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LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2020, n. 20

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 ottobre 2020, n. 51

Norme sulla disostruzione pediatrica.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. L'obiettivo primario della presente legge è quello di prevenire gli episodi di soffocamento accidentale nei bambini da 0 a 5 anni attraverso attività formative ed informative dedicate alla prevenzione primaria del rischio ed all'insegnamento delle manovre di disostruzione in caso di inalazione come da indicazione del Ministero per la salute, mediante le linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica del giugno 2017, e secondo le linee guida internazionali.

Art. 2

Percorsi formativi ed informativi

1. La Regione promuove percorsi informativi e formativi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, anche attraverso il CEFPAS e/o tramite protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione, con l'Ufficio scolastico regionale, con le istituzione scolastiche e formative e con gli istituti privati, rivolti al personale docente e non docente.

2. I medesimi percorsi informativi e formativi possono essere attivati dalle ASP con fondi propri.

Art. 3

Destinatari

1. I destinatari dei percorsi informativi e formativi previsti dalla presente legge sono:

a) il personale docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia nella Regione;

b) il personale non docente e i collaboratori che operano negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nella Regione;

c) i genitori dei bambini da zero a cinque anni residenti in Sicilia o chi ne fa le veci (tutore, curatore, amministratore di sostegno, familiare o convivente);

d) gli operatori delle comunità, delle case famiglia, dei centri di accoglienza per minori.

Art. 4

Soggetti formatori

1. La Regione istituisce, con il decreto di cui all'articolo 5, un gruppo di lavoro, con funzione di coordinamento, controllo e verifica, formato da esperti in emergenza-urgenza pediatrica, finalizzato alla realizzazione di una formazione omogenea e di elevata qualità su tutto il territorio regionale. La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito.

2. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 5 sono stabiliti i criteri di accreditamento riguardanti i soggetti formatori che dovranno necessariamente essere in possesso della certificazione pediatrica "Basic Life Support and Defibrillation", rilasciata dall'American Heart Association o dalla Società italiana di medicina di emergenza-urgenza pediatrica o dall'Italian Resuscitation Council, in corso di validità. Apposite convenzioni sono stipulate con le Aziende sanitarie regionali e le associazioni cui appartengono i formatori in possesso dei requisiti.

3. I corsi sono standardizzati per contenuti, tempi e modalità di svolgimento e comprendono una parte teorica, una parte pratica ed una verifica finale.

4. Al termine del corso il personale formato che avrà ricevuto una valutazione adeguata riceverà un attestato di esecutore.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

Disposizioni attuative

1. L'Assessore regionale per la salute, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione legislativa permanente "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, disciplina con apposito decreto le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 6

Copertura finanziaria

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati nell'ambito e con le risorse del piano regionale della prevenzione, finanziato a valere sul fondo sanitario regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 ottobre 2020.

MUSUMECI

Assessore regionale per la salute

RAZZA