
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 agosto 2020
- Allegato al Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella G.U.R.I. 17 agosto 2020, n. 204
Modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti agevolati alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni (di seguito: codice antimafia);
VISTO l'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016 - nel seguito legge n. 208/2015), che autorizza, per ciascun anno del triennio 2016-2018, la spesa di 10 milioni di euro per interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia, nonché a sostegno delle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del codice antimafia;
VISTO il comma 196 del medesimo articolo 1, che prevede che le risorse di cui al comma 195 confluiscono: a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al medesimo comma 195; b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a);
VISTO il comma 197 del medesimo articolo 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196, lettere a) e b), avendo, nella formulazione dei criteri, particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito;
VISTA, in particolare, la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" (di seguito: legge n. 161/2017);
VISTO l'articolo 41-bis del codice antimafia, inserito dall'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 161/2017 e, in particolare, il comma 1, che prevede che l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 196, della legge n. 208/2015 sia richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al Titolo II del codice antimafia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, adottati dal Tribunale sulla base delle concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa;
VISTO il comma 2 del medesimo articolo 41-bis del codice antimafia, che stabilisce che i crediti derivanti dai finanziamenti agevolati erogati a valere sull'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa;
VISTO il comma 3 del predetto articolo 41-bis, che dispone che il citato privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici competenti nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e che, nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio stesso si trasferisce sul corrispettivo;
VISTO il comma 4 dello stesso articolo 41-bis, che dispone che il privilegio di cui al precedente comma 2 è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante disposizioni a "Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017 n. 161" (di seguito: decreto legislativo n. 72/2018), che introduce misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata;
VISTO, in particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 72/2018, recante "Misure di sostegno alle imprese. Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208", che dispone che all'articolo 1 della legge n. 208/2015, comma 195, dopo le parole: «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti parole: «e di cui agli articoli 240-bis, primo comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», e dopo le parole: «cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8, lettera a)» sono inserite le seguenti: «nonché delle imprese affittuarie o cessionarie di cui all'articolo 48, comma 8, lettere a) e b) » e che dispone, inoltre, che all'articolo 1 della legge n. 208/2015, comma 196, lettera b), dopo le parole: «finanziamenti agevolati», sono inserite le seguenti: «di importo non superiore ai due milioni di euro e di durata non superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di preammortamento»;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - nel seguito GDPR)
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" (nel seguito, decreto legislativo n. 196/2003);
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016, adottato ai sensi del citato articolo 1, comma 197, della legge n. 208/2015 e recante i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 196 del medesimo articolo 1;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2019, con cui sono state introdotte modifiche al predetto decreto interministeriale 4 novembre 2016, in adeguamento alle sopra richiamate disposizioni del codice antimafia, introdotte dall'articolo 15, comma 1, della legge 161 del 2017, nonché alle citate disposizioni di cui al decreto legislativo n. 72/2018;
VISTO l'articolo 12 del più volte citato decreto interministeriale 4 novembre 2016, che prevede che, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico sono definiti il modello di domanda del finanziamento agevolato e l'ulteriore documentazione che le imprese beneficiarie sono tenute a presentare e vengono fornite precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui allo stesso decreto interministeriale, ivi incluso l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni;
VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 30 dicembre 2016, adottato ai sensi del predetto articolo 12 del decreto interministeriale 4 novembre 2016, che definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l'ulteriore documentazione che le imprese già sequestrate o confiscate sono tenute a presentare per richiedere l'accesso al finanziamento agevolato;
VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 7 febbraio 2019, con cui sono state introdotte modifiche al predetto decreto direttoriale 30 dicembre 2016 in merito alle modalità di erogazione della terza quota del finanziamento agevolato ed alla conclusione del programma di sviluppo;
TENUTO CONTO delle modifiche introdotte dal predetto decreto interministeriale 5 novembre 2019 nonché delle intervenute modifiche al decreto legislativo n. 196/2003, che richiedono l'adeguamento delle disposizioni operative relative all'intervento agevolativo in questione, anche nelle parti riguardanti la protezione dei dati personali;
CONSIDERATO che gli interventi finalizzati al sostegno della liquidità delle imprese sequestrate e confiscate connessa a un insufficiente accesso al credito bancario o alla sua contrazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto 4 novembre 2016 e s.m.i., non prevedono, per loro natura, lo svolgimento di attività da rendicontare e che, pertanto, per tali interventi, è possibile consentire la presentazione contestuale delle richieste di erogazione della seconda e della terza quota del finanziamento agevolato di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto 4 novembre 2016 e s.m.i., ai fini dell'erogazione delle due quote in unica soluzione;
CONSIDERATO, inoltre, che, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 4 novembre 2016 e s.m.i., possono presentare domanda e beneficiare delle agevolazioni indifferentemente imprese individuali ovvero imprese costituite in forma di società di persone o di capitali e che, pertanto, ai fini della valutazione del rispetto dei parametri di patrimonializzazione e della capacità di rimborso previsti dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto interministeriale, si rende opportuno, anche sulla base delle evidenze acquisite in sede di attuazione dell'intervento agevolativo in argomento, fornire chiarimenti e precisazioni in merito alla documentazione da produrre e alle modalità di valutazione dei predetti parametri nel caso di imprese non costituite in forma di società di capitali;
RITENUTO, pertanto, necessario adottare un decreto direttoriale in attuazione delle modifiche legislative e di quelle apportate dal decreto interministeriale 5 novembre 2019, nelle parti che recepiscono le norme unionali e nazionali in materia di protezione dei dati personali, nelle parti relative alle specifiche da fornire in merito alla presentazione e alla valutazione dei dati di bilancio per le imprese non costituite in forma di società di capitali e in quelle concernenti le modalità di erogazione del finanziamento agevolato, nonché i relativi allegati, ove necessario;
Decreta:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) "decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2019, recante "Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati";
b) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
c) "FCS": il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
d) "imprese sequestrate o confiscate": le imprese che sono state sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata:
1) nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
2) nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia;
2-bis) nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 240-bis, comma 1, del codice penale, all'articolo 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) "cooperative sociali": le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assegnatarie di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice antimafia;
f) "cooperative di lavoratori": le cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, affittuarie a titolo gratuito dei beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera a), del codice antimafia;
g) "imprese affittuarie o cessionarie": le imprese affittuarie o cessionarie di cui all'articolo 48, comma 8, lettere a) e b), del codice antimafia;
h) "imprese beneficiarie": le imprese sequestrate o confiscate ovvero le imprese che hanno affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda, le imprese affittuarie o cessionarie, le cooperative sociali o le cooperative di lavoratori che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata:
1) nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
2) nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice antimafia;
2-bis) nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 240-bis, comma 1, del codice penale, all'articolo 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 85- bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
i) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
j) "Regolamento de minimis agricoltura": il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
l) "Regolamento de minimis pesca": il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
m) "programma di sviluppo": il programma di sviluppo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto;
n) "rating di legalità": il rating di legalità delle imprese di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27", attribuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
o) "codice antimafia": il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;
p) "DURC": il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 31 del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;
q) "ESL": l'equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del Regolamento de minimis, del Regolamento de minimis pesca e del Regolamento de minimis agricoltura;
r) "DSAN": dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
s) "procedura informatica": il sistema per la presentazione e gestione documentale delle domande presentate ai sensi del presente decreto, disponibile nell'apposita sezione "Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata" del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it);
t) "Carta nazionale dei servizi": la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
u) "ANBSC": l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al Titolo II del codice antimafia;
v) "GDPR": il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Presentazione delle domande di finanziamento agevolato
1. Le domande di finanziamento agevolato di cui al decreto possono essere presentate dalle imprese beneficiarie esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata" del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).
2. L'accesso alla procedura informatica:
a) prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi;
b) per le imprese beneficiarie diverse dalle imprese sequestrate o confiscate, è riservato al rappresentante legale delle stesse, come risultante dal certificato camerale delle medesime, o ai soggetti di cui al comma 3;
c) per le imprese sequestrate o confiscate, è riservato all'amministratore giudiziario autorizzato alla presentazione della domanda dal giudice delegato, o al competente funzionario dell'ANBSC, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa beneficiaria previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies del codice antimafia.
3. Per le imprese beneficiarie diverse dalle imprese sequestrate o confiscate, il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato.
4. La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda, pena l'improcedibilità della stessa.
5. La presentazione della domanda di finanziamento agevolato è articolata nelle seguenti due fasi:
a) compilazione della domanda di finanziamento agevolato) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto al comma 2;
2) immissione delle informazioni richieste per la compilazione della domanda, secondo quanto previsto nell'allegato n. 1, e caricamento degli allegati richiesti, seguendo le modalità indicate dalla procedura informatica;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immodificabile, contenente i dati immessi, ed apposizione della firma digitale;
4) caricamento della domanda firmata digitalmente tramite apposita funzione resa disponibile dalla procedura informatica, che rilascia il "codice di predisposizione domanda" necessario per il successivo invio della domanda, secondo quanto riportato alla lettera b);
b) invio della domanda di finanziamento agevolato:
1) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto alla lettera a);
2) immissione del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera a), numero 4; tale attività costituisce l'invio della domanda predisposta e la procedura informatica, ad esito positivo, ne completa l'acquisizione, rilasciando l'attestazione di avvenuta presentazione.
6. La domanda di finanziamento agevolato è redatta in formato digitale in forma di DSAN secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. A pena di inammissibilità, l'impresa beneficiaria è tenuta ad inviare la domanda completa di ogni sua parte e degli allegati da essa previsti, secondo quanto richiesto dalla procedura informatica.
7. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di finanziamento agevolato, alle imprese beneficiarie è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato ed il suo accertamento è effettuato in modalità automatica dalla procedura informatica.
8. In fase di compilazione della domanda, la procedura informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all'impresa beneficiaria, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda di finanziamento agevolato, l'impresa beneficiaria è tenuta a:
a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
9. L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti alle imprese beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto, è effettuato automaticamente, nei casi applicabili, dalla procedura informatica sul Registro delle imprese; l'esito di tale accertamento, qualora negativo, è bloccante e ostativo al completamento della compilazione della domanda. Tale esito può essere verificato dalle imprese beneficiarie tramite la procedura informatica in fase di compilazione della domanda. Nei casi in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, le imprese beneficiarie sono tenute ad effettuare i necessari aggiornamenti dei propri dati, secondo quanto previsto al comma 8.
10. Completate positivamente le attività di cui al comma 5, lettera b), la procedura informatica attesta all'impresa beneficiaria il giorno, l'ora, il minuto e il secondo in cui risulta presentata la domanda di finanziamento agevolato ed il codice identificativo della stessa.
11. L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero, attraverso la procedura informatica, eventuali concessioni di contributi in regime di "de minimis" ulteriori rispetto a quanto dichiarato nella sezione 5 del modulo di domanda di cui all'allegato n. 1 e occorse prima della formale ammissione alle agevolazioni.
Valutazione delle domande
1. Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal Ministero secondo l'ordine cronologico di presentazione o di completamento della documentazione eventualmente richiesta dal Ministero per il tramite della procedura informatica.
2. Nella valutazione della domanda, il Ministero procede:
a) alla verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita dall'impresa beneficiaria tramite la procedura informatica;
b) al controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità delle imprese beneficiarie di cui all'articolo 3 del decreto;
c) alla valutazione della capacità dell'impresa beneficiaria di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto, sulla base dei dati di bilancio storici e previsionali e dei dati relativi agli impegni in essere;
d) alla determinazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato da concedere, tenuto conto delle capacità di rimborso e dei precedenti impegni finanziari dell'impresa beneficiaria;
e) al controllo del rispetto dei massimali di agevolazione concedibile secondo quanto disposto nell'articolo 6 del decreto e nella normativa unionale in esso richiamata;
f) alla valutazione della coerenza, chiarezza e validità del programma di sviluppo;
g) alle altre verifiche rese necessarie ai sensi del decreto e della normativa di carattere generale.
3) Per la concessione del finanziamento agevolato, il Ministero, nell'ambito della verifica di cui al comma 2, lettera c), valuta il rispetto dei seguenti parametri:
A. per le imprese beneficiarie costituite in forma di società di capitali:
(1) patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (articolo 2424 codice civile, voce Passivo A) e totale dell'attivo (articolo 2424 codice civile, voce Attivo) non può risultare inferiore al cinque per cento con riferimento all'ultimo bilancio approvato;
(2) capacità di rimborso: il flusso di cassa, inteso - con riferimento anche ai bilanci previsionali - come somma dell'utile dell'esercizio (articolo 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori, non può risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e dagli altri finanziamenti già erogati all'impresa beneficiaria nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda. A tal fine l'impresa beneficiaria trasmette al Ministero il prospetto riepilogativo dei debiti a medio e lungo termine in essere verso i soggetti finanziatori, comprensivo degli importi totali, dell'importo delle singole rate per capitale e interessi e delle date di scadenza delle rate stesse. L'ammontare del finanziamento agevolato è approvato dal Ministero in misura ridotta rispetto alla domanda del soggetto beneficiario in caso di insufficienza delle capacità di rimborso della medesima;
B. per le imprese beneficiarie non costituite in forma di società di capitali:
(1) patrimonializzazione: il parametro di cui al numero (1) della precedente lettera A è valutato sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalla dichiarazione dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;
(2) capacità di rimborso: il parametro di cui al numero (2) della precedente lettera A è valutato anche sulla base dei dati contabili previsionali. Per le società di persone e le imprese individuali, la capacità di rimborso può essere integrata con i dati di reddito dei soci dell'impresa beneficiaria desunti dall'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
4. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della domanda e degli allegati presentati, il Ministero procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti all'impresa beneficiaria con PEC inviata tramite la procedura informatica. L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire, tramite la procedura informatica, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero.
5. Nei casi di cui al comma 4 rileva, ai fini di quanto previsto dal comma 1 e della decorrenza del termine di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, la data, così come risultante dalla procedura informatica, di completamento della documentazione o di ricezione da parte del Ministero dei chiarimenti richiesti.
6. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 11, rileva, ai fini di quanto previsto dal comma 1 e della decorrenza del termine di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, la data, così come risultante dalla procedura informatica, di presentazione della nuova domanda di finanziamento agevolato.
7. Nei casi di mancato accoglimento da parte del Ministero della domanda di finanziamento agevolato presentata, le imprese beneficiarie possono procedere, entro la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto, alla presentazione di una nuova domanda.
Concessione ed erogazione del finanziamento agevolato
1. Il Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione del finanziamento agevolato di cui all'articolo 8 del decreto secondo l'ordine cronologico (data, ora, minuto e secondo) di presentazione o di completamento delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto dell'esito dell'attività di valutazione di cui all'articolo 3 e della riserva di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto.
2. Ai fini della concessione e della successiva erogazione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede alla verifica della regolarità contributiva, così come risultante dal DURC.
3. In caso di richieste di agevolazioni superiori a 150.000,00 euro, il Ministero acquisisce la documentazione antimafia relativa all'impresa beneficiaria secondo quanto previsto dal codice antimafia. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di documentazione antimafia, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione anche in assenza di detta documentazione, concedendo il finanziamento agevolato sotto condizione risolutiva secondo quanto disposto dal codice antimafia.
4. Il provvedimento di concessione ed erogazione indica l'ammontare dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di ESL, definito secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto.
5. Il provvedimento di concessione ed erogazione definisce il piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, sulla base del quale l'impresa beneficiaria è tenuta a rimborsare il finanziamento agevolato.
6. La prima quota del finanziamento agevolato, pari ad un terzo dell'intero ammontare, è erogata, senza ulteriore richiesta da parte dell'impresa beneficiaria né valutazione da parte del Ministero, entro un mese dall'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, sul conto corrente dell'impresa beneficiaria comunicato nel modulo di domanda.
7. La seconda e la terza quota del finanziamento agevolato sono erogate dal Ministero con distinti provvedimenti di erogazione, entro due mesi dalla presentazione della domanda di erogazione o del completamento della stessa, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto in merito all'avanzamento del programma di sviluppo. Nel caso dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto, relativi a fabbisogno finanziario aggiuntivo delle imprese beneficiarie determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione, le seconda e la terza quota del finanziamento agevolato possono essere erogate dal Ministero con un unico provvedimento di erogazione, dietro presentazione contestuale, da parte dell'impresa beneficiaria, delle richieste di erogazione secondo il modello di cui all'allegato n. 3 e della relazione finale di cui all'allegato n. 4 al presente decreto.
8. Le richieste di erogazione di cui al comma 7 sono redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 e trasmesse al Ministero per il tramite della procedura informatica.
9. Entro due mesi dal completamento del programma di sviluppo, l'impresa beneficiaria, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto, è tenuta a trasmettere la relazione finale redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4.
10. Il programma di sviluppo deve risultare completato entro i due anni dalla data di erogazione della prima quota del finanziamento agevolato. In caso di variazione del programma di sviluppo ammesso al finanziamento agevolato, l'impresa beneficiaria trasmette preventivamente al Ministero, in forma di DSAN e tramite la procedura informatica, apposita relazione illustrativa delle variazioni proposte.
11. Il Ministero, nei casi in cui ne ravveda la necessità, procede alla richiesta di ulteriore documentazione e informazioni utili alla verifica del regolare svolgimento del programma di sviluppo ammesso e di quanto dichiarato nelle relazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto.
12. In caso di variazioni che comportino la modifica dell'assetto societario dell'impresa beneficiaria ovvero in caso di cessione o di affitto d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'impresa beneficiaria medesima, quest'ultima deve darne, trasmettendo copia del relativo atto, tempestiva comunicazione al Ministero, che procede a valutare la permanenza delle condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.
13. L'impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni e dati disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio delle agevolazioni concesse a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile.
14. Alle scadenze previste dal piano di ammortamento di cui al comma 5, l'impresa beneficiaria versa l'importo delle rate secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione ed erogazione delle agevolazioni e dà comunicazione al Ministero dell'avvenuto versamento nei modi e termini stabiliti nel provvedimento medesimo.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 5 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
3. In attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione "Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata" del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
4. I modelli della documentazione da trasmettere per la presentazione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati di cui al precedente articolo 2 e alle disposizioni applicabili ivi richiamate recano i riferimenti alla disciplina di cui all'informativa riportata al precedente comma 3.
Roma, 6 agosto 2020
Il Direttore Generale
LAURA ARIA