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REGOLAMENTO (UE) 2020/900 DEL CONSIGLIO, 25 giugno 2020

G.U.U.E. 30 giugno 2020, n. L 207

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° luglio 2020

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio (1) stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2020. Esso fissa i periodi di chiusura della pesca durante la riproduzione per i due stock di merluzzo bianco del Baltico, con una deroga per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che utilizzano taluni attrezzi fissi. La pesca con palangari derivanti è esclusa dalla deroga. Si ritiene tuttavia che l'uso dei palangari derivanti dovrebbe essere consentito e, pertanto, essere incluso nella deroga come nei precedenti regolamenti sulle possibilità di pesca. E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1838.

2) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (2) stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

3) Nella relazione della sua sessione plenaria del 16-20 marzo 2020, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha concluso che, per le catture accessorie di merlano (Merlangius merlangus) nel Mar Celtico, il sacco con maglie a losanga di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm costituisce la più selettiva delle quattro diverse configurazioni del sacco elencate nelle misure correttive di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/123 che stabilisce le possibilità di pesca per il 2020. Lo CSTEP non disponeva di stime attendibili per la selettività relativa al merluzzo bianco (Gadus morhua) del sacco con maglie a losanga di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm. E' opportuno pertanto, per garantire la ricostituzione dello stock di merlano in questione, continuare a consentire l'uso di questa combinazione di sacco e pannello a maglie quadrate. Al fine di garantire la ricostituzione del merluzzo bianco del Mar Celtico, il sacco con maglie a losanga di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm dovrebbe continuare a essere utilizzato con la lima dei piombi rialzata.

4) La mortalità per pesca (F) del merluzzo bianco del Mare del Nord (Gadus morhua) è aumentata dal 2016 ed è ora stimata superiore al valore limite di riferimento della mortalità per pesca (Flim)(vale a dire un valore limite di riferimento che, a lungo termine, si tradurrà in una dimensione media dello stock al valore limite di riferimento biomassa (Blim). La pesca a livelli superiori al Flim porterà a un calo dello stock a livelli inferiori al Blim. Di conseguenza, la biomassa dello stock riproduttore (SSB) è diminuita dal 2015 attestandosi, secondo le stime, su livelli inferiori al Blim. Blim è il valore limite di riferimento indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta. Inoltre, il reclutamento è rimasto basso dal 1998 ed è risultato eccezionalmente basso nel 2016 e nel 2018.

5) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che istituisce il piano pluriennale per il Mare del Nord, quando i pareri scientifici indicano che l'SSB di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso è inferiore al Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca in cui hanno luogo catture accessorie di merluzzo bianco, o entrambe le cose.

6) In assenza di una raccomandazione comune degli Stati membri del gruppo regionale del Mare del Nord di prevedere misure più a lungo termine, la Commissione propone di introdurre misure tecniche supplementari funzionalmente connesse alle possibilità di pesca per il 2020 in linea con gli impegni assunti tra l'Unione europea e la Norvegia, che sono coerenti con la dichiarazione comune della Commissione europea e del Consiglio.

7) Per ridurre le catture degli stock per i quali sono fissati TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. E' opportuno inoltre istituire misure tecniche funzionalmente connesse alle possibilità di pesca. Nella sua panoramica sulla pesca multispecifica nel Mare del Nord, il CIEM stima, in assenza di un cambiamento dei modelli di pesca e alla luce dei rigetti illeciti, catture di merluzzo bianco di circa 40 000 tonnellate. Al fine di ridurre al minimo il rischio che le catture siano notevolmente superiori al TAC concordato, sono necessarie misure supplementari per limitare ulteriormente le catture.

8) Secondo la procedura di cui agli accordi o ai protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (4), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tale paese. Le parti hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di adottare ulteriori misure correttive per integrare il TAC già concordato nel dicembre 2019, in modo da garantire nel 2020, in via temporanea, una protezione supplementare sia per il novellame sia per il merluzzo bianco adulto. Tali misure dovrebbero includere chiusure stagionali per la protezione del novellame, zone soggette a restrizioni con condizioni di accesso specifiche e nuove misure riguardanti gli attrezzi da pesca.

9) Il 9 marzo 2020 il CIEM ha espresso un parere sulle catture di gamberello boreale (Pandalus borealis) nelle divisioni CIEM 3a e 4a est (Skagerrak, Kattegat e Mare del Nord settentrionale nella fossa norvegese). Sulla base di tale parere e a seguito di consultazioni con la Norvegia, è opportuno fissare a 3 266 tonnellate la quota di gamberello boreale spettante all'Unione nella divisione CIEM 3a, in linea con il MSY.

10) Conformemente al parere del CIEM del 14 aprile 2020, le catture di spratto (Sprattus sprattus) nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 (Mare del Nord) e nella divisione CIEM 3a (Skagerrak e Kattegat) non dovrebbero superare le 207 807 tonnellate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021. E' opportuno pertanto fissare, per tale periodo, le possibilità di pesca per lo spratto a 169 778 tonnellate nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e a 38 029 tonnellate nella divisione CIEM 3a, in linea con il MSY.

11) Il TAC per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, è stato fissato a zero, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM esprimerà il suo parere per tale stock alla fine di giugno 2020. Per garantire che l'attività di pesca possa proseguire fino a quando il TAC sarà fissato sulla base dei pareri scientifici più recenti, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 4 018 tonnellate, sulla base delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2019. Tale TAC provvisorio dovrebbe essere modificato in linea con il parere scientifico del CIEM.

12) Nel verbale delle consultazioni tra la Norvegia e l'Unione europea del 19 dicembre 2019 in relazione al 2020, le parti hanno convenuto che, in aggiunta alle 50 000 tonnellate di aringa (Clupea harengus) concordate, che la Norvegia è autorizzata a pescare dal proprio contingente nelle zone 4a e 4b delle acque dell'Unione e che l'Unione può pescare dal suo contingente in acque norvegesi a sud di 62° N, sarà concesso un quantitativo supplementare di 10 000 tonnellate, se tale aumento sarà richiesto dalla Norvegia o dall'Unione. Tale accordo dovrebbe essere recepito nel diritto dell'Unione.

13) Nella riunione annuale del 2020 tenutasi dal 14 al 18 febbraio 2020, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha riesaminato la misura di conservazione relativa al sugarello cileno (Trachurus murphyi), per il quale le possibilità di pesca non erano ancora state stabilite nel regolamento (UE) 2020/123. E' opportuno recepire le misure applicabili nel diritto dell'Unione.

14) Nella riunione annuale svoltasi dal 23 al 27 settembre 2019, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha deciso di chiudere la pesca del berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6 a causa di un possibile depauperamento dello stock. E' opportuno pertanto recepire tale misura nel diritto dell'Unione e modificare di conseguenza l'elenco delle specie vietate.

15) La raccomandazione 16-05 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), che ha ridotto per il 2020 il TAC relativo al pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius), è già stata recepita nel diritto dell'Unione. Tuttavia, nel gennaio 2020 il segretariato dell'ICCAT ha pubblicato orientamenti per il calcolo del TAC per il pesce spada del Mediterraneo, rendendo pertanto necessario modificare di conseguenza il contingente dell'Unione.

16) Nella riunione annuale del 2019 tenutasi dal 17 al 21 giugno 2019, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell'Unione nell'ambito della IOTC. Ha tuttavia ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating devices, FAD), di navi d'appoggio e di boe strumentali. E' opportuno pertanto apportare ulteriori modifiche al regolamento (UE) 2020/123 al fine di garantire che le norme di attuazione tengano adeguatamente conto delle decisioni adottate dalle parti contraenti della IOTC.

17) Nel luglio 2019, la sesta riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha deciso misure per la pesca di fondo e limitazioni dello sforzo nella zona dell'accordo. Tali misure sono state recepite nel diritto dell'Unione dal regolamento (UE) 2020/123. E' opportuno tuttavia apportare ulteriori modifiche per garantire che le norme di attuazione rispecchino adeguatamente le decisioni adottate dal SIOFA in relazione ai limiti alla pesca di fondo.

18) La Commissione concede licenze di pesca alle navi battenti bandiera venezuelana per consentire loro di pescare lutiani nelle acque europee al largo della costa della Guyana francese. Il regolamento (UE) 2020/123 prevede il rilascio di 45 licenze. Tuttavia, per il rilascio di tali autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido tra l'armatore e un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese. Durante il processo di autorizzazione tra un anno e l'altro, la continuità delle operazioni di pesca dovrebbe essere consentita a determinate condizioni.

19) Le navi che pescano il cicerello con determinati attrezzi nelle sottodivisioni CIEM 2a, 3a e 4 dovrebbero essere soggette a periodi di divieto dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

20) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.

21) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/1838 e dal regolamento (UE) 2020/123 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore quanto prima. Per quanto riguarda le modifiche dei livelli dei TAC, la deroga supplementare nel Mar Baltico e l'autorizzazione continua dell'uso di attrezzi nel Mar Celtico, le disposizioni dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020. Poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite o sono aumentate e sono introdotte norme più permissive dal presente regolamento, i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non sono interessati dall'applicazione retroattiva del presente regolamento.

22) Il Regno Unito è stato consultato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019).

(2)

Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020).

(3)

Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018).

(4)

Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980).

(5)

GU L 29 del 31.1.2020.

Art. 1

Modifica del regolamento (UE) 2019/1838

L'allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

Modifica del regolamento (UE) 2020/123

Il regolamento (UE) 2020/123 è così modificato:

1) all'articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

«j) "boa strumentale": una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

k) "boa operativa": qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o FAD derivante, che trasmette posizioni e qualsiasi altra informazione disponibile, come le stime fornite da un ecoscandaglio.»;

2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

Periodi di divieto della pesca del cicerello

La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.»;

3) all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«- sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;»;

4) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1. Le zone chiuse alle attività di pesca, escluse quelle con attrezzi pelagici (reti da circuizione e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure, sono stabiliti nell'allegato IV.

2. Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche con una maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a, e palangari [6] è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00 nord e a sud della latitudine 61° 30' 00 nord e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00 nord e a est della longitudine 5° 00' 00 est.

3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui al paragrafo 2 possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri: (1)

a) la percentuale di catture di merluzzo bianco non superi il 5 % delle catture totali per bordata di pesca; si presume che le navi la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non ha superato il 5 % delle catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio a condizione che continuino a utilizzare la stessa attrezzatura utilizzata durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

b) sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre di almeno il 30 % le catture di merluzzo bianco rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP; nel caso di una valutazione negativa da parte dello CSTEP, tali attrezzi non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone definite al paragrafo 2 del presente articolo;

c) per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:

- pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

- lima dei piombi rialzata (0,6 m);

- pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

d) per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm [TR2], siano usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:

- una griglia di selezione orizzontale avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

- un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

- una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

e) le navi siano soggette a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco per sostenere tali catture in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe; è opportuno che tali piani siano valutati non più tardi di due mesi dopo l'attuazione dallo CSTEP, nel caso degli Stati membri, e dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti, nel caso dei paesi terzi, e che siano ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano non sarà raggiunto.

4. Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle navi di cui al paragrafo 2 per controllare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e).

____________________

[6] Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.»;"

5) all'articolo 16, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«o) berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6.»;

6) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio

1. I dispositivi FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. E' vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2. I pescherecci con reti da circuizione non possono seguire contemporaneamente più di 300 boe operative.

3. Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni nave con reti da circuizione è fissato a 500. Una nave con reti da circuizione non può avere più di 500 boe strumentali contemporaneamente (boe in deposito e operative).

4. Il numero massimo di navi d'appoggio corrisponde a due navi d'appoggio per almeno cinque pescherecci con reti da circuizione, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

5. In nessun momento un peschereccio con reti da circuizione è coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6. L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.»;

7) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che operano nella zona dell'accordo SIOFA:

a) limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona dell'accordo SIOFA, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;

b) non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con lenze e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;

c) non siano autorizzati a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, ad eccezione dei metodi con lenze e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.»;

8) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Articolo 51

Periodi di divieto della pesca

Alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare i cicerelli e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 è fatto divieto di pescare i cicerelli in tale sottozona con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm nei periodi seguenti:

a) dal 1° agosto al 31 dicembre 2020;

b) dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.»;

9) gli allegati IA, ID, IH e V sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

(1)

Punto modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 settembre 2020, n. L 292.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, l'articolo 2, punto 3, e l'articolo 2, punto 9, in combinato disposto con il punto 1, lettere a) ed e), e i punti 2 e 3 dell'allegato II, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L'articolo 2, punti 1, 2 e da 5 a 8 e l'articolo 2, punto 9, in combinato disposto con il punto 1, lettere b), c) e d), e il punto 4 dell'allegato II, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2020.

L'articolo 2, punto 4, si applica dal 15 agosto 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ

ALLEGATO I

L'allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è così modificato:

1) la nota 2 a piè di pagina della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 è sostituita dalla seguente:

«2) Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente dal 1° maggio al 31 agosto.

In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.»;

2) le note 1 e 2 a piè di pagina della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 sono sostituite dalle seguenti:

«1) Nella sottodivisione 24 esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta nella sottodivisione 24.

In deroga al primo comma, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente nella sottodivisione 24 è autorizzata ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

2) E' vietata la pesca di questo contingente nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1° febbraio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 1° giugno al 31 luglio.

In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.».