
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 luglio 2020
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno G.U.R.I. 5 agosto 2020, n. 195
Riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 74,90 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 dall'art. 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro delle minori entrate connesse all'abolizione della prima rata dell'imposta municipale propria del 2020 per le fattispecie imponibili specificate nel comma 1 dello stesso art. 177, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza da COVID-19.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti, stabilendo, altresì, che le disposizioni dei commi da 739 a 783 della stessa legge n. 160 del 2020 disciplinano l'imposta municipale propria;
CONSIDERATO che in base al citato comma 739 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l'imposta municipale propria si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti e che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO, in particolare, l'articolo 177, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, stabilisce che per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria per le fattispecie imponibili ivi specificate;
CONSIDERATO che il comma 2 del menzionato art. 177 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020 per il ristoro ai comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della prima rata dell'imposta municipale propria per le fattispecie imponibili specificate nel comma 1 dello stesso articolo;
CONSIDERATO, inoltre, che lo stesso comma 2 del più volte citato articolo 177 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, si provvede alla ripartizione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno;
CONSIDERATO, infine, che il comma 4 del più volte menzionato articolo 177 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dello stesso articolo 177, pari a 205,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 23 giugno 2020.
Decreta:
Riparto del Fondo
1. Il Fondo istituito dall'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020, e destinato a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2020, della prima rata dell'imposta municipale propria relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; è ripartito sulla base degli importi di cui all'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B "Nota metodologica".
2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta gli importi, come specificati nell'Allegato A, sono erogati per il tramite delle regioni stesse.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 22 luglio 2020
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
GUALTIERI
Il Ministro dell'Interno
LAMORGESE