
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 12 agosto 2020
G.U.R.S. 28 agosto 2020, n. 45
Disciplina per l'effettuazione dei corsi di qualifica in operatore socio sanitario (1.000 ore) ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 - Anni 2020-2022. (1)
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
Visto il D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 3 - octies, comma 3, inerente l'Area delle professioni sociosanitarie;
Visto l'Accordo stipulato il 22 febbraio 2001 in sede di conferenza Stato Regioni tra il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che individua la figura dell'operatore socio sanitario (OSS);
Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto Accordo ai sensi del quale:
"1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli affari sociali con apposite linee guida, all'effettuazione dei corsi di formazione.";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
Visto l'art. 4 del C.C.N.L del comparto sanità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2001, che istituisce il profilo dell'operatore socio-sanitario;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
Visto l'art. 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, con il quale viene istituita l'Area delle professioni socio-sanitarie al cui interno è collocato il profilo professionale di operatore socio-sanitario;
Ritenuto, pertanto, di dover regolamentare con validità fino al 31 dicembre 2022 i percorsi di qualifica in operatore socio-sanitario;
Ritenuto di dover garantire un'adeguata, efficace ed omogenea formazione a tutti i discenti attraverso la predisposizione di un unico programma formativo di qualifica;
Decreta:
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, con il presente provvedimento vengono regolamentati, con validità fino al 31 dicembre 2022, i percorsi di qualificazione in operatore socio-sanitario (OSS) secondo il percorso formativo di qualificazione e le disposizioni di cui all'Allegato 1 "Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione del percorso formativo in operatore socio-sanitario (1000 ore) Anni 2020-2022", parte integrante del presente decreto.
I soggetti che conseguiranno la qualifica di OSS a seguito della qualificazione prevista dal presente decreto saranno inseriti d'ufficio nell'Elenco interno degli operatori socio-sanitari costituito a fini meramente ricognitivi presso il DASOE, Servizio 2.
Il costo per la partecipazione al corso di qualifica attivato secondo le disposizioni del presente provvedimento non può essere superiore ad € 2.600,00 pro capite. Sono a carico dell'Ente organizzatore tutti i costi relativi agli oneri assicurativi, ed al materiale didattico.
E' fatto divieto all'Ente autorizzato ad erogare corsi di qualifica in OSS di stipulare accordi e/o convenzioni di qualsiasi natura con altri Enti di formazione per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa autorizzata con il presente decreto.
Ogni Ente dovrà attenersi per gli aspetti di natura organizzativa, didattica ed economica a quanto espressamente indicato all'Allegato 1 al presente provvedimento "Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione del percorso formativo in operatore socio-sanitario (1000 ore) Anni 2020-2022".
Il presente provvedimento dovrà essere oggetto di revisione nel caso di eventuali previsioni normative specifiche relative al finanziamento dei percorsi formativi in ambito socio-sanitario.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto ed all'allegato 1 comporterà la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative ancorchè già autorizzate ai sensi del presente provvedimento e non ancora iniziate e l'esclusione da futuri corsi di operatore socio-sanitario per il periodo di vigenza del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, nel sito web del Dipartimento ASOE.
Palermo, 12 agosto 2020.
RAZZA
Per l'ulteriore apertura dei termini di presentazione delle istanze, a valere sull'anno 2021, previsti dal punto 4), dell'allegato annotato, si rimanda al Decr. Dir. Salute 19 gennaio 2022, n. 37.