
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 aprile 2020, n. 58
G.U.R.I. 18 giugno 2020, n. 153
Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, rispettivamente, mediante concorso pubblico e concorso interno, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 7 del suddetto articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri per la formazione delle graduatorie finali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 maggio 2013, n. 83, «Regolamento recante modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 maggio 2013, n. 84, «Regolamento recante modalità di accesso attraverso concorso interno alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo degli ispettori antincendi, per quanto attiene ai requisiti di accesso, alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e alle modalità di progressione in carriera;
Ritenuto, altresì, opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina di entrambe le procedure concorsuali;
Effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168, l'informazione alle organizzazioni sindacali per le modalità di espletamento del concorso pubblico e la concertazione per le modalità di espletamento del concorso interno;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 13 febbraio 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 4469 del 22 aprile 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 19, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie di cui all'articolo 3, commi 2 e 4.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame è stabilito nel bando di concorso, fino a un numero non superiore a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. Le due prove scritte consistono nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie rispettivamente indicate al comma 2.
2. La prima prova verte, congiuntamente o disgiuntamente, su geometria delle masse e scienza delle costruzioni. La seconda prova verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:
a) elettrotecnica e impianti;
b) meccanica e macchine;
c) idraulica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) fisica;
b) chimica;
c) topografia;
d) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi;
f) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
g) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale
1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'articolo 9, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso interno per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 19 e 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:
a) elementi di costruzioni e dissesti statici, con particolare riferimento alla progettazione di opere provvisionali;
b) elementi di meccanica e macchine;
c) elementi di elettronica e telecomunicazioni;
d) elementi di elettrotecnica;
e) elementi di chimica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) elementi di fisica e chimica, con particolare riferimento alle sostanze pericolose;
b) elementi di topografica;
c) elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi;
e) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
f) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Titoli e anzianità di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificazioni professionali; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 7, l'anzianità di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono:
a) lauree universitarie e lauree magistrali di seguito indicate:
1) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura: punti 1,80;
2) laurea in scienze biologiche (L-13), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27), scienze geologiche (L-34): punti 1,20;
3) lauree universitarie diverse da quelle indicate ai punti precedenti: punti 0,90;
4) laurea magistrale conseguita al termine di un corso di laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura: punti 2,50;
5) laurea magistrale in biologia (LM-6), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): punti 1,50;
6) lauree magistrali diverse da quelle indicate ai punti precedenti: punti 1,25;
b) master universitario di I livello: punti 0,20;
c) master universitario di II livello: punti 0,30;
d) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,50;
e) abilitazione professionale, correlata alle lauree di cui alla lettera a), n. 1), n. 2), n. 4) e n. 5): punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.
3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 3,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali, di cui alla lettera a), afferenti al medesimo corso di laurea.
4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione e, per il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento, anche dall'amministrazione di provenienza, purchè in materie attinenti alle funzioni dei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendi. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, i corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori.
5. Le qualificazioni professionali ammesse a valutazione e i relativi punteggi sono:
a) NBCR terzo livello: 0,40;
b) NBCR secondo livello: 0,20;
c) istruttore o formatore, riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento, in una delle discipline previste dall'amministrazione: 0,50;
d) NIAT e NIA: 0,30;
e) TAS secondo livello: 0,30;
f) USAR medium: 0,30;
g) DOS: 0,20;
h) operatore di sala operativa: 0,20;
i) SAF 2A o avanzato: 0,30;
l) TLC: 0,40;
m) patente terrestre di quarta categoria e patente per APL: 0,20;
n) abilitazione all'espletamento della valutazione dei progetti di prevenzione incendi per le seguenti attività di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
1) attività n. 3a) e 3b): 0,10 punti;
2) attività n. 4a) e 4b): 0,10 punti;
3) attività n. 49 e n. 74: 0,10 punti;
4) attività n. 54 e n. 75: 0,10 punti;
5) attività n. 77: 0,10 punti.
6. I punteggi dei titoli di cui al comma 5 sono cumulabili fino ad un massimo di punti 1,00, fermo restando che quello di cui alla lettera a) assorbe quello di cui alla lettera b).
7. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,30 punti; ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto sono attribuiti 0,50 punti. I punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 4,00. Per il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento sono attribuiti, inoltre, 0,30 punti per ogni anno di effettivo servizio nell'amministrazione di provenienza. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.
8. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
9. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Commissione esaminatrice
1. Per ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante, e da un segretario. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1. Nel concorso pubblico di cui al capo I, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Nel concorso interno di cui al capo II, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana limitatamente al concorso pubblico di cui al capo I.
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Abrogazioni
1. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 22 maggio 2013, n. 83, e il decreto del Ministro dell'interno 22 maggio 2013, n. 84.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 aprile 2020
Il Ministro: LAMORGESE
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2020
Interno, fog. n. 1524