
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 luglio 2020, n. 106
G.U.R.I. 26 agosto 2020, n. 212
Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 4 del suddetto articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi straordinari, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, nonchè le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, «Ordinamento della professione di giornalista»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle suddette procedure concorsuali;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 2 aprile 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 6446 del 23 giugno 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso è a cinque posti ed è riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilità di Stato.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) elementi di diritto dell'Unione europea;
c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Titoli e anzianità di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 7, l'anzianità di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle università: punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 2,50.
4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali previste dall'articolo 155, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali e a quelle previste dal previgente ordinamento per l'accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile è pari a 1,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,20 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
6. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 1,50. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per tre nel caso di tre o più autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,15.
7. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione nel ruolo direttivo ovvero nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computata l'anzianità minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.
8. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
9. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso è ad un posto ed è riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) architettura, sviluppo e verifica di applicativi software e di reti di telecomunicazione;
b) gestione dei sistemi di elaborazione dati e dei database management systems (D.B.M.S.).
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e al codice dell'amministrazione digitale;
b) sicurezza informatica;
c) elementi di diritto amministrativo;
d) elementi di contabilità di stato;
e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Titoli e anzianità di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali;
valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 7, l'anzianità di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle università: punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 2,50.
4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali previste dall'articolo 164, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei direttivi informatici e a quelle previste dal previgente ordinamento per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile è pari a 1,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,20 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
6. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 1,50. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per tre nel caso di tre o più autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,15.
7. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione nel ruolo direttivo ovvero nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computata l'anzianità minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.
8. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
9. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Modalità di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso è ad un posto ed è riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente di cui al titolo II, capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonchè al personale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di cui al titolo II, capo II, del medesimo decreto legislativo, che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei rispettivi ruoli di provenienza del previgente ordinamento.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante. Uno dei componenti esterni all'amministrazione, nonchè il relativo supplente, è individuato tra gli iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.
2. La prova scritta consiste nell'analisi di un caso di studio inerente a una situazione di emergenza con la stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di:
a) un articolo giornalistico, con numero massimo di battute prestabilito;
b) un piano d'azione per la comunicazione in emergenza;
c) un comunicato stampa e messaggistica da divulgare attraverso reti sociali virtuali.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulla discussione del caso di studio oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:
a) comunicazione pubblica e istituzionale e comunicazione in emergenza;
b) organizzazione del Corpo nazionale per il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso e per il raccordo con il sistema nazionale di Protezione civile;
c) diritto dell'informazione e della comunicazione;
d) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Titoli e anzianità di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali, iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 8, l'anzianità di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle università: punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 2,50.
4. E' ammesso a valutazione il superamento della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00.
5. E' ammessa a valutazione, con l'attribuzione di punti 0,10 per ogni anno fino a un massimo di punti 1,00, l'iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti.
6. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,10 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 1,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
7. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 2,00. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori - diviso per tre nel caso di tre o più autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,10.
8. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione nei ruoli direttivi ovvero nei corrispondenti ruoli del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computata l'anzianità minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.
9. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
10. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1. In ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dell'anzianità di servizio e della maggiore età anagrafica.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
Corsi di formazione e immissione in ruolo
1. I vincitori dei concorsi straordinari sono ammessi a frequentare corsi di formazione di natura residenziale, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi.
2. Ciascun corso è articolato in moduli didattici settimanali ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. L'esame consiste nella stesura e discussione di un elaborato e in un colloquio sulle materie oggetto del corso, da individuarsi con decreto del Capo Dipartimento. L'esame s'intende superato con l'attribuzione di un giudizio di idoneità.
3. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza, secondo l'ordine della corrispondente graduatoria di cui all'articolo 13.
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 luglio 2020
Il Ministro: LAMORGESE
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020
Interno, foglio n. 2389