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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1044 DELLA COMMISSIONE, 8 maggio 2020

G.U.U.E. 17 luglio 2020, n. L 230

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell'Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità 

Entrata in vigore il: 6 agosto 2020

Applicabile dal: 1° gennaio 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 6, lettera b), e l'articolo 37, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

1) Il meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le norme per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della politica in materia di clima. Le disposizioni di tale meccanismo sono integralmente riprese nel regolamento (UE) 2018/1999 che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2021. Nell'ambito di tale meccanismo, è necessario adottare valori per i potenziali di riscaldamento globale e precisare le linee guida per gli inventari.

2) Per quanto riguarda i potenziali di riscaldamento globale, la 1a riunione della Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («la convenzione UNFCC») che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici a seguito della 21a conferenza delle parti della convenzione UNFCC («l'accordo di Parigi») ha istituito una metrica comune per la conversione dei gas a effetto serra in CO2 equivalenti a fini della comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra. Tale metrica comune si basa sui valori del potenziale di riscaldamento globale stabiliti nella 5a relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) (3). I valori dei potenziali di riscaldamento globale dovrebbero tenere conto di tale metrica comune.

3) E' opportuno che le linee guida degli inventari dei gas a effetto serra siano precisate in funzione degli sviluppi internazionali. Oltre alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenere conto delle modalità, delle procedure e delle linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell'azione e del sostegno di cui all'articolo 13 dell'accordo di Parigi stabilite nell'allegato della decisione 18/CMA.1 della Conferenza delle parti della convenzione UNFCC che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi («decisione 18/CMA.1»). Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a utilizzare il supplemento del 2013 sulle zone umide delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

4) Per assicurare la qualità dell'inventario dell'Unione è opportuno stabilire ulteriori obiettivi del programma dell'Unione di garanzia della qualità e controllo della qualità.

5) Al fine di assicurare la completezza dell'inventario dell'Unione ai sensi della decisione 18/CMA.1, è necessario stabilire le metodologie e i dati che la Commissione utilizzerà in sede di elaborazione delle stime dei dati mancanti nell'inventario di uno Stato membro in conformità dell'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999.

6) Al fine di assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza dell'inventario dell'Unione, è necessario specificare il contenuto dei controlli iniziali effettuati sui dati degli inventari dei gas a effetto serra presentati dagli Stati membri. La valutazione dell'accuratezza nell'ambito dei controlli iniziali dovrebbe garantire che gli Stati membri non effettuino sistematicamente sovrastime o sottostime delle emissioni e degli assorbimenti effettivi in relazione alle categorie fondamentali dell'Unione. Inoltre, poiché la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo derivanti dal settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) è parte integrante della relazione sull'inventario dei gas a effetto serra a causa dell'inclusione del settore LULUCF nell'obiettivo climatico 2030, i controlli iniziali nel settore LULUCF dovrebbero essere allineati a quelli effettuati negli altri settori. Nel settore LULUCF, i dati relativi alle attività relativi all'uso del suolo e al cambiamento di uso del suolo comunicati possono essere confrontati con le informazioni ottenute dai programmi e dalle indagini dell'Unione e degli Stati membri, quali Copernicus e LUCAS.

7) Le stime per completare i dati mancanti degli inventari nazionali per la compilazione dell'inventario dell'Unione sono elaborate conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra e non possono essere determinate senza applicare i valori per il potenziale di riscaldamento globale dei gas a effetto serra. Poiché le norme sui potenziali di riscaldamento globale, sulle linee guida per gli inventari e sul sistema di inventario dell'Unione sono sostanzialmente collegate, è opportuno includerle in un unico regolamento delegato.

8) Al fine di garantire la coerenza con la data di applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

9) A norma degli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1999, il regolamento (UE) n. 525/2013 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dell'articolo 7 che si applica alle relazioni contenenti i dati degli anni 2018, 2019 e 2020. Il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (4) dovrebbe pertanto essere abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021, ma i suoi articoli 6 e 7 dovrebbero continuare ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati necessari per il 2019 e il 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 328 del 21.12.2018.

(2)

Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013).

(3)

Appendice 8.A, tabella 8.A.1, colonna «GWP 100-year», della relazione «Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change»; disponibile all'indirizzo https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/

(4)

Regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 19.6.2014).

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle relazioni trasmesse dagli Stati membri contenenti i dati necessari per il 2021 e gli anni successivi.

Art. 2

Potenziali di riscaldamento globale

Gli Stati membri e la Commissione utilizzano i potenziali di riscaldamento globale elencati nell'allegato I al fine di determinare e comunicare i dati degli inventari dei gas a effetto serra conformemente all'articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1999.

Art. 3

Linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra

Gli Stati membri e la Commissione determinano gli inventari dei gas a effetto serra di cui all'articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1999, conformemente a:

(a) le linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories);

(b) le modalità, le procedure e le linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell'azione e del sostegno di cui all'articolo 13 dell'accordo di Parigi stabilite nell'allegato della decisione 18/CMA.1 della Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi («decisione 18/CMA.1»).

Art. 4

Obiettivi del programma di garanzia della qualità e controllo della qualità

1. La Commissione gestisce, mantiene e si adopera per migliorare costantemente il sistema di inventario dell'Unione dei gas a effetto serra sulla base dei seguenti obiettivi del programma di garanzia della qualità e controllo della qualità intesi a:

a) che l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra sia completo, se del caso applicando la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, in consultazione con lo Stato membro interessato;

b) che il sistema di inventario dell'Unione dei gas a effetto serra presenti in modo trasparente i dati nazionali aggregati delle emissioni di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo, nonché una panoramica delle descrizioni metodologiche delle categorie fondamentali dell'Unione e che rifletta in modo trasparente il contributo degli Stati membri, in termini di emissioni per fonte e assorbimenti per pozzo, all'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra;

c) che il totale delle emissioni di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo dell'Unione per un determinato anno sia uguale alla somma delle emissioni di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo degli Stati membri comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1999 per lo stesso anno;

d) che l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra contenga serie storiche coerenti delle emissioni per fonte e degli assorbimenti per pozzo di tutti gli anni per i quali è stata effettuata la comunicazione.

2. La Commissione e gli Stati membri migliorano, ove possibile, la comparabilità degli inventari nazionali dei gas a effetto serra ricercando sinergie tra i metodi, i dati relativi alle attività, le abbreviazioni e l'assegnazione delle emissioni per fonte e degli assorbimenti per pozzo degli Stati membri.

3. Gli obiettivi del programma di garanzia della qualità e controllo della qualità dell'inventario dell'Unione integrano gli obiettivi dei programmi di garanzia della qualità e controllo della qualità attuati dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri assicurano la qualità dei dati relativi alle attività, dei fattori di emissione e di altri parametri utilizzati per i rispettivi inventari nazionali dei gas ad effetto serra.

Art. 5

Completamento dei dati

1. Le stime elaborate dalla Commissione per completare l'inventario dei gas a effetto serra di uno Stato membro, di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, si fondano sui metodi e sui dati seguenti:

a) se nel precedente anno di comunicazione lo Stato membro ha presentato una serie storica coerente di stime per la pertinente categoria di fonti e:

i) per l'anno X -1 lo Stato membro ha presentato un inventario approssimativo dei gas a effetto serra, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, che include le stime dei dati mancanti, le stime si fondano sui dati di tale inventario approssimativo dei gas a effetto serra;

ii) per l'anno X -1 lo Stato membro non ha presentato un inventario approssimativo dei gas a effetto serra, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, ma l'Unione ne ha stimato le emissioni approssimative dei gas a effetto serra per l'anno X -1 a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, le stime si fondano sui dati di tale inventario approssimativo dell'Unione dei gas a effetto serra;

iii) per le stime mancanti nel settore dell'energia, non è possibile utilizzare i dati dell'inventario approssimativo dei gas a effetto serra oppure utilizzandoli si rischia di ottenere una stima molto imprecisa, le stime si fondano sui dati sulle statistiche dell'energia ottenuti a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

iv) per le stime mancanti nei settori non energetici, non è possibile utilizzare i dati dell'inventario approssimativo dei gas a effetto serra oppure utilizzandoli si rischia di ottenere una stima molto imprecisa, le stime si ricavano applicando i metodi di stima in linea con il parere tecnico sul completamento dei dati di cui alla sezione 2.2.3 delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (vol. 1), utilizzando, se del caso, le statistiche europee;

(b) se la stima delle emissioni per fonte o degli assorbimenti per pozzo per la categoria interessata è stata oggetto di correzioni tecniche in conformità dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 nell'ultima revisione precedente la trasmissione e lo Stato membro non ha presentato una nuova stima riveduta, le stime si ricavano applicando il metodo utilizzato dal gruppo di esperti incaricati della revisione tecnica per calcolare la correzione tecnica;

(c) se non è disponibile una serie storica coerente delle stime comunicate per la categoria di fonti pertinente, le stime si ricavano applicando metodi di stima coerenti con il parere tecnico sul completamento dei dati di cui alla sezione 2.2.3 delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (vol. 1).

2. La Commissione prepara le stime di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo dell'anno di comunicazione in consultazione e stretta cooperazione con lo Stato membro.

3. Lo Stato membro utilizza le stime di cui al paragrafo 1 per la presentazione degli inventari nazionali al segretariato della convenzione UNFCC a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

(1)

Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008).

Art. 6

Controlli iniziali

I controlli iniziali effettuati dalla Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 possono comprendere:

a) una valutazione volta a determinare se lo Stato membro comunichi tutte le categorie necessarie secondo le modalità, le procedure e le linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell'azione e del sostegno di cui all'articolo 13 dell'accordo di Parigi stabilite nell'allegato della decisione 18/CMA.1 e tutti i gas a effetto serra di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999;

b) una valutazione della coerenza delle serie storiche dei dati delle emissioni per fonte e degli assorbimenti per pozzo;

c) una valutazione volta a determinare se i fattori di emissione impliciti nei diversi Stati membri sono comparabili tenendo conto dei fattori di emissione predefiniti dell'IPCC per circostanze nazionali differenti;

d) una valutazione dell'uso della dicitura «Non stimato» se esistono metodologie IPCC di livello 1 e se l'uso della dicitura non è giustificato in conformità del punto 32 dell'allegato della decisione 18/CMA.1;

e) un'analisi dei ricalcoli effettuati per la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra che stabilisca anche se i ricalcoli sono basati su modifiche metodologiche;

f) un raffronto tra le emissioni verificate di gas a effetto serra comunicate nel quadro del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e le emissioni di gas a effetto serra comunicate a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999;

g) un raffronto tra i risultati ottenuti con l'approccio di riferimento di Eurostat e quelli ottenuti con l'approccio di riferimento degli Stati membri;

h) un raffronto tra i risultati ottenuti con l'approccio settoriale di Eurostat e quelli ottenuti con l'approccio settoriale degli Stati membri;

i) una valutazione volta a stabilire se lo Stato membro abbia attuato quanto emerso dai precedenti controlli iniziali e revisioni dell'Unione, nonché le raccomandazioni formulate in esito alle revisioni della convenzione UNFCC;

j) una valutazione dell'accuratezza delle stime degli Stati membri delle emissioni per fonte e degli assorbimenti per pozzo in relazione alle categorie fondamentali dell'Unione;

k) una valutazione della trasparenza e della completezza delle descrizioni metodologiche comunicate dagli Stati membri per le categorie fondamentali dell'Unione;

l) una valutazione del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo derivanti dal settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) a norma dell'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999, compresa l'assegnazione delle categorie fondamentali, il metodo per livello applicato, e un raffronto tra i dati relativi alle attività d'uso del suolo e cambiamento di uso del suolo comunicati e le informazioni ottenute dai programmi e dalle indagini dell'Unione e degli Stati membri.

Art. 7

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021, fatta salva la disposizione transitoria di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 8

Disposizione transitoria

In deroga all'articolo 7 del presente regolamento, gli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) n. 666/2014 continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati necessari per gli anni 2019 e 2020.

Art. 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN