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N.d.R.: Per la proroga dell'efficacia della presente, sino al 15 ottobre 2020, si rimanda all'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 7 ottobre 2020.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 25 settembre 2020

G.U.R.I. 26 settembre 2020, n. 239 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

N.d.R.: Per la proroga dell'efficacia della presente, sino al 15 ottobre 2020, si rimanda all'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 7 ottobre 2020.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato» come modificato dal decreto 9 gennaio 2019, n. 13 e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che prevede, tra l'altro, l'ingresso gratuito ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura la prima domenica dei mesi da ottobre a marzo;

Considerato che nell'attuale contesto normativo l'efficacia della disposizione sopra richiamata consente l'apertura gratuita di tutti i musei e i luoghi della cultura, a partire dal 4 ottobre 2020;

Vista la nota prot. n. 22955 del 18 settembre 2020 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha segnalato la necessità, in attuazione delle misure di riduzione e contenimento del rischio connesso all'emergenza sanitaria da COVID-19, di sospendere l'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura riguardanti in particolare le c.d. «domeniche gratuite»;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Emana

la seguente ordinanza:

N.d.R.: Per la proroga dell'efficacia della presente, sino al 15 ottobre 2020, si rimanda all'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 7 ottobre 2020.

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, è sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

N.d.R.: Per la proroga dell'efficacia della presente, sino al 15 ottobre 2020, si rimanda all'art. 2, comma 1, dell'O.M. Salute 7 ottobre 2020.

Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 ottobre 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Avvertenza: (1)

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(1)

Il Ministero della Salute comunica, nella G.U.R.I. 5 ottobre 2020, n. 246, che la presente Ordinanza è stata registrata alla Corte dei conti il 28 settembre 2020, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1926.