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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 2020 

G.U.R.I. 29 agosto 2020, n. 215

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli stati membri del Consiglio d'Europa ed i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli stati membri del Consiglio d'Europa ed i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale ha abrogato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013;

Visto, altresì, l'art. 20 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale dispone che, fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1

Modifiche all'allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N. Giurisdizioni Anno del primo scambio di informazioni Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1 ANDORRA 2018 2017
2 ANTIGUA E BARBUDA 2020 2019
3 ARABIA SAUDITA 2018 2017
4 ARGENTINA 2017 2016
5 AUSTRALIA 2018 2017
6 AUSTRIA 2017 2016
7 AZERBAIJAN 2018 2017
8 BARBADOS 2019 2018
9 BELGIO 2017 2016
10 BONAIRE 2017 2016
11 BRASILE 2018 2017
12 BULGARIA 2017 2016
13 CANADA 2018 2017
14 COSTA RICA 2020 2019
15 CILE 2018 2017
16 CIPRO 2017 2016
17 COLOMBIA 2017 2016
18 COREA 2017 2016
19 CROAZIA 2017 2016
20 DANIMARCA 2017 2016
21 ESTONIA 2017 2016
22 FEDERAZIONE RUSSA 2018 2017
23 FINLANDIA* 2017 2016
24 FRANCIA** 2017 2016
25 GERMANIA 2017 2016
26 GIAPPONE 2018 2017
27 GIBILTERRA 2017 2016
28 GRECIA 2017 2016
29 GRENADA 2020 2019
30 GROENLANDIA 2018 2017
31 GUERNSEY 2017 2016
32 HONG KONG 2018 2017
33 INDIA 2017 2016
34 INDONESIA 2018 2017
35 IRLANDA 2017 2016
36 ISLANDA 2017 2016
37 ISOLA DI MAN 2017 2016
38 ISOLE COOK 2019 2018
39 ISOLE FAROE 2017 2016
40 ISRAELE 2018 2017
41 JERSEY 2017 2016
42 LETTONIA 2017 2016
43 LIECHTENSTEIN 2017 2016
44 LITUANIA 2017 2016
45 LUSSEMBURGO 2017 2016
46 MALESIA 2018 2017
47 MALTA 2017 2016
48 MAURITIUS 2018 2017
49 MESSICO 2017 2016
50 MONACO 2018 2017
51 NORVEGIA 2017 2016
52 NUOVA ZELANDA 2018 2017
53 PAESI BASSI 2017 2016
54 PAKISTAN 2018 2017
55 PANAMA 2019 2018
56 POLONIA 2017 2016
57 PORTOGALLO*** 2017 2016
58 REGNO UNITO 2017 2016
59 REPUBBLICA CECA 2017 2016
60 REPUBBLICA POPOLARE CINESE 2018 2017
61 REPUBBLICA SLOVACCA 2017 2016
62 ROMANIA 2017 2016
63 SABA 2017 2016
64 SAINT KITTS E NEVIS 2020 2019
65 SAINT LUCIA 2020 2019
66 SAN MARINO 2017 2016
67 SEYCHELLES 2017 2016
68 SINGAPORE 2018 2017
69 SINT EUSTATIUS 2017 2016
70 SLOVENIA 2017 2016
71 SPAGNA**** 2017 2016
72 SUDAFRICA 2017 2016
73 SVEZIA 2017 2016
74 SVIZZERA 2018 2017
75 TURCHIA 2020 2019
76 UNGHERIA 2017 2016
77 URUGUAY 2018 2017

.

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Art. 2

Modifica dell'allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N. Giurisdizioni
1 ALBANIA
2 ANDORRA
3 ANGUILLA
4 ANTIGUA E BARBUDA
5 ARABIA SAUDITA
6 ARGENTINA
7 ARUBA
8 AUSTRALIA
9 AUSTRIA
10 AZERBAIJAN
11 BARBADOS
12 BAHAMAS
13 BAHRAIN
14 BELGIO
15 BELIZE
16 BERMUDA
17 BONAIRE
18 BRASILE
19 BRUNEI
20 BULGARIA
21 CANADA
22 CILE
23 CIPRO
24 COLOMBIA
25 COREA
26 COSTA RICA
27 CROAZIA
28 CURAÇAO
29 DANIMARCA
30 DOMINICA
31 ECUADOR
32 EMIRATI ARABI UNITI
33 ESTONIA
34 FEDERAZIONE RUSSA
35 FINLANDIA*
36 FRANCIA**
37 GERMANIA
38 GHANA
39 GIAPPONE
40 GIBILTERRA
41 GRECIA
42 GRENADA
43 GROENLANDIA
44 GUERNSEY
45 HONG KONG
46 INDIA
47 INDONESIA
48 IRLANDA
49 ISLANDA
50 ISOLA DI MAN
51 ISOLE CAYMAN
52 ISOLE COOK
53 ISOLE FAROE
54 ISOLE MARSHALL
55 ISOLE TURKS E CAICOS
56 ISOLE VERGINI BRITANNICHE
57 ISRAELE
58 JERSEY
59 KAZAKISTAN
60 KUWAIT
61 LETTONIA
62 LIBANO
63 LIBERIA
64 LIECHTENSTEIN
65 LITUANIA
66 LUSSEMBURGO
67 MACAO
68 MALESIA
69 MALTA
70 MAROCCO
71 MAURITIUS
72 MESSICO
73 MONACO
74 MONSERRAT
75 NAURU
76 NIGERIA
77 NIUE
78 NORVEGIA
79 NUOVA ZELANDA
80 OMAN
81 PAESI BASSI
82 PAKISTAN
83 PANAMA
84 POLONIA
85 PORTOGALLO***
86 QATAR
87 REGNO UNITO
88 REPUBBLICA CECA
89 REPUBBLICA POPOLARE CINESE
90 REPUBBLICA SLOVACCA
91 ROMANIA
92 SABA
93 SAINT KITTS E NEVIS
94 SAINT LUCIA
95 SAINT VINCENT E GRENADINES
96 SAMOA
97 SAN MARINO
98 SEYCHELLES
99 SINGAPORE
100 SINT EUSTATIUS
101 SINT MAARTEN
102 SLOVENIA
103 SPAGNA****
104 SUDAFRICA
105 SVEZIA
106 SVIZZERA
107 TURCHIA
108 UNGHERIA
109 URUGUAY
110 VANUATU

.

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

**** Include: Isole Canarie

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2020

Il direttore generale delle finanze: LA PECORELLA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate: RUFFINI