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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 luglio 2020 

G.U.R.I. 4 agosto 2020, n. 194

Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti. 

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 82, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che con il decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo è determinata una indennità di funzione per il sindaco, il presidente della provincia e gli altri amministratori degli enti locali ivi indicati;

Visto il comma 8 del citato art. 82, in base al quale «la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119: «Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265»;

Visto l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, il quale dispone che gli emolumenti ivi indicati, tra i quali le indennità di funzione spettanti ai sindaci, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

Visto l'art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 8-bis al menzionato art. 82, il quale dispone che la misura dell'indennità di funzione di cui al medesimo art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che, per le predette finalità, nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, è stato istituito il Capitolo 1394, con una dotazione finanziaria di euro 10.000.000,00 a decorrere dal 2020;

Visti: l'art. 14, comma 1, lettera o) del vigente statuto della Regione Siciliana che attribuisce alla legislazione esclusiva della medesima Regione la materia del «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative» nonchè gli articoli 1, 4, 5 e 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, di modifica dei rispettivi statuti speciali, che attribuiscono alla legislazione esclusiva delle Regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige la potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2020;

Decreta:

Art. 1

Indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti

1. Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Art. 2

Attribuzione del contributo ai comuni fino a 3.000 abitanti

1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del presente decreto, è concesso, a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all'allegato A) al presente decreto.

2. Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2020

Il Ministro dell'interno

LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GUALTIERI