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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2020, n. 55

G.U.R.I. 18 giugno 2020, n. 153

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto, in particolare, l'articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso mediante concorso pubblico alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che, a norma del comma 5 del suddetto articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 82, recante «Modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo dei direttivi sanitari;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 13 febbraio 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 4268 del 15 aprile 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 180, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lettera f), in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, il bando di concorso può disporre la ripartizione dei posti tra diverse specializzazioni. In tale ipotesi i candidati devono possedere il diploma di specializzazione richiesto dal bando di concorso. Sono fatti salvi i titoli equipollenti o affini.

5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulla materia della prima prova scritta di cui all'articolo 4, comma 2, e sulle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l).

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedure automatizzate.

5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame è stabilito nel bando di concorso, fino a un numero non superiore a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 3 redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 3

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente generale del Dipartimento e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, di cui almeno due professori universitari, e da un segretario. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Art. 4

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

2. Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato, senza l'ausilio di strumenti informatici. La prima prova scritta verte su patologia speciale medica, con correlati aspetti di medicina legale e del lavoro; la seconda prova scritta verte su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi clinici prospettati dalla commissione.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale verte, oltre che sulla materia oggetto di entrambe le prove scritte di cui al comma 2, sulle seguenti materie:

a) traumatologia e medicina di urgenza;

b) semeiotica medica e chirurgica;

c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica;

d) medicina legale e delle assicurazioni;

e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

f) medicina del lavoro;

g) elementi di oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro;

h) elementi di medicina delle grandi emergenze e delle catastrofi;

i) elementi di medicina dello sport;

l) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 5

Titoli

1. La commissione esaminatrice valuta i seguenti titoli, con esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso:

a) diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni; medicina del lavoro; igiene e medicina preventiva - punti 5,00;

b) altri diplomi di specializzazione - punti 3,00;

c) dottorato di ricerca - punti 1,00;

d) master universitario di I livello - punti 0,40;

e) master universitario di II livello - punti 0,60.

2. I punteggi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,00.

3. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati; ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 punti.

Art. 6

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'articolo 7, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.

Art. 7

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 5 la media dei voti delle prove scritte e il voto della prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso, ovvero le graduatorie per ciascuna specializzazione, e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 9

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 82.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 aprile 2020

Il Ministro: LAMORGESE

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2020

Interno, fog. n. 1560