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ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 10 agosto 2020, n. 2

- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale pubblicato nella G.U.R.S. 21 agosto 2020, n. 44

Decreto di modifica del D.A. n. 2095 del 31/07/2020: determinazione del calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021.

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZIO VIII SCUOLE STATALI

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 643/Area I°/SG del 29 Novembre 2017 con cui viene nominato l'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;

VISTO il D. Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 74, al comma 2, il quale prevede espressamente che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, ed al comma 3, il quale dispone lo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;

VISTO il D. Leg.vo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 138, comma 1, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico;

VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di attribuzioni di autonomia organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997" ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, "Autonomia scolastica" le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regione.

- l'art. 4, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la scansione temporale dei tempi dell'insegnamento;

- l'art. 5, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle determinazioni adottate in materia dalla Regione;

- l'art. 5, comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la potestà di organizzare in maniera flessibile l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

VISTA la L.R. 15.5.2000, n. 10;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, che ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, i percorsi di istruzione e formazione per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, sono realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni;

CONSIDERATO che in forza dell'art. 1 del citato D.P.R. 246/85, e dell'art. 138 del citato D. Leg.vo 112/98, nel territorio della Regione Siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di Pubblica Istruzione sono esercitate dall'Amministrazione Regionale, a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), all'art. 17 lettera d) dello Statuto della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il calendario delle festività nazionali è determinato dal Ministero della Pubblica Istruzione;

RITENUTO che la determinazione del calendario scolastico spetta conseguentemente, nell'ambito della Regione Siciliana, all'Amministrazione Regionale;

Decreta:

Art. 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni formative accreditate, che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021, le lezioni - avranno inizio il 14 (lunedì) settembre 2020. I giorni di scuola sono determinati in 208 e/o 207 (se la festa del Santo Patrono locale ricade durante l'anno scolastico) e avranno termine l'8 (martedì) giugno 2021, così come riportato negli allegati che costituiscono, parte integrante del presente decreto.

Le istituzioni scolastiche, che saranno utilizzate quali sedi della prossima consultazione referendaria nei giorni 20 e 21 Settembre 2020, hanno facoltà di determinare l'inizio delle lezioni a far data dal 24 Settembre 2020, ferma restando l'esigenza del rispetto delle previsioni di cui all'art. 74, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994.

Art. 2

Nelle scuole dell'infanzia, il termine delle attività educative è fissato al 30 giugno 2021. Nel periodo compreso tra il 09 ed il 30 giugno 2020 può essere previsto il funzionamento delle sole sezioni necessarie a garantire il servizio.

A decorrere dal 1° settembre 2020, il collegio degli insegnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti dall'art. 46 del D. Leg.vo 297/94.

Art. 3

Le festività nazionali - ivi compresa la Festa del Santo Patrono e la data di inizio degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, stabiliti dal Ministero - sono le seguenti:

- tutte le domeniche

- 1 novembre 2020: Ognissanti;

- 8 dicembre 2020: Immacolata Concezione;

- 25 dicembre 2020: Natale;

- 26 dicembre 2020: Santo Stefano;

- 1 gennaio 2021: Primo dell'anno;

- 6 gennaio 2021: Epifania;

- 4 aprile 2021: Pasqua;

- 5 aprile 2021: Lunedì dell'Angelo;

- 25 aprile 2021: Festa della Liberazione;

- 1 maggio 2021: Festa del Lavoro;

- 2 giugno 2021: Festa della Repubblica.

L'attività scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado, è sospesa nei seguenti periodi:

- vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 07 gennaio 2021;

- vacanze di Pasqua: dall'1 aprile 2021 al 6 aprile 2021.

Le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate, che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, possono stabilire la ulteriore sospensione delle lezioni, per un massimo di tre giorni, in aggiunta ai predetti periodi di vacanze.

Art. 4

Nell'ambito del calendario, i Consigli di Circolo e d'Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso. Le lezioni potranno articolarsi in 6 e/o 5 giorni settimanali. I predetti adattamenti sono stabiliti nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto Scuola, nonché del monte ore previsto per ogni corso di studio e per ogni disciplina. Resta, in ogni caso, impregiudicata l'autonomia organizzativa di cui all'art. 21, comma 8, della legge 59/1997.

I Dirigenti scolastici, in relazione alle date che saranno stabilite dal Ministero dell'Istruzione per lo svolgimento degli Esami di Stato, avranno cura di assicurare che gli scrutini finali delle classi terminali degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado abbiano inizio in tempo utile al fine di garantirne la pubblicazione prima dell'inizio degli stessi Esami di Stato.

Il calendario scolastico, così come fissato dall'articolo 1 e ferma restando l'esigenza del rispetto delle previsioni di cui all'art. 74, comma 3, del D. Leg.vo 297/1994, può essere derogato, con conseguente non obbligatorietà di recupero, unicamente per i seguenti motivi:

a) eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali, nonché per eventi straordinari;

b) sospensione del servizio scolastico negli Istituti scolastici sedi di seggio elettorale, limitatamente alle giornate delle corrispondenti tornate elettorali;

c) sospensione del servizio scolastico per celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere locale.

Si precisa, altresì, che la ricorrenza del 15 maggio, festa dell'Autonomia Siciliana, deve essere dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto della Regione Siciliana e per l'approfondimento di problematiche connesse all'autonomia, alla storia e all'identità regionale, ai sensi della legge regionale 31 maggio 2011, n. 9.

Il presente decreto suscettibile di modifiche dettate da esigenze derivanti da eventuali necessità di adeguamento ad ulteriori situazioni emergenziali da COVID-19, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio.

Il presente Decreto annulla e sostituisce il D.A. n. 2095 del 31 luglio 2020.

L'Assessore

ROBERTO LAGALLA