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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 31 marzo 2020, n. 78 

G.U.R.I. 21 luglio 2020, n. 182

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 6 dicembre 2013;

Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;

Considerato che esiste un mercato per la gomma vulcanizzata granulare in ragione del fatto che la stessa risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

Considerato che, dall'istruttoria effettuata, è emerso che la gomma vulcanizzata granulare, che soddisfa in requisiti tecnici di cui al presente regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute o sull'ambiente;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 luglio 2017, del 20 dicembre 2018, del 26 settembre 2019 e del 19 dicembre 2019;

Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione con nota del 14 novembre 2017, e con successiva nota del 16 settembre 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 239 dell'8 gennaio 2020, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè le seguenti:

a) «pneumatici»: componenti delle ruote costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere fluidi;

b) «PFU»: lo pneumatico fuori uso qualificato come rifiuto;

c) «gomma vulcanizzata»: la gomma derivante dalla frantumazione dei PFU e gli sfridi di gomma vulcanizzata, qualificati come rifiuto, provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall'attività di ricostruzione degli pneumatici;

d) «gomma vulcanizzata granulare (GVG)»: la gomma vulcanizzata che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

e) «lotto»: un quantitativo, non superiore a 1.000 tonnellate di gomma vulcanizzata granulare (GVG);

f) «produttore»: il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) (di seguito impianto di produzione);

g) «dichiarazione di conformità»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG), di cui all'articolo 4;

h) «autorità competente»: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II o del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto.

Art. 3

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Scopi specifici di utilizzabilità

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG) se è conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1.

2. La gomma vulcanizzata granulare (GVG) è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2.

Art. 4

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

2. Il produttore conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

3. Il produttore conserva per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevata e da consentire la ripetizione delle analisi.

Art. 5

Sistema di gestione ambientale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

2. Il sistema di gestione da predisporre ai fini dell'esenzione di cui al comma 1 deve prevedere:

a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3;

b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.

Art. 6

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, la gomma vulcanizzata granulare prodotta può essere utilizzata se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 4.

3. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purchè le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 marzo 2020

Il Ministro: COSTA

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2020

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3108, foglio n. 1

ALLEGATO 1

(articolo 3, comma 1)

a) Parametri e limiti delle sostanze da ricercare nella gomma vulcanizzata ai fini del presente regolamento.

Parametri Metodo analitico Valori limite
Metalli (da verificare mediante test di cessione DIN 18035 DIN 18035-7:2014
DOC DIN 18035 DIN 18035-7:2014
EOX DIN 18035 DIN 18035-7:2014

Contenuto totale dei seguenti IPA:

a) Benzo[a]pirene (BaP)

b) Benzo[e]pirene (BeP)

c) Benzo[a]antracene (BaA)

d) Crisene (CHR) 

e) Benzo[b]fluorantene (BbFA)

f) Benzo[j]fluorantene (BjFA)

g) Benzo[k]fluorantene (BkFA)

h) Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA)

Metodo previsto da Rapporti ISTISAN 16/13 dell'ISS minore o uguale a 20 ppm

.

b) Caratteristiche fisico-geometriche della gomma vulcanizzata granulare (GVG)

Specifiche:

a. percentuale di acciaio libero: Classe 3 UNI 11610 o inferiore;

b. percentuale di tessile libero: Classe 3 UNI 11610 o inferiore;

c. percentuale di impurezze: Classe 3 UNI 11610 o inferiore.

Specifiche da adottare dal terzo anno di applicazione del presente regolamento:

a. percentuale di acciaio libero: Classe 2 UNI 11610 o inferiore;

b. percentuale di tessile libero: Classe 2 UNI 11610 o inferiore;

c. percentuale di impurezze: Classe 2 UNI 11610 o inferiore.

L'accertamento di conformità ai limiti sopra richiamati deve avvenire per ogni lotto di produzione.

c) Verifiche sulla gomma vulcanizzata

Le verifiche su un lotto di gomma vulcanizzata sono effettuate sui campioni di granulati con dimensione compresa tra 0,8 e 2,5 mm, prelevati secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802. Gli esiti di tali verifiche producono effetti per la qualificazione del lotto intero di gomma vulcanizzata.

Specifiche per le verifiche:

a. frequenza campionamento: durante il primo anno di produzione della gomma vulcanizzata granulare (GVG), l'accertamento di conformità deve essere effettuato mediante il prelievo di 1 campione su ciascun lotto di prodotto;

b. a seguire, l'accertamento deve essere effettuato:

c. con frequenza almeno semestrale qualora la mediana dei valori ottenuti sia inferiore all'80° percentile del valore limite di riferimento per confermare la conformità statistica ai limiti;

d. con frequenza almeno quadrimestrale o comunque ogni 3000 ton di gomma vulcanizzata prodotta qualora la mediana dei valori ottenuti sia superiore all'80° percentile del valore limite di riferimento per confermarne la conformità statistica ai limiti;

e. le analisi dovranno essere eseguite da un laboratorio certificato.

d) Verifiche sui rifiuti in ingresso

Per la produzione della gomma vulcanizzata granulare (GVG) sono ammessi i seguenti rifiuti:

a. PFU interi o frantumati anche a seguito di trattamento meccanico;

b. sfridi di gomma vulcanizzata provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall'attività di ricostruzione degli pneumatici.

Non sono comunque ammessi:

a. ruote in gomma solida o pneumatici per bicicletta;

b. camere d'aria, i relativi protettori (flap), cingoli o le guarnizioni in gomma;

c. PFU con evidenti segni di bruciatura;

d. PFU che, effettuando un controllo visivo impiegando le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata, presentino evidenti segni di contaminazione oppure materiali estranei quali, a titolo esemplificativo, materiali inerti, cerchio metallico o con catene da neve montate. I predetti PFU sono ammessi previa adozione di tecniche adeguate per l'eliminazione delle contaminazioni o degli materiali inerti;

e. PFU derivanti da stock storici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 aprile 2011, n. 82 e PFU abbandonati o sotterrati;

f. mescole e sfridi di gomma non vulcanizzata o parzialmente vulcanizzata;

g. scarti di produzione di articoli tecnici in gomma.

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

a. accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;

b. esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;

c. controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;

d. controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;

e. pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;

f. stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;

g. procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità.

Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:

1) lo scarico dei PFU deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:

a. provvede alla selezione dei PFU che devono corrispondere ai criteri di cui alle precedenti lettere a), b);

b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai PFU, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alle precedenti lettere c), d), e), f), g), h), i);

2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG);

3) i PFU, quando sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente ai PFU;

4) l'area di cui al punto 3 del presente allegato non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei PFU conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey in calcestruzzo, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei PFU conformi con altri tipi di rifiuti;

5) le successive fasi di movimentazione dei PFU avviati alla produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;

6) il personale addetto alla selezione, segregazione e movimentazione dei PFU deve essere qualificato allo svolgimento delle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e ricevere un addestramento idoneo con cadenza almeno annuale;

7) gli impianti devono essere dotati di un sistema di lavaggio dei rifiuti idoneo a rimuovere le impurità dalla superficie degli pneumatici.

ALLEGATO 2

(articolo 3, comma 2)

1. Scopi specifici per cui è utilizzabile la gomma vulcanizzata granulare (GVG)

La gomma vulcanizzata granulare (GVG) è una miscela utilizzabile in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per i seguenti scopi specifici:

a. produzione di articoli e/o componenti di articoli in gomma, conglomerati gommosi, mescole di gomma e gomma-plastica a condizione che gli stessi siano destinati a elementi strutturali e di rifinitura per l'edilizia, industria meccanica, componenti di mezzi di trasporto esterni all'abitacolo, costruzioni e infrastrutture ferroviarie e portuali, segnaletica e viabilità, pesi e contrappesi;

b. strati inferiori di superfici ludico sportive;

c. materiale da intaso di superfici sportive;

d. materiali compositi bituminosi quali bitumi modificati, membrane bituminose, additivi per asfalti a base gomma, mastici sigillanti;

e. conglomerati bituminosi o conglomerati cementizi;

f. agenti schiumogeni per acciaieria.

2. Limitazioni all'utilizzo

Le miscele, gli articoli e/o componenti di articoli contenenti gomma vulcanizzata granulare (GVG), immessi in commercio per la vendita al pubblico, sono soggetti alle limitazioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ove applicabile. Altre limitazioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano laddove pertinenti.

L'utilizzo della gomma vulcanizzata granulare deve essere conforme alle seguenti normative laddove pertinenti:

a. regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e del regolamento (CE) 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

b. direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 sui dispositivi medici;

c. direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, recepita dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sulla sicurezza generale dei prodotti in relazione ai prodotti per la puericultura;

d. regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 6 dicembre 2013 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

e. articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da cui deriva il divieto di utilizzare la GVG per ripristini ambientali e in forma sciolta su suolo agricolo atteso che detto impiego causerebbe la contaminazione del sito con materiali che superano i limiti analitici già previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; dalla citata norma si ricava, dunque, che il divieto di utilizzo per ripristini ambientali e in forma sciolta su suoli agricoli è già esistente.