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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1231 DELLA COMMISSIONE, 27 agosto 2020

G.U.U.E. 28 agosto 2020, n. L 280

Regolamento relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d'indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 17 settembre 2020

Applicabile dal: 17 settembre 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di svolgere indagini basate sul rischio volte ad accertare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nonché segni o sintomi di organismi nocivi soggetti alle misure di cui all'articolo 29 o alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, nelle zone in cui non era nota la presenza degli organismi nocivi in questione, e di riferire ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati di tali indagini.

2) Analogamente, l'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di effettuare annualmente indagini per gli organismi nocivi prioritari, come indicato nell'articolo 22, paragrafi 1 e 2.

3) Su richiesta della Commissione l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha messo a punto un pacchetto di strumenti per la sorveglianza fitosanitaria dei patogeni delle piante che comprende schede di sorveglianza fitosanitaria (pest survey cards) per gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e apposite linee guida per un approccio alle indagini sugli organismi nocivi statisticamente attendibile e basato sul rischio, nonché informazioni specifiche sulle indagini per determinati organismi nocivi. L'obiettivo di tale pacchetto di strumenti è aiutare gli Stati membri nella progettazione ed esecuzione delle indagini al fine di garantire un approccio coerente in tutto il territorio dell'Unione.

4) Per garantire una presentazione uniforme dei risultati delle indagini degli Stati membri, è opportuno adottare un formato standard di relazione annuale per tutti gli organismi nocivi pertinenti, che comprenda istruzioni sulle modalità di compilazione. Tale formato dovrebbe essere basato sugli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 e sulle prescrizioni relative alle indagini stabilite dagli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per organismi nocivi specifici, nonché sulle rispettive schede di sorveglianza fitosanitaria e, se del caso, sulle apposite linee guida elaborate a tal fine dall'Autorità. Al fine di garantire un approccio globale, il formato dovrebbe contemplare le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi soggetti alle misure di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2016/2031 nelle zone in cui non è nota la presenza degli organismi nocivi nell'Unione.

5) Per alcuni organismi nocivi, determinati atti di esecuzione del regolamento (UE) 2016/2031 richiederanno tuttavia di effettuare indagini su base statistica. Nel caso di determinati organismi nocivi, gli Stati membri possono decidere di adottare l'approccio su base statistica. E' pertanto opportuno stabilire un formato specifico per le indagini su base statistica, in quanto esso consentirebbe una migliore presentazione degli elementi di tali indagini.

6) Tale formato dei programmi d'indagini pluriennali e le modalità pratiche per l'applicazione degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 a rischi specifici connessi a organismi nocivi dovrebbero essere basati sull'esperienza finora acquisita dagli Stati membri per quanto riguarda la progettazione, lo svolgimento, la comunicazione e la presentazione delle indagini nonché sulle schede di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità e, se del caso, sulle linee guida in materia di sorveglianza relative a organismi nocivi specifici.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 317 del 23.11.2016.

Art. 1

Formato e istruzioni per la relazione annuale sui risultati delle indagini

1. Il formato e le istruzioni per le relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri alla Commissione in merito ai risultati delle indagini sugli organismi nocivi di cui agli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031 sono stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

2. Conformemente al formato e alle istruzioni di cui al paragrafo 1, le relazioni annuali sui risultati delle indagini contengono le seguenti parti:

a) parte I: informazioni generali sui risultati delle indagini;

b) parte II: presentazione dei risultati delle indagini;

c) parte III: sintesi dei risultati delle indagini e aggiornamento dello status dell'organismo nocivo.

Art. 2

Formato per i programmi d'indagini pluriennali e modalità pratiche per l'applicazione degli elementi per quanto riguarda rischi specifici connessi a organismi nocivi

1. Il formato per i programmi d'indagini pluriennali e le modalità pratiche per l'applicazione degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 a rischi specifici connessi a organismi nocivi sono stabiliti nell'allegato II.

2. Il modello dei programmi d'indagini pluriennali è costituito dalle seguenti parti:

a) parte I: informazioni generali;

b) parte II: modelli per i programmi d'indagini pluriennali.

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN