
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 luglio 2020
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno G.U.R.I. 4 agosto 2020, n. 194
Primo riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 dall'art. 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del COVID-19.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL "ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che prevede la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire l'imposta di soggiorno o, in alternativa, per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori, il contributo di sbarco;
VISTO l'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede la possibilità, da parte del comune di Roma, di istituire un contributo di soggiorno a carico di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive della città;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO, in particolare, l'articolo 180, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del COVID-19;
CONSIDERATO che, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 73, primo comma, dello Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige - secondo cui la Regione e le Province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza - la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto l'imposta comunale di soggiorno con legge 16 maggio 2012, n. 9, mentre la Provincia autonoma di Trento ha istituito l'imposta provinciale di soggiorno ai sensi dell'articolo 16-bis della legge Provinciale 11 giungo 2002, n. 8 e che pertanto i relativi comuni non rientrano nel riparto del Fondo di cui all'articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020;
CONSIDERATO che il comma 2 del menzionato articolo 180 dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al citato comma 1;
CONSIDERATO, inoltre, che il comma 5 del menzionato articolo 180 prevede che all'onere derivante dall'attuazione dello stesso articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;
RITENUTO nel caso di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte delle unioni di comuni, di assegnare il ristoro di cui al presente decreto al comune dell'unione con maggior numero di abitanti, con obbligo per quest'ultimo di trasferimento delle risorse all'unione medesima;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 23 giugno 2020;
Decreta:
Riparto del Fondo
1. Il Fondo istituito dall'art. 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione di misure di contenimento del contagio da COVID-19, è ripartito nella misura del 90 per cento sulla base degli importi indicati nell'allegato A, secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B "Nota metodologica".
2. Il restante 10 per cento è ripartito con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2020, tenendo prioritariamente conto di eventuali rettifiche dei dati considerati nel riparto e con le stesse modalità previste nella "Nota metodologica" di cui all'allegato B.
3. Per i comuni delle regioni a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta gli importi sono erogati, come specificati nell'Allegato A, per il tramite delle regioni.
4. Nel caso di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte di un'unione di comuni, l'assegnazione è effettuata al comune dell'unione con maggior numero di abitanti, con obbligo per quest'ultimo di trasferimento delle risorse all'unione medesima entro 5 giorni dalla ricezione.
5. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2020
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
GUALTIERI
Il Ministro dell'Interno
LAMORGESE