Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO (UE) 2020/1041 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 15 luglio 2020

G.U.U.E. 17 luglio 2020, n. L 231

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 18 luglio 2020

Applicabile dal: 18 luglio 2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e di investimento europei.

2) Il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 (4) ha modificato l'importo totale delle risorse per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») aumentando gli stanziamenti d'impegno per la dotazione specifica per l'IOG nel 2020 di 28 333 334 EUR a prezzi correnti e aumentando l'importo globale degli stanziamenti d'impegno per la dotazione specifica per l'IOG per tutto il periodo di programmazione a 4 556 215 406 EUR a prezzi correnti.

3) Per il 2020 le risorse aggiuntive di 23,7 milioni di EUR, espresse in prezzi del 2011, sono finanziate dal margine globale per gli impegni, nei limiti del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

4) Considerata l'urgenza di modificare i programmi a sostegno dell'IOG al fine di includere le risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG entro la fine del 2020, si è ritenuto opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013.

6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere del 10 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)

Posizione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 luglio 2020.

(3)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

(4)

GU L 57 del 27.2.2020.

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1) all'articolo 91, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014 - 2020, espresse in prezzi del 2011, ammontano a 330 105 627 309 EUR, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4 166 933 076 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e della successiva inclusione nel bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse assegnate alla coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % all'anno.»;

2) all'articolo 92, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 4 166 933 076 EUR, di cui 23,7 milioni di EUR costituiscono le risorse aggiuntive per il 2020. Tali risorse sono integrate da investimenti mirati del FSE a norma dell'articolo 22 del regolamento FSE.

Gli Stati membri che beneficiano delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG possono chiedere di trasferire al FSE fino al 50 % di tali risorse aggiuntive al fine di costituire i corrispondenti investimenti mirati del FSE, come prescritto all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento FSE. Tale trasferimento è effettuato alle rispettive categorie di regioni corrispondenti alla classificazione delle regioni ammissibili a beneficiare dell'aumento della dotazione specifica per l'IOG. Gli Stati membri chiedono il trasferimento nella richiesta di modifica del programma a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento. Le risorse assegnate ad anni precedenti non sono trasferibili.

Il secondo comma del presente paragrafo si applica a tutte le risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG assegnate nel 2019 e nel 2020.»;

3) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

J. KLOECKNER

ALLEGATO

«ALLEGATO VI

RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2020

Profilo annuale rettificato (compresa l'integrazione per l'IOG)

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale
EUR, prezzi del 2011 34 108 069 924 55 725 174 682 46 044 910 736 48 027 317 164 48 341 984 652 48 811 933 191 49 046 236 960 330 105 627 309 

».