
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1168 DELLA COMMISSIONE, 6 agosto 2020
G.U.U.E. 7 agosto 2020, n. L 258
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 per quanto riguarda l'illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce nelle autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 6 agosto 2020
Entrata in vigore il: 27 agosto 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il 19 novembre 2019 i costruttori FCA Italy SpA, Jaguar Land Rover LTD, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroen, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s e Ford-Werke GmbH («i richiedenti») hanno presentato congiuntamente una domanda ai sensi dell'articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2) per modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione (3) in modo che l'illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED), approvata come tecnologia innovativa ai sensi di tale decisione, comprenda l'illuminazione delle autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi.
2) In particolare, i richiedenti hanno chiesto che la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 contempli l'illuminazione esterna efficace del veicolo mediante l'uso di LED in autovetture che possono essere alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o etanolo (E85) e che alcuni fattori nella metodologia di prova per determinare i risparmi di CO2 siano adeguati di conseguenza.
3) La Commissione ha valutato la richiesta conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida tecniche per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)(versione luglio 2018) (6).
4) Visto il crescente utilizzo di GPL e GNC nelle autovetture nuove, è opportuno chiarire che i risparmi di CO2 derivanti dall'uso di sistemi di illuminazione esterna efficace a LED sui veicoli che possono essere alimentati con tali combustibili dovrebbero essere presi in considerazione come risparmi di CO2 attribuiti a una tecnologia innovativa.
5) Per quanto riguarda le automobili alimentate a GPL e GNC, subordinatamente all'aggiunta di alcuni fattori specifici del combustibile, si considera opportuno il metodo di prova di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/587 per determinare i risparmi di CO2 dovuti all'illuminazione a LED nelle autovetture alimentate con tali combustibili.
6) Per quanto riguarda l'E85, essendo tale combustibile limitatamente disponibile sul mercato dell'Unione nel suo complesso, esso non dovrebbe essere distinto dalla benzina ai fini della metodologia per determinare i risparmi di CO2.
7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/587,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 111 del 25.4.2019.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011).
Decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016).
Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009).
Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011).
https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf
La decisione di esecuzione (UE) 2016/587 è modificata come segue.
1) l'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti da uno o più sistemi di illuminazione esterna a LED destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M1 con motore a combustione interna o nei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna di categoria M1 (NOVC-HEV) che rispettano le disposizioni del regolamento n. 101, allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3), della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, inclusi in veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85 oltre che con benzina e diesel, o con una combinazione di detti combustibili, a condizione che i veicoli siano muniti di una delle seguenti luci a LED o di una loro combinazione:»
b) al secondo comma, il riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito da «articolo 9, paragrafo 1, lettera a)»;
2) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
«3. Se l'illuminazione esterna efficace mediante l'uso di LED è montata su un veicolo bicombustibile o policombustibile, l'autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue:
a) per i veicoli bicombustibili che fanno uso di benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;
b) per i veicoli policombustibili che fanno uso di benzina e E85, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.
4. I risparmi di CO2 certificati e registrati in riferimento al codice di eco-innovazione n. 19 possono essere presi in considerazione solo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore fino al 31 dicembre 2020.»
3) L'allegato è così modificato:
a) il punto 2 è così modificato:
i) la voce CF è sostituita da:
«CF - fattore di conversione come definito nella tabella 3»;
ii) la voce VPe è sostituita da:
«VPe - consumo di energia effettiva quale definito nella tabella 2»;
b) al punto 6, la voce VPe, compresa la tabella 2, e la voce CF, compresa la tabella 3, sono sostituite dalle seguenti:
«VPe: Consumo di energia effettiva come definito nella tabella 2
Tabella 2
Consumo di energia effettiva
Tipo di motore | Consumo di energia effettiva (Vpe) [l/kWh] |
Benzina/E85 | 0,264 |
Benzina/E85 turbo | 0,280 |
Diesel | 0,220 |
GPL | 0,342 |
GPL turbo | 0,363 |
Consumo di energia effettiva (Vpe) [m3/kWh] | |
GNC (G20) | 0,259 |
GNC (G20) turbo | 0,275 |
.
CF: Fattore di conversione come definito nella tabella 3
Tabella 3
Fattore di conversione del combustibile (CF)
Tipo di combustibile | Fattore di conversione (CF) [gCO2/l] |
Benzina/E85 | 2 330 |
Diesel | 2 640 |
GPL | 1 629 |
Fattore di conversione (CF) [gCO2/m3] | |
GNC (G20) | 1 795» |
.