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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 giugno 2020, n. 112 

G.U.R.I. 8 settembre 2020, n. 223

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante l'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, secondo il quale, con riferimento all'articolo 5, comma 1, con provvedimento dell'Autorità competente, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11;

Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento del titolo per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile al superamento di una prova attitudinale;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche europee in data 28 gennaio 2020;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2020;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 23 marzo 2020;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina delle misure compensative per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale, prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ha luogo, presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili almeno due volte l'anno, con un intervallo di almeno sei mesi, e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 22, comma 8-ter, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Nella prima riunione di ciascun anno la commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno, in modo da assicurare il rispetto del termine di cui al comma 1

3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1, che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Il decreto dirigenziale di riconoscimento individua le materie di esame per l'iscrizione nelle sezioni A (dottori commercialisti) e B (esperti contabili) dell'albo tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A, o tra quelle concernenti la sezione B, di cui all'allegato A) del presente regolamento, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni.

4. La prova scritta, che avrà luogo in una o più giornate consecutive e della durata massima giornaliera di cinque ore per ciascuna prova, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.

5. L'eventuale prova pratica ha durata massima di cinque ore e consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.

6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1, e può vertere sugli elaborati scritti del candidato.

7. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), che è trasmesso ai candidati, mediante posta elettronica certificata, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della prova.

Art. 3

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi, e da cinque membri supplenti in tutto, compreso il presidente.

2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio di cui al comma 1, iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili con almeno otto anni di anzianità, assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa professionisti iscritti nell'ambito di una sola delle due sezioni. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia nelle materie elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione, ovvero tra i magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità.

3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale di cui al comma 1 con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza del presidente e dei componenti effettivi o supplenti nella misura di cinque componenti in tutto, compreso il presidente, di cui almeno un professionista, un professore ed un magistrato. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dall'altro componente effettivo designato dal Consiglio nazionale di cui al comma 1. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale di cui al comma 1, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione, nonchè i compensi determinati dal Consiglio nazionale di cui al comma 1 sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla commissione prevista dall'articolo 3, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Art. 5

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, rilasciata in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a copia di un documento di identità.

2. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce, su convocazione del presidente, per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione da parte della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda, almeno sessanta giorni prima della prova, nonchè alla Direzione generale degli Affari interni del Dipartimento degli Affari di giustizia, del Ministero della giustizia.

Art. 6

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ciascuno degli elaborati della prova scritta o nella prova pratica una votazione minima complessiva pari a trenta punti. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta. La previsione di cui al periodo precedente si applica anche quando è prevista la sola prova orale.

2. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale.

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 giugno 2020

Il Ministro: BONAFEDE

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1813