
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/864 DELLA COMMISSIONE, 22 giugno 2020
G.U.U.E. 23 giugno 2020, n. LI 197
Regolamento recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 23 giugno 2020.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 23 giugno 2020
Applicabile dal: 23 giugno 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (2), il dazio all'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
4) A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
5) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 23 giugno 2020, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
6) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010).
A decorrere dal 23 giugno 2020, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2020
Per la Commissione
a nome della president
WOLFGANG BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 23 GIUGNO 2020
Codice NC | Designazione delle merci | Dazio all'importazione [1] [2] (EUR/t) |
1001 11 00 | FRUMENTO (grano) duro da seme | 0,00 |
1001 19 00 | FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme | 0,00 |
di qualità media, diverso da quello da seme | 0,00 | |
di qualità bassa, diverso da quello da seme | 0,00 | |
ex 1001 91 20 | FRUMENTO (grano) tenero da seme | 0,00 |
ex 1001 99 00 | FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme | 0,00 |
1002 10 00 | SEGALA da seme | 4,65 |
1002 90 00 | SEGALA non destinata alla semina | 4,65 |
1005 10 90 | GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido | 4,65 |
1005 90 00 | GRANTURCO, diverso dal granturco da seme [3] | 4,65 |
1007 10 90 | SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina | 4,65 |
1007 90 00 | SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina | 4,65 |
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[1] A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:
- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez;
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.
[2] Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
[3] L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I
1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
(EUR/t) | ||
Frumento tenero [1] | Granturco | |
Borsa | Minneapolis | Chicago |
Quotazione | 183,142 | 115,120 |
Premio sul Golfo | - | 24,873 |
Premio sui Grandi Laghi | 42,705 | - |
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2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: | 12,390 |
Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: | 36,075 |
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[1] Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].