
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 giugno 2020, n. 105
G.U.R.I. 26 agosto 2020, n. 212
Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, rispettivamente, alle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 5 del suddetto articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 17 dicembre 2005, n. 293;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle suddette procedure concorsuali;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 2 aprile 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 5975 del 10 giugno 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 259, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso è riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) scienza delle costruzioni;
b) tecnica delle costruzioni.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) idraulica ed elementi di costruzioni idrauliche;
b) elementi di elettrotecnica;
c) normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Titoli e anzianità di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 6, l'anzianità di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,50;
b) lauree magistrali: punti 2,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle università: punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali non correlate alle lauree di cui all'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con l'attribuzione di un punteggio pari a punti 0,50; in caso di possesso di più abilitazioni tale punteggio non è cumulabile.
4. Non è valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo di studio indicato dal candidato quale requisito per la partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 3,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
8. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 259, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso è riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali, di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale di cui all'articolo 5.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Classi di laurea magistrale
1. Le classi di laurea magistrale richieste per la partecipazione al concorso straordinario di cui all'articolo 4 sono le seguenti:
a) giurisprudenza (LMG/01);
b) scienze dell'economia (LM-56);
c) scienze della politica (LM-62);
d) scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
e) scienze economico-aziendali (LM-77).
2. Ai fini dell'ammissione al concorso, sono fatte salve le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004.
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilità di stato.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento;
c) ordinamento del personale del Corpo nazionale, con particolare riferimento ai principali istituti disciplinati negli accordi sindacali e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Titoli e anzianità di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 6, l'anzianità di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Non è valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo di studio indicato dal candidato quale requisito per la partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 2,50.
4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree di cui all'articolo 5, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile è pari a 1,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
8. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di direttore informatico del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 259, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso è riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche, di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale di cui all'articolo 9.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Classi di laurea magistrale
1. Le classi di laurea magistrale richieste per la partecipazione al concorso straordinario di cui all'articolo 8 sono le seguenti:
a) fisica (LM-17);
b) informatica (LM-18);
c) ingegneria dell'automazione (LM-25);
d) ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
e) ingegneria informatica (LM-32);
f) matematica (LM-40);
g) sicurezza informatica (LM-66);
h) tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM-91).
2. Ai fini dell'ammissione al concorso, sono fatte salve le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004.
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte nelle materie concernenti architettura, sviluppo e verifica di applicativi software e di reti di telecomunicazione.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) gestione dei sistemi di elaborazione dati;
b) utilizzo dei database management system (D.B.M.S.);
c) sicurezza informatica;
d) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale;
e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Titoli e anzianità di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 6, l'anzianità di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Non è valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo di studio indicato dal candidato quale requisito per la partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 2,50.
4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree di cui all'articolo 9, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile è pari a 1,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
8. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Commissione esaminatrice
1. Per ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1. In ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dell'anzianità di servizio e della minore età anagrafica.
2.Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
Corso di formazione e immissione in ruolo
1. I vincitori dei concorsi straordinari sono ammessi a frequentare corsi di formazione di natura residenziale, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi.
2. Ciascun corso è articolato in moduli didattici settimanali e si conclude con un esame finale, diretto a verificare il livello di apprendimento e qualificazione raggiunto. L'esame consiste nella stesura e discussione di un elaborato e in un colloquio sulle materie oggetto del corso, da individuarsi con decreto del Capo del Dipartimento. L'esame s'intende superato con l'attribuzione di un giudizio di idoneità.
3. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico, secondo l'ordine della corrispondente graduatoria di cui all'articolo 13.
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 giugno 2020
Il Ministro: LAMORGESE
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020
Interno, foglio n. 2388