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ASSESSORATO DELLA SALUTE ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 10 giugno 2020

G.U.R.S. 17 luglio 2020, n. 39

Linee guida in esecuzione dell'art. 9 dell'Ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 22 del 2 giugno 2020, in materia di discoteche, teatri e cinema all'aperto.

AI DIRETTORI GENERALI

DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI

DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE

SANITARIE PROVINCIALI DEL S.S.R.

ALLA SILB FIPE SICILIA

PRESIDENTE ANTONIO MESSINA

e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

AL PRESIDENTE ANCI SICILIA

L'art. 9, comma 4, dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02 giugno 2020 stabilisce che "sempre a partire dall'8 giugno 2020 è altresì, autorizzata l'apertura delle cd. discoteche, dei teatri e dei cinema all'aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio de Ministri del 17 maggio 2020."

Lo stesso articolo inoltre, al comma 5, dispone che "Rimane consentito l'accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione e montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle "Linee guida".

Tali nuove disposizioni, che estendono l'autorizzazione alla fruizione da parte del pubblico anche a luoghi di intrattenimento - purché all'aperto e sempre nel rispetto del principio del distanziamento sociale - derivano dall'attuale favorevole situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio siciliano e rimandando tuttavia i gestori, responsabili del mantenimento di un efficace protocollo sanitario, al pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie contenute nelle presenti linee guida e, più in generale, nella normativa nazionale e regionale vigente.

Ciò premesso, anche alla luce della riunione del tavolo di confronto tenutosi il 4 giugno 2020 tra i rappresentanti del settore dell'intrattenimento siciliano e gli assessorati regionali della Salute e del Turismo, Sport e Spettacolo, con la presente si forniscono indicazioni in ordine all'esecuzione dell'art. 9 della citata Ordinanza n. 22.

1) Indicazioni generali, igienico-sanitarie, per gli esercenti e il personale dipendente di discoteche, teatri e cinema all'aperto

a) Tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

b) L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi e coadiuvando la partecipazione del personale a momenti educativi sul tema Covid-19.

Le informazioni riguarderanno:

- la preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da altri Stati a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) altri sintomi influenzali e di chiamare il medico di famiglia e/o l'Autorità sanitaria;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti).

- L'esclusione dall'attività lavorativa delle persone immunodepresse o in stato di gravidanza, fino a diversa valutazione del medico.

c) il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporrà al controllo della temperatura corporea. Ciò al fine di evitare preventivamente il diffondersi del virus nell'ambiente di lavoro e, nel caso in cui venga riscontrato un contagio, per riuscire a tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e poter efficacemente predisporre le misure di prevenzione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro, Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e ci si accerterà che indossino la mascherina protettiva e saranno immediatamente avvertite le autorità sanitarie competenti;

d) l'azienda assicura la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle attrezzature e di ogni postazione di lavoro con idonei prodotti detergenti o igienizzanti a base di soluzioni idroalcoliche o di cloro;

e) particolare attenzione viene data alla pulizia delle aree comuni (bagni, corridoi, ecc.) come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Covid-19. In particolare, viene prestata un'attenzione scrupolosa agli oggetti che vengono toccati più di frequente: maniglie e pomelli, corrimano, interruttori;

f) tutti gli ambienti al chiuso, presenti presso i cinema, i teatri e le discoteche all'aperto devono essere arieggiati giornalmente;

g) la sanificazione sarà programmata cosi come gli interventi di verifica dell'efficacia del plano di pulizie con specifico riguardo alla presenza del Covid-19;

h) laddove possibile, dovranno essere utilizzati materiali usa e getta per la pulizia, evitando tessuti e materiali assorbenti;

i) il personale addetto alla pulizia dovrà essere informato sul corretto uso delle protezioni personali, sull'igiene delle mani subito dopo aver tolto le protezioni e dopo che il lavoro di pulizia e/o sanificazione è stato completato;

j) se presenti impianti di riscaldamento/raffrescamento: pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici;

k) se presenti impianti di ventilazione: verificare che sia annullato il ricircolo dell'aria;

l) è raccomandata la frequente pulizia, nei locali dedicati, delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con almeno il 60% di alcol);

m) l'azienda dovrà rendere disponibili idonei mezzi detergenti per le mani e controllare regolarmente il corretto funzionamento dei dispenser per il sapone, nonché la costante presenza di soluzioni disinfettanti, salviette monouso e simili che devono essere messi a disposizione dei clienti anche in varie aree (ingresso e servizi igienici);

n) all'interno dei servizi sanitari (wc) dovranno essere privilegiati i sistemi di asciugatura automatica o asciugamani monouso;

o) per i dipendenti, qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine o visiere e degli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;

p) nel corso delle pulizie e, soprattutto, durante le operazioni di sanificazioni dei locali e delle superfici delle strutture della discoteca, comprese le postazioni bar, si consiglia l'uso di mascherine "chirurgiche" e "FFp2" omologate o visiere. Le mascherine, che saranno fornite dall'azienda, andranno indossate secondo modalità che impediscano l'involontaria contaminazione, compromettendone l'efficacia. Le mascherine monouso sono distribuite in confezioni sterili, pertanto si raccomanda la costante igiene delle mani.

2) Linee guida per i gestori di Cinema e Teatri all'aperto

a) Tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e dell'allegato 9 dello stesso;

b) I gestori dovranno predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, in cui si faccia anche riferimento al senso di responsabilità di ciascuno, se necessario anche in altre lingue oltre l'italiana, per gli spettatori provenienti da altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione;

c) l'ingresso è consentito ad un numero di spettatori comunque a non più di 1000 persone, ai sensi dell'art.  1 lettera m) del DPCM del 17 maggio 2020 - che dovrà essere calcolato dai gestori in base alla capienza degli spazi individuati, allo scopo di ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente.

d) sarà effettuato il controllo della temperatura corporea a tutti i clienti con termoscanner e sarà inibito l'ingresso a chiunque superi la temperatura corporea pari a gradi 37,5;

e) I gestori dovranno garantire l'accesso in modo ordinato, privilegiando, laddove possibile una riorganizzazione degli spazi che favorisca la separazione di ingresso e uscita, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che mediante autocertificazione, attestino di non essere soggette al distanziamento interpersonale, ai sensi della normativa vigente; a tal'uopo dovranno essere incentivati sistemi di prenotazione dei biglietti di ingresso tramite sistemi telematici quali: acquisto on line, codice QR, utilizzo di app o sito web, etc.

f) l'ingresso sarà consentito solo a coloro che saranno muniti di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca (visiera), qualora il cliente ne fosse sprovvisto sarà facoltà del locale di mettere a disposizione eventuali mascherine o visiere;

g) I gestori dovranno assicurare la distanza tra gli spettatori di almeno un metro nei posti a sedere, sia frontalmente che lateralmente, anche mediante l'apposizione di targhe dove vi sia l'indicazione di non sedersi o di segnalazioni fisse a terra (ad esempio con nastro adesivo o spray) che delimitino le postazioni da mantenere.

Tale misura di distanziamento non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi ed in generale alle persone che - mediante apposita autocertificazione - attestino di non essere soggette al distanziamento interpersonale, ai sensi della normativa vigente; Per questi soggetti vi la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza minima di un metro fra loro e gli altri spettatori di 1 m, con possibilità di ridurre tale distanza in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro;

h) sarà effettuata la pulizia e la sanificazione dei locali prima e dopo ogni spettacolo;

i) E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente con l'apposita cartellonistica o messaggi registrati;

j) Dovrà essere garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

3) Linee guida per i gestori di sale da ballo e discoteche

a) Tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni generali in materia di distanziamento sociale ed igiene e profilassi per il contenimento del contagio da Covid-19;

b) i gestori dovranno predisporre una adeguata informazione, anche in altre lingue oltre l'italiano per gli utenti provenienti da altra nazionalità, sui rischi di contagio, sulle pratiche igieniche cui attenersi ed in genere sulle misure di prevenzione; dovrà farsi anche riferimento al senso di responsabilità di ciascuno; tale informazione potrà essere fornita sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione; l'informazione dovrà essere visibile in special modo all'ingresso, all'interno del locale, presso i punti bar e presso i servizi igienici;

c) l'ingresso è consentito ad un numero massimo di clienti/utenti tale da rientrare nel coefficiente di affollamento di 1,0 persone al mq - più restrittivo rispetto a quello ordinariamente previsto per le sale da ballo, pari a 1,2 persone/mq allo scopo di ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente; il numero massimo degli urenti non potrà comunque superare le 1000 unità, e dovrà essere calcolato dai gestori in base alla capienza degli spazi individuati;

d) sarà effettuato il controllo della temperatura corporea a tutti i clienti con termoscanner e sarà inibito l'ingresso a chiunque superi la temperatura corporea pari a gradi 37,5;

e) I gestori dovranno garantire l'accesso in modo ordinato, privilegiando, laddove possibile una riorganizzazione degli spazi che favorisca la separazione di ingresso e uscita, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che mediante autocertificazione attestino di non essere soggette al distanziamento interpersonale, ai sensi della normativa vigente (es. appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi); dovranno in ogni caso essere incentivati sistemi di prenotazione dei biglietti di ingresso tramite sistemi telematici quali: acquisto on line, codice QR, utilizzo di app o sito web, etc.

f) l'ingresso sarà consentito solo a coloro che saranno muniti di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca (visiera), qualora il cliente ne fosse sprovvisto sarà facoltà del locale di mettere a disposizione eventuali mascherine o visiere;

g) i tavoli e le poltrone saranno posizionati almeno a 1 mt l'uno dall'altro; è inoltre richiesta l'apposizione di idonei segnalatori (es. strisce segnapassi) sulle piste da ballo, al fine di agevolare il rispetto delle prescritte distanze;

h) Dovrà essere assicurata la costante e corretta pulizia dei tavoli prima e dopo l'utilizzo da parte dei clienti;

i) l'accesso alla pista sarà regolamentato da apposito personale;

j) dovrà essere assicurata l'aerazione periodica degli spazi chiusi all'interno del locale;

k) gli alimenti e le bevande dovranno essere somministrati utilizzando materiale monouso;

l) gli oggetti utilizzati per il servizio (cestino del ghiaccio, apribottiglie, ecc.) non possono essere messi a disposizione di nuovi clienti senza adeguata igienizzazione. In tal senso dovranno essere privilegiate soluzioni alternative quali prodotti monouso, ecc.;

m) dovrà essere assicurata la pulizia e la sanificazione dei locali prima e dopo ogni serata;

n) per il servizio al banco bar sarà assicurato il distanziamento interpersonale di un metro;

o) davanti al banco bar e alla cassa sarà posizionata idonea segnaletica orizzontale per favorire il distanziamento interpersonale;

p) dovrà essere privilegiata l'adozione di menu digitali su dispositivi dei clienti o, in alternativa, dovrà procedersi alla igienizzazione dei menu dopo ogni uso, oppure all'uso di menu cartacei usa e getta;

q) i bagni a disposizione dei clienti saranno dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle mani e riportano depliants con le raccomandazioni delle autorità sanitarie;

r) l'accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando assembramenti;

s) il personale sarà dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine o visiere) e mantiene, nei limiti del possibile, la distanza interpersonale di un metro.

Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del rispetto delle presenti disposizioni, i Comuni, anche attraverso le proprie forze dell'ordine, potranno procedere con appositi controlli in loco. Le violazioni riscontrate saranno oggetto di specifiche sanzioni, anche a contenuto sospensivo delle attività.

Al fine di garantirne la più ampia pubblicizzazione e diffusione, la presente Circolare sarà pubblicata in G.U.R.S. e sui siti internet della Presidenza della Regione, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e del Dipartimento Attività Sanitaria ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute, con valore di notifica a tutti gli interessati.

L'Assessore per la salute: RAZZA

L'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo: MESSINA