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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1036 DELLA COMMISSIONE, 15 luglio 2020

G.U.U.E. 16 luglio 2020, n. L 227

Decisione concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità 

Adottata il: 15 luglio 2020

Entrata in vigore il: 5 agosto 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) L'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/227 della Commissione (3), stabilisce un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi il 30 marzo 2019.

2) Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco tutti i partecipanti hanno ritirato il loro sostegno a tempo debito.

3) La Commissione è stata informata, in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in merito alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno effettuato un ritiro a tempo debito e per le quali il ruolo del partecipante era stato precedentemente ripreso. A norma dell'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi.

4) E' stato pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per alcune di tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica oppure una notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 o 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. A norma dell'articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi.

5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 167 del 27.6.2012.

(2)

Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2019/227 della Commissione, del 28 novembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per quanto riguarda alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata designata come autorità di valutazione competente (GU L 37 dell'8.2.2019).

Art. 1

I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN