
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1008 DEL CONSIGLIO, 9 luglio 2020
G.U.U.E. 10 luglio 2020, n. LI 221
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 9 luglio 2020
Entrato in vigore il: 11 luglio 2020
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) La Procura europea è stata istituita per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i loro complici.
2) Il regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce che il Consiglio debba nominare ogni procuratore europeo selezionandolo fra tre candidati qualificati designati da ciascuno Stato membro dopo aver ricevuto un parere motivato dal comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, di detto regolamento.
3) La selezione e la nomina dei procuratori europei, che, insieme al procuratore capo europeo, costituiscono il collegio dell'EPPO, è condizione preliminare per l'istituzione dell'EPPO.
4) Il 13 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 (2), che stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione ("regole di funzionamento") di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939.
5) La regola VI.2 delle regole di funzionamento stabilisce che, non appena riceve le designazioni, il comitato di selezione le esamini in relazione ai requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione deve sentire i candidati designati. Le audizioni devono svolgersi di persona. Qualora un candidato designato ritiri la propria candidatura prima dell'audizione, il comitato di selezione, tramite il segretariato, deve chiedere allo Stato membro interessato di designare un nuovo candidato.
6) Secondo la regola VII, paragrafo 2, delle regole di funzionamento, in base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell'esame delle candidature e dell'audizione il comitato di selezione deve emettere un parere sulle qualifiche dei candidati in relazione all'esercizio delle funzioni di procuratore europeo e deve indicare esplicitamente se un candidato soddisfa o meno le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione deve motivare il suo parere. Qualora i candidati designati non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, la stessa regola prevede che il comitato di selezione, tramite il segretariato, chieda allo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati.
7) In deroga alla regola VI, paragrafo 2, secondo comma, e alla regola VII, paragrafo 2, secondo comma, delle regole di funzionamento, il comitato di selezione dovrebbe avere la possibilità di presentare al Consiglio il suo parere motivato su due soli candidati ammissibili qualora sia sufficientemente dimostrato che è oggettivamente impossibile per uno Stato membro, tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui si trova, individuare un terzo candidato ammissibile entro un termine ragionevole, nonostante abbia profuso tutto l'impegno necessario a tal fine. Il comitato di selezione dovrebbe avvalersi di tale facoltà solo nel caso in cui un candidato ritiri la propria candidatura o non sia stato ritenuto ammissibile dal comitato di selezione e lo Stato membro abbia già designato un nuovo candidato almeno una volta in conformità della regola VI, paragrafo 2, o della regola VII, paragrafo 2. In una simile situazione è opportuno che il comitato di selezione abbia la possibilità di presentare al Consiglio il suo parere su due candidati designati ammissibili e che il Consiglio possa procedere alla nomina in base a un elenco di due soli candidati ammissibili.
8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696.
9) Per garantire l'avvio tempestivo delle attività dell'EPPO, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 283 del 31.10.2017.
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 282 del 12.11.2018).
Nella regola VII, paragrafo 2, che figura nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:
«In deroga al secondo comma del presente paragrafo e al secondo comma della regola VI, paragrafo 2, regole di funzionamento, qualora sia sufficientemente dimostrato che è oggettivamente impossibile per uno Stato membro, tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui si trova, individuare un terzo candidato ammissibile entro un termine ragionevole nonostante abbia profuso tutto l'impegno necessario a tal fine, il comitato di selezione può presentare al Consiglio il suo parere motivato su due soli candidati ammissibili, previa consultazione dello Stato membro interessato e fornendo motivazioni sufficienti.».