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N.d.R. La presente è stata SOSTITUITA dall'art. 1, comma 5, dell'O.M. Salute 16 luglio 2020.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 9 luglio 2020 

G.U.R.I. 10 luglio 2020, n. 172

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (1) 

Testo con annotazioni alla data 14 luglio 2020

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 14 luglio 2020, le disposizioni di cui al presente, sono prorogate sino al 31 luglio 2020.

N.d.R. La presente è stata SOSTITUITA dall'art. 1, comma 5, dell'O.M. Salute 16 luglio 2020.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 4;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;

Visti, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 che disciplinano gli ingressi in Italia, ivi compresi quelli di breve durata, nonchè le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165, concernente ulteriori limitazioni agli spostamenti da e per l'estero;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il verbale n. 93 del 3 luglio 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;

Vista la nota del 9 luglio 2020, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha rappresentato la necessità di rafforzare i controlli tesi a diminuire il rischio di reimportazione del virus nel territorio nazionale e ha contestualmente proposto la restrizione, assoluta o condizionata, della mobilità da determinati Paesi, in presenza di specifiche condizioni sanitarie;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno;

Emana

la seguente ordinanza:

N.d.R. La presente è stata SOSTITUITA dall'art. 1, comma 5, dell'O.M. Salute 16 luglio 2020.

Art. 1

Divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale

1. Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2020, n. 165, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:

a) Armenia;

b) Bahrein;

c) Bangladesh;

d) Brasile;

e) Bosnia Erzegovina;

f) Cile;

g) Kuwait;

h) Macedonia del Nord;

i) Moldova;

j) Oman;

l) Panama;

m) Perù;

n) Repubblica Dominicana.

2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono altresì sospesi i voli diretti e indiretti da e per i Paesi di cui al comma 1.

3. In deroga al comma 1, è comunque consentito l'ingresso in Italia delle persone di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del presente decreto. Alle persone di cui al primo periodo che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi di cui al comma 1 non si applicano l'art. 4, comma 9, e l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.

N.d.R. La presente è stata SOSTITUITA dall'art. 1, comma 5, dell'O.M. Salute 16 luglio 2020.

Art. 2

Ingresso nel territorio nazionale

1. Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, e di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui alle lettere e), g) e i) degli articoli 4, comma 9, e 5, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.

N.d.R. La presente è stata SOSTITUITA dall'art. 1, comma 5, dell'O.M. Salute 16 luglio 2020.

Art. 3

Efficacia

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa e fino al 14 luglio 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2020

Il Ministro: SPERANZA

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Avvertenza: (1)

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(1)

Il Ministero della Salute comunica, nella G.U.R.I. 13 luglio 2020, n. 174, che la presente Ordinanza è stata registrata alla Corte dei conti il 10 luglio 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1575.