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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 24 settembre 2020, n. 1

G.U.R.S. 16 ottobre 2020, n. 53

Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 "Norme per il governo del territorio". Ambiti di applicazione dell'art. 53, comma 1.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

e, p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA - SEDE DI PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA - SEDE DI CATANIA

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA

ALLA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI DI SICILIA

ALLA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DI SICILIA

ALL'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI SICILIA

ALLA CONSULTA REGIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI SICILIA

Com'è noto, con la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 agosto 2020, n. 44, sono state dettate le nuove "Norme per il governo del territorio" che hanno, sostanzialmente, sostituito le precedenti disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche.

Ritenuto di dover fornire opportune precisazioni in ordine a talune disposizioni contenute nel testo riguardanti il regime transitorio della pianificazione urbanistica si riferisce quanto segue.

Com'è noto, l'art. 53, comma 1, recita "I piani territoriali ed urbanistici, o le loro varianti, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo la disciplina normativa previgente".

Rientrano nella nozione di "piani territoriali" tutti gli atti di governo del territorio (piani e programmi) che assumono rilevanza anche economica, siano essi sovracomunali, regionali, nazionali o comunitari (PSR, FEARS, FESR, ecc.). In particolare, continuano ad essere esaminati sulla base della disciplina normativa previgente anche tutti gli interventi presentati sulla base di bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore della legge; ciò a garanzia del legittimo affidamento che tali procedure, già avviate, hanno prodotto nei confronti dei privati cittadini.

Rientrano nella nozione di "piani urbanistici" richiamati dalla norma, oltre che gli strumenti urbanistici generali dei comuni (ivi compreso lo schema di massima del P.R.G.), dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, anche tutti i piani attuativi delle previsioni degli stessi o in variante, siano essi di iniziativa pubblica che privata.

Con particolare riguardo alla parola "depositati" si ritiene che, per rispondere all'esigenza di non vanificare i complessi iter procedurali già avviati e conclusi nella fase istruttoria alla data di entrata in vigore della legge (21 agosto 2020), è richiesta l'assunzione della documentazione prevista al protocollo dell'ente competente o è necessaria l'attestazione del commissario ad acta nominato che ne attesti l'ammissibilità al prosieguo del procedimento in conformità alla disciplina normativa previgente.

L'Assessore: CORDARO