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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 luglio 2020

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno G.U.R.I. 5 agosto 2020, n. 195

Primo riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 127,5 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa e dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - Capo II - che disciplina la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

VISTO l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO, in particolare, l'articolo 181, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede che, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dal canone di cui all'articolo 63 del menzionato decreto legislativo n. 446 del 1997;

CONSIDERATO che il comma 5 del citato articolo 181 prevede, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020;

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso comma 5 del più volte citato articolo 181 dispone che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto-legge n. 34 del 2020, si provvede alla ripartizione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO, inoltre, che il comma 6 del menzionato articolo 181 prevede che all'onere derivante dall'attuazione dello stesso articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 23 giugno 2020;

Decreta:

Art. 1

Riparto del Fondo

1. Il Fondo istituito dall'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (COSAP) da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è ripartito nella misura del 90 per cento in base agli importi indicati nell'Allegato A secondo i criteri e le modalità specificati nell'Allegato B "Nota metodologica".

2. Il restante 10 per cento è ripartito con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2020, tenendo prioritariamente conto di eventuali rettifiche dei dati considerati nel riparto e con le stesse modalità previste nella "Nota metodologica" di cui all'allegato B.

3. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, gli importi, come specificati nell'Allegato A, sono erogati per il tramite delle regioni e province autonome.

4. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2020

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

GUALTIERI

Il Ministro dell'Interno

LAMORGESE