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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 6 agosto 2020 

G.U.R.I. 7 ottobre 2020, n. 248

Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

TESTO COORDINATO (al D.Dip. Funzione Pubblica 7 agosto 2023)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 6, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante «Istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance» emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;

Visti in particolare gli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

Ritenuto di dover adeguare la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 2 dicembre 2016 al mutato contesto normativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, n. 1882, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Fabiana Dadone è stata conferita la relativa delega.

Decreta:

Art. 1

Istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Dip. Funzione Pubblica 7 agosto 2023)

1. In attuazione dell'art. 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito «Dipartimento») è istituito l'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, di seguito elenco nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco nazionale, nonchè il collocamento nella fascia professionale richiesta dall'avviso di selezione, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito «OIV»), istituiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo.

3. Le domande di iscrizione nell'elenco nazionale sono presentate al Dipartimento con le modalità di cui all'art. 3.

4. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale sono collocati in sezioni distinte per fasce professionali secondo quanto disciplinato dal presente decreto.

5. L'elenco nazionale è gestito attraverso una piattaforma online e pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del portale della performance del Dipartimento con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 2

Requisiti di competenza, esperienza e integrità

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.Dip. Funzione Pubblica 7 agosto 2023)

1. L'iscrizione nell'elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) generali:

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

2. godere dei diritti civili e politici.

b) di competenza ed esperienza:

1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;

2. essere in possesso di comprovata e apprezzabile esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata nei dieci anni precedenti alla data dell'istanza di iscrizione, presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, da comprovarsi tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento, pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa, ovvero essere in possesso di esperienza dirigenziale di almeno cinque anni, maturata nelle pubbliche amministrazioni, nei dieci anni precedenti alla data dell'istanza di iscrizione.

c) di integrità:

1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

5. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 3

Procedura di iscrizione nell'elenco nazionale

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Dip. Funzione Pubblica 7 agosto 2023)

1. I soggetti presentano domanda di iscrizione nell'elenco nazionale al Dipartimento, esclusivamente tramite il portale della performance https://performance.gov.it inserendo tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e compilando il curriculum vitae [secondo il format messo a disposizione sul portale] (parole soppresse) (1). Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

2. L'effettiva iscrizione nell'elenco nazionale, al pari di ogni eventuale successiva variazione di fascia o modifica della propria posizione rispetto all'iscrizione nell'elenco, decorre dalla data di comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 e dell'avvenuta collocazione in una delle fasce professionali di cui all'art. 5.

3. Il Dipartimento effettua i controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2 nonchè sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione, cambio fascia o di rinnovo. La verifica di non veridicità della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata iscrizione, il diniego dell'istanza di cambio fascia o di rinnovo o l'immediata cancellazione dall'elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. A seguito del controllo di cui al comma 3 ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento invia all'interessato una comunicazione in cui sono esposte le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata l'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, procede alla cancellazione degli iscritti dall'elenco nazionale dandone contestuale comunicazione alle amministrazioni interessate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. Il soggetto cancellato dall'elenco nazionale può, a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione, presentare una nuova richiesta di iscrizione con le modalità indicate sul portale. La richiesta non può in ogni caso essere presentata prima di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione.

6. Tutti i soggetti iscritti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto presentano domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco nazionale a partire da sei mesi precedenti la scadenza del triennio, con le modalità indicate sul portale.

7. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 6 l'iscrizione è sospesa per ulteriori tre mesi. Qualora entro tale termine l'iscritto non presenti istanza di rinnovo, verrà disposta l'immediata cancellazione dall'Elenco nazionale.

8. Nel periodo di sospensione di cui al comma 7 l'iscritto non può partecipare alle procedure di selezione per la nomina a componente OIV.

Art. 4

Obblighi dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Dip. Funzione Pubblica 7 agosto 2023)

1. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale sono tenuti:

a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto all'art. 6;

b) a segnalare tempestivamente, con le modalità indicate sul portale, eventuali modifiche delle condizioni soggettive che possono determinare il difetto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco [, nonchè gli incarichi OIV ricoperti] (parole soppresse) (1);

c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'elenco nazionale, attraverso il portale della performance.

2. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'elenco nazionale, il soggetto non può presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione.

[3. I dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche sono tenuti a segnalare tempestivamente, con le modalità indicate sul portale, eventuali modifiche del proprio stato giuridico e delle condizioni soggettive che riguardano i requisiti di iscrizione nell'elenco, nonchè gli incarichi OIV ricoperti.] (comma soppresso) (2)

[4. L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi relativi alla segnalazione delle modifiche delle condizioni soggettive che determinano il difetto dei requisiti, comporta l'immediata cancellazione dall'elenco.] (comma soppresso) (2)

Art. 5

Fasce professionali

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.Dip. Funzione Pubblica 7 agosto 2023, a decorrere dal 1° dicembre 2023)

1. Il Dipartimento colloca i soggetti iscritti nell'elenco nazionale nelle fasce professionali di cui al comma 2, tenendo conto dei requisiti di competenza e esperienza di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

2. Sono individuate le seguenti fasce professionali:

a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, ovvero esperienza dirigenziale [di livello non generale] (parole soppresse) (1) di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;

b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 150/2009, come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche, ovvero esperienza dirigenziale [di livello generale] (parole soppresse) (2) di almeno otto anni nelle amministrazioni pubbliche;

c) Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009, come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno duecentocinquanta dipendenti, ovvero esperienza dirigenziale [di livello generale] (parole soppresse) (3) di almeno dodici anni nelle amministrazioni pubbliche.

3. Successivamente alla prima iscrizione, l'inserimento nelle fasce professionali può essere modificato dal Dipartimento su istanza dell'interessato, da presentarsi secondo le modalità indicate sul portale, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2.

(1)

Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. e), punto 1., del D.Dip. Funzione Pubblica 7 agosto 2023, a decorrere dal 1° dicembre 2023.

(2)

Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. e), punto 2., del D.Dip. Funzione Pubblica 7 agosto 2023, a decorrere dal 1° dicembre 2023.

(3)

Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. e), punto 3., del D.Dip. Funzione Pubblica 7 agosto 2023, a decorrere dal 1° dicembre 2023.

Art. 6

Formazione continua

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.Dip. Funzione Pubblica 7 agosto 2023)

1. Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di OIV, la formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4.

2. Ai fini della permanenza nell'elenco nazionale i soggetti iscritti, ad eccezione dei dirigenti di ruolo [in servizio] (parole soppresse) (1) delle amministrazioni pubbliche, in servizio al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo anche se in amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione. L'esenzione di cui al presente comma si applica anche ai soggetti iscritti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001.

3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Il Dipartimento, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative [e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi] (parole soppresse) (2). La Scuola nazionale dell'amministrazione provvede alle conseguenti attività di accreditamento, alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti, nonchè alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.

5. Il Dipartimento, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, promuove lo svolgimento della formazione continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.

6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola inoltre può stipulare convenzioni con Università, ordini professionali e albi per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari.

7. Gli Enti accreditati, entro dieci giorni dalla conclusione di ciascuna attività formativa, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica - ufficio per la valutazione della performance, secondo le modalità dallo stesso successivamente definite, e alla Scuola nazionale dell'amministrazione:

1. il numero di crediti acquisito da ciascun partecipante alla formazione, nonchè gli esiti della valutazione dell'apprendimento, ove prevista;

2. gli esiti della valutazione della qualità percepita dai partecipanti.

8. Il Dipartimento, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, può provvedere all'erogazione di specifici percorsi di formazione, su piattaforme digitali di knowledge sharing, destinati agli iscritti nell'elenco. [La partecipazione ai predetti percorsi formativi è utile ai fini di quanto previsto dal presente articolo nella misura massima di dieci crediti a triennio per ciascun iscritto.] (parole soppresse) (3)

Art. 7

Nomina e durata dell'organismo indipendente di valutazione

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.Dip. Funzione Pubblica 7 agosto 2023)

1. La nomina dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata con le modalità indicate dagli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera c), ovvero in caso di [decadenza o] (parole soppresse) (1) cancellazione dall'elenco nazionale in esito alle verifiche di cui all'art. 3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 8.

3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale da almeno sei mesi.

4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.

5. Le amministrazioni pubblicano gli avvisi di selezione utilizzando l'apposito applicativo disponibile sul Portale della performance, comunicando l'elenco dei partecipanti al Dipartimento della Funzione Pubblica prima della conclusione della procedura di selezione. Le amministrazioni pubblicano con le medesime modalità gli esiti della procedura.

6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:

a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti in servizio al 31.12 dell'anno precedente;

b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio al 31.12 dell'anno precedente, fino a mille;

c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti in servizio al 31.12 dell'anno precedente.

7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata.

Art. 8

Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.Dip. Funzione Pubblica 7 agosto 2023)

1. Ciascun soggetto iscritto nell'elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di dodici. Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti il numero massimo è ridotto a quattro.

2. Gli iscritti dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono appartenere a più OIV, in ogni caso, nel numero massimo di tre.

3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'elenco.

Art. 9

Verifica delle attività degli organismi indipendenti di valutazione

1. Il Dipartimento indirizza e verifica l'operato degli OIV valutando la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle relative attività.

2. Costituiscono oggetto della verifica di cui al comma 1:

a) la conformità dell'attività degli OIV agli indirizzi forniti dal medesimo Dipartimento;

b) la qualità dei prodotti dell'attività degli OIV, valutati anche tramite procedimenti di valutazione tra pari.

Art. 10

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, gli iscritti nell'elenco entro il 31 agosto 2018 devono acquisire i crediti formativi di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, utili ai fini del rinnovo dell'iscrizione, entro cinquantaquattro mesi dalla data di prima iscrizione.

2. Ogni riferimento nel presente decreto al numero di dipendenti va inteso con riguardo alle dotazioni organiche delle singole amministrazioni.

3. Il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 è abrogato dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto ad eccezione dell'art. 5 che resta in vigore fino al 30 novembre 2020. Dal 1° dicembre 2020 sono efficaci le disposizioni di cui all'art 5 del presente decreto.

Roma, 6 agosto 2020

Il Ministro: DADONE

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2112