
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 luglio 2020
G.U.R.I. 21 luglio 2020, n. 182
Criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19.
IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 106 del citato decreto-legge che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore delle province e città metropolitane, per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19;
Considerato che il comma 1 del citato art. 106 stabilisce che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del suddetto Fondo tra gli enti di ciascun comparto, sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese;
Visto il comma 2 dello stesso art. 106 che dispone l'istituzione di un tavolo tecnico per monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate da servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, prevedendo, altresì, che il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 di istituzione del tavolo tecnico di cui al predetto art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020;
Considerate le prime valutazioni tecniche operate dal citato tavolo, sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, la cui sintesi è riportata negli allegati A «Nota metodologica comuni» e B «Nota metodologica province e città metropolitane», allegate al presente decreto per farne parte integrante;
Tenuto conto dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 giugno 2020 sui decreti attuativi di cui agli articoli 177 (Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico), 180 (Ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia) e 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del più volte citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Tenuto conto, altresì, che, ai sensi dello stesso comma 1 del menzionato art. 106, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE, è stata erogata una quota pari al trenta per cento della componente del citato Fondo spettante agli enti di ciascun comparto;
Considerato che, ai sensi del comma 3 del più volte citato art. 106 possono essere attivati monitoraggi presso comuni, province e città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo tecnico per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del presente decreto e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni, province e città metropolitane;
Considerato, infine, che il penultimo periodo del comma 1 dello stesso art. 106 prevede che, a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 luglio 2020.
Decreta:
Criteri e modalità di riparto del Fondo
1. I criteri e le modalità di riparto del Fondo istituito dall'art. 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - comparto comuni - per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, sono individuati nell'allegato A «Nota metodologica comuni».
2. I criteri e le modalità di riparto del Fondo istituito dal menzionato art. 106, comma 1 - comparto province e città metropolitane - per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, sono individuati nell'allegato B «Nota metodologica province e città metropolitane».
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2020
Il vice Capo Dipartimento vicario per gli affari interni e territoriali
TIRONE
Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA