 

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo

19 novembre 2021
8.

EN 388:2016

Guanti di protezione contro rischi meccanici

19 novembre 2021
9.

EN 943-1:2015

Indumenti di protezione contro prodotti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi, inclusi aerosol liquidi e solidi - parte 1: Requisiti prestazionali per tute di protezione catodica di Tipo 1 (a tenuta di gas)

19 novembre 2021
10.

EN 12277:2015

Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

19 novembre 2021
11.

EN 13832-2:2006

Calzature che proteggono contro agenti chimici e microorganismi - parte 2: Calzature che proteggono contro spruzzi di agenti chimici

19 novembre 2021
12.

EN 13832-3:2006 

Calzature che proteggono contro agenti chimici e microorganismi - parte 3: Calzature ad elevata protezione contro agenti chimici

19 novembre 2021
13.

EN 14594:2005 

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove, marcatura

EN 14594:2005/AC:2005

19 novembre 2021
14.

EN 50321-1:2018

Lavori sotto tensione - Calzature di protezione elettrica - Calzature isolanti e sovrascarpe

19 novembre 2020
15.

EN 469:2005

Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per la lotta contro l'incendio

EN 469:2005/A1:2006

EN 469:2005/AC:2006

5 settembre 2022
16.

EN 1149-5:2008

Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione

5 settembre 2022
17.

EN 13595-1:2002

Indumenti di protezione per motociclisti professionali - Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - parte 1: Requisiti generali

5 settembre 2022
18. 

EN 13595-3:2002

Indumenti di protezione per motociclisti professionali - Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - parte 3: Metodo di prova per la determinazione della resistenza allo scoppio

5 settembre 2022
19.

EN 1150:1999

Indumenti di protezione - Indumenti di visualizzazione per uso non professionale - Metodi di prova e requisiti

5 settembre 2022
20.

EN 13356:2001

Accessori di visualizzazione per uso non professionale - Metodi di prova e requisiti

5 settembre 2022
21.

EN ISO 27065:2017

Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati (ISO 27065:2017)

5 settembre 2022
22.

EN 352-1:2002

Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 1: Cuffie

21 luglio 2024
23.

EN 352-2:2002

Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 2: Inserti

21 luglio 2024
24.

EN 352-3:2002

Protettori dell'udito - Requisiti generali - parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o dispositivi di protezione del viso

21 luglio 2024
25.  

EN 352-4:2001

Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro

EN 352-4:2001/A1:2005

21 luglio 2024
26.   

EN 352-5:2002

Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore

EN 352-5:2002/A1:2005

21 luglio 2024
27.

EN 352-6:2002

Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza

21 luglio 2024 
28.  

EN 352-7:2002

Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

21 luglio 2024
29.   

EN 352-8:2008

Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro

21 luglio 2024
30.

EN 143:2000

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura

EN 143:2000/AC:2005

EN 143:2000/A1:2006

9 giugno 2024
31.

EN ISO 13688:2013

Indumenti di protezione - Requisiti generali (ISO 13688:2013)

9 giugno 2024
32.

EN ISO 12402-8:2006

Dispositivi di galleggiamento individuali - parte 8: Accessori - Requisiti di sicurezza e metodi di prova (ISO 12402-8:2006)

7 ottobre 2022

.

N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 2 della Dec. (UE) 2023/941.

ALLEGATO III

(introdotto dall'art. 1 della Dec. (UE) 2021/1201 e integrato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/1914)

N. Riferimento della norma
1.

EN 352-1:2020

Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie

Avvertenza: la presente norma non comporta l'obbligo di apporre sul prodotto un'etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità alla presente norma non conferisce una presunzione di conformità all'allegato II, punto 3.5., secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.

2.

EN 352-2:2020

Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti

Avvertenza: la presente norma non comporta l'obbligo di apporre sul prodotto un'etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità alla presente norma non conferisce una presunzione di conformità all'allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.

3.

EN 352-3:2020

Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o dispositivi di protezione del viso

Avvertenza: la presente norma non comporta l'obbligo di apporre sul prodotto un'etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità alla presente norma non conferisce una presunzione di conformità all'allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.

4.

EN ISO 12402-2:2020

Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-2:2020)

Avvertenza:

L'applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425.

L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425.

L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425.

5.

EN ISO 12402-3:2020

Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 3: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-3:2020)

Avvertenza:

L'applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425.

L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425.

L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425.

6.

EN ISO 12402-4:2020

Dispositivi individuali di galleggiamento - parte 4: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 - Requisiti di sicurezza (ISO 12402-4:2020)

Avvertenza:

L'applicazione del punto 5.6 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) 2016/425.

L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 e 5.6.1.11 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) 2016/425.

L'applicazione dei punti 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 e 5.7 di questa norma non conferisce una presunzione di conformità al requisito fondamentale di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, punto 3.4, del regolamento (UE) 2016/425.

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