
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 gennaio 2020, n. 123
G.U.R.I. 25 settembre 2020, n. 238
Regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo umano.
IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18;
Visto l'articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e, in particolare, l'articolo 6, commi 1, lettera g), 2, e 11, commi 1, lettera l) e 2;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, recante regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2004, n. 166;
Visto il regolamento (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935, e successive modificazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanità 10 ottobre 1988, n. 474, recante norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 novembre 1988, n. 263;
Vista la legge 9 maggio 1950, n. 307, e successive modificazioni, recante rifornimento idrico delle isole minori;
Vista la legge 19 maggio 1967, n. 378, e successive modificazioni, recante rifornimento idrico delle isole minori;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 861, e successive modificazioni, recante aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 maggio 2002, recante tariffa e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria delle navi cisterna adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 giugno 2002, n. 151;
Visto il decreto 6 dicembre 2005, recante «Tariffa e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria delle navi cisterna, adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari, liquide, sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2006, n. 69;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, reso nella seduta del 10 luglio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 23 dicembre 2019;
Adottano
il seguente regolamento:
Finalità e campo di applicazione
1. Con il presente regolamento sono individuati le modalità, i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Il presente regolamento individua e disciplina, inoltre, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione e la relativa disciplina, le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa, la durata dell'autorizzazione, i requisiti tecnici e sanitari delle navi cisterna, nonchè le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle navi della Marina militare.
Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione
1. Le autorizzazioni al trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, sulla base della valutazione dell'idoneità tecnica e sanitaria dell'unità, previo l'accertamento di cui all'articolo 4.
2. Le navi autorizzate, ai sensi del comma 1, in via eccezionale, se in possesso della pertinente autorizzazione sanitaria per trasporto alimenti, possono essere dedicate unicamente al trasporto non promiscuo di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili, con esclusione del trasporto di sostanze non alimentari e di tutte le altre sostanze alimentari. La competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora, nell'ambito dei controlli di legittimità del cabotaggio marittimo, acquisisca il manifesto di carico relativo ad una nave già autorizzata al trasporto di acqua potabile, attestante il trasporto di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili, ne dà immediata comunicazione al Ministero della salute. In tale ipotesi, l'autorizzazione concessa ai sensi del presente regolamento si intende sospesa fino al ripristino della stessa secondo le modalità di cui al comma 3.
3. Nello specifico caso della sospensione dell'autorizzazione descritta dal precedente comma, prima di effettuare un nuovo trasporto d'acqua destinata al consumo umano, la nave è sottoposta a lavaggio e sanificazione, in conformità alle procedure di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), svolte sotto la vigilanza dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera competente per il porto in cui si trova la nave. La documentazione relativa all'effettuazione delle operazioni di lavaggio e sanificazione, attestata dal predetto Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, è trasmessa a cura dell'armatore della nave ai Ministeri di cui al comma 1, che previa verifica della documentazione acquisita, eventualmente anche attraverso apposito sopralluogo ispettivo a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza alimentare liquida sfusa trasportata, accertano l'idoneità igienico-sanitaria della nave cisterna ai fini del ripristino dell'autorizzazione al trasporto d'acqua destinata al consumo umano.
Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 è trasmessa dalla società armatrice, mediante posta elettronica certificata, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interna, e al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria.
2. La domanda contiene i seguenti elementi:
a) le generalità o la ragione sociale nonchè la sede dell'armatore;
b) i seguenti elementi di identificazione della nave cisterna: numero di iscrizione nei registri navali e il nominativo internazionale.
3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) la dichiarazione di classe rilasciata dal registro italiano navale, con l'indicazione del tipo di abilitazione alla navigazione e degli estremi delle ultime visite effettuate, comprese quelle speciali;
b) la documentazione concernente le caratteristiche tecnico-costruttive della nave, riferita, in particolare, agli impianti e alle strutture delle cisterne, corredata da piani generali in scala non inferiore a 1:100 e da indicazioni sui principali servizi generali di bordo;
c) la documentazione di conformità di materiali e oggetti, in contatto con le acque destinate al consumo umano, di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, nonchè l'eventuale documentazione funzionale a dimostrare l'assicurazione di qualità di sostanze utilizzate per il trattamento delle acque, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
d) la descrizione dettagliata degli impianti e delle strutture delle navi elencati nell'allegato al presente decreto, con particolare riferimento ai materiali che vengono in contatto con l'acqua destinata al consumo umano;
e) un programma di autocontrollo basato sul piano di sicurezza dell'acqua, richiamato nell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, basato sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti dalle norme internazionali di attuazione dei Water Safety Plans, trasposte nelle «Linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans», elaborate dall'Istituto superiore di sanità e pubblicate sui siti istituzionali del Ministero della salute e del predetto Istituto;
f) la descrizione delle iniziative di formazione svolte per il personale che opera sulle navi;
g) la descrizione delle procedure operative di lavaggio e di sanificazione idonee a garantire il ripristino della idoneità igienico-sanitaria della nave anche in caso di trasporto di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili;
h) la descrizione delle procedure operative di carico e scarico;
i) l'esito delle analisi dell'acqua destinata al consumo umano dopo la permanenza in cisterna per almeno ventiquattro ore, ai fini della verifica della conformità ai requisiti di qualità di detta acqua di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
l) la quietanza di avvenuto versamento della tariffa stabilita dal citato decreto 6 dicembre 2005.
Accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria della nave cisterna
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda di cui all'articolo 3, previo esame della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al Ministero della salute, mediante posta elettronica certificata, alla conclusione dell'esame della documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 3, l'esito dello stesso.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre condizionato all'accertamento del possesso da parte della nave cisterna dei requisiti tecnico-sanitari di cui all'articolo 6, tramite apposito sopralluogo ispettivo, effettuato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Detto sopralluogo è effettuato da un numero massimo di quattro ispettori, di cui due con qualifica tecnica appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e due appartenenti al personale del Ministero della salute o dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera competente per il porto in cui si trova la nave, o dell'Istituto superiore di sanità, e comunque da almeno un ispettore per ogni Ministero competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente comma, il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individuano il personale sulla base degli accertamenti dell'idoneità tecnico-sanitaria della nave e verificano che esso non si trovi in alcuna situazione di conflitto di interessi rispetto alla nave da ispezionare, assicurando, ove possibile, un'equa distribuzione del carico di lavoro, in base agli ambiti di competenza, e una rotazione triennale degli ispettori, anche attraverso specifici programmi di formazione del personale la cui attestazione di frequenza costituisce un requisito primario per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma.
3. Qualora gli accertamenti effettuati sulla documentazione e a seguito del sopralluogo, che sono oggetto di relazione scritta, diano esito positivo, entro i successivi quindici giorni viene rilasciata l'autorizzazione dalle Autorità di cui all'articolo 2, comma 1. Se dagli accertamenti effettuati risulta che la nave non è in possesso di uno o più dei requisiti tecnico-sanitari di cui all'articolo 6, il Ministero della salute, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comunica al richiedente le carenze riscontrate affinchè le stesse siano eliminate. In tale caso, il termine è sospeso fino al ripristino da parte della società armatrice della conformità della nave ai requisiti tecnico-sanitari di cui all'allegato del presente decreto e ai successivi accertamenti di cui ai precedenti commi 2 e 3.
4. Almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, l'interessato provvede a inviare domanda di rinnovo della stessa, con le modalità indicate dal presente regolamento.
5. Gli oneri comunque connessi al rilascio dell'autorizzazione, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento degli ispettori, nonchè il loro trattamento economico di missione omnicomprensivo nella misura prevista secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, sostenute per il sopralluogo dal personale di cui al comma 2, sono a carico della società richiedente, mediante versamento, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, comma 2, della tariffa stabilita dal decreto 6 dicembre 2005.
Durata dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 ha durata biennale ed è rinnovabile su istanza dell'interessato secondo le medesime modalità previste all'articolo 4.
2. Se la nave, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, è sottoposta a interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione che interessino gli impianti del carico, l'autorizzazione deve essere rinnovata.
3. Il Ministero della salute, su richiesta motivata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o a seguito di richieste motivate sulla base dei controlli di cui all'articolo 7, ha facoltà di disporre la verifica del mantenimento dei requisiti dell'unità navale anche nel periodo di vigenza dell'autorizzazione, con oneri a carico delle predette amministrazioni.
Requisiti delle navi cisterna
1. Le navi cisterna devono soddisfare i requisiti tecnico-sanitari riportati in allegato al presente regolamento.
2. Per gli impianti e le strutture delle navi di cui all'allegato, destinati a venire a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
3. Anche alle attrezzature e ai dispositivi mobili, a disposizione delle navi cisterna, conservati sia a bordo, sia in banchina, utilizzati per il carico e lo scarico dell'acqua destinata al consumo umano, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
4. La nave cisterna deve essere in adeguato stato di manutenzione senza vaste ed evidenti aree di ruggine e in buone condizioni di verniciatura, deve essere facilmente individuabile il tipo di servizio da questa svolto, mediante scritte o insegne riportanti la dicitura «trasporto acqua potabile» leggibile a distanza di almeno 50 metri.
Controlli
1. Le navi autorizzate ai sensi del presente regolamento sono sottoposte a controlli interni ed esterni ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'articolo 5, comma 1 del predetto decreto legislativo, i requisiti del presente decreto.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Ministero della sanità, adottato di concerto con il Ministero della marina mercantile e il Ministero dell'ambiente, del 10 ottobre 1988, n. 474, restano valide ed efficaci fino alla scadenza indicata nei singoli provvedimenti autorizzativi, se successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, continuano ad applicarsi le tariffe previste dal decreto 6 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2006, n. 69.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministero della sanità, adottato di concerto con il Ministero della marina mercantile e il Ministero dell'ambiente, del 10 ottobre 1988, n. 474.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 gennaio 2020
Il Ministro della salute
SPERANZA
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DE MICHELI
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 804
ALLEGATO
REQUISITI TECNICO-SANITARI DELLE NAVI CISTERNA
A) Le Cisterne del carico devono avere:
A1. serbatoio a unico o più comparti separati da diaframmi verticali, con pareti interne ad angoli smussati o raccordati in modo che le operazioni di pulizia, disinfezione e lavaggio si possano eseguire agevolmente e l'acqua di lavaggio possa defluire senza ristagni;
A2. boccaporti o passi d'uomo di accesso alle cisterne di carico di adeguate dimensioni per un facile accesso all'interno, forniti di sistemi di chiusura a tenuta ermetica, muniti di guarnizioni idonee a venire a contatto con i prodotti alimentari e che consentano l'applicazione di sigilli. I duomi delle cisterne devono avere un'altezza tale da assicurare un adeguato riempimento delle stesse in relazione all'assetto della nave;
A3. bocche o attrezzature fisse o mobili di lavaggio in numero tale da poter rendere il lavaggio e la sanificazione a getto sotto pressione il più possibile uniforme ed efficace in ogni punto;
A4. pareti o superfici interne e strutture varie, come boccaporti, bocche di lavaggio, tubi sonda, tubazioni, valvole, raccorderia, guarnizioni, comunque destinate a venire a contatto con l'acqua potabile trasportata, costituite o rivestite da materiali rispondenti ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174;
A5. dispositivi di attacco per il carico e scarico dell'acqua con caratteristiche tali da consentire facilmente il lavaggio e la disinfezione; i punti di attacco di carico e scarico adeguatamente protetti da contaminazioni esterne con adeguati tappi di protezione;
A6. valvole di intercettazione che consentano l'applicazione di sigilli, che siano al contempo facilmente smontabili, lavabili e disinfettabili;
A7. raccorderia, guarnizioni e ogni altro accessorio della cisterna e degli impianti di carico e scarico, strutturati e applicati in maniera tale da evitare ristagni;
A8. adeguati dispositivi di sanificazione a getto, fissi o mobili;
A9. eventuali tubazioni non facenti parte dell'impianto di carico e scarico, passanti per motivi tecnici attraverso la cisterna stessa, protette da altre tubazioni di acciaio inossidabile, rispondente ai requisiti del decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
B) Giranti delle pompe di carico e scarico.
Le pompe di carico e scarico devono essere in acciaio inossidabile del tipo previsto dal decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, ovvero, nel caso di navi esistenti, costruite o rivestite con materiali rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa predetta.
C) Manichette.
Le manichette di carico e di scarico devono essere realizzate con materiali conformi alle norme di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174.
D) Impianto di imbarco-sbarco zavorra.
L'impianto di imbarco e sbarco della zavorra deve essere completamente indipendente da quello del carico e in nessun punto ad esso connesso.
E) Doppi fondi.
Nel caso di navi dotate di doppi fondi nella zona del carico, questi dovranno contenere, qualora necessario, esclusivamente acqua di zavorra.
F) Sfoghi d'aria.
Ogni cisterna deve essere dotata di tubi di sfogo d'aria di altezza adeguata alle caratteristiche di assetto della nave e provvisti all'estremità di dispositivi atti a impedire eventuali inquinamenti.