
LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2020, n. 21
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 ottobre 2020, n. 51
Norme in materia di cessione di aree alle cooperative edilizie e di cooperative di autorecupero.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Finalità
1. La presente legge persegue lo scopo di ridurre l'emergenza abitativa, valorizzare e conservare il contesto urbano salvaguardando il patrimonio immobiliare esistente ed incentivare i processi di rigenerazione urbana basati sull'efficienza economica, l'equità sociale e l'integrità ecologica.
Cessione delle aree alle cooperative edilizie
1. I Comuni, a richiesta dei soggetti interessati, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cedono in proprietà le aree concesse in diritto di superficie a cooperative edilizie a proprietà divisa o a cooperative edilizie a proprietà indivisa che, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9, hanno proceduto alla modifica statutaria per la cessione in proprietà degli alloggi.
2. In caso di scioglimento della cooperativa o di passaggio di proprietà di singoli appartamenti, la richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata anche dal singolo proprietario di alloggio.
Cessione a titolo gratuito
1. La cessione in proprietà avviene senza alcun onere per gli appartamenti costruiti da cooperative che abbiano provveduto, in forza della convenzione stipulata con il comune ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ad effettuare direttamente le attività di esproprio e a corrispondere direttamente alla proprietà espropriata l'intera indennità prevista dal decreto di esproprio o quella maggiore indennità derivante da accordi bonariamente intervenuti per evitare contenziosi giudiziari o si siano accollate il maggiore onere espropriativo stabilito da sentenze passate in giudicato.
Cessione a titolo oneroso
1. La cessione in proprietà è a titolo oneroso per le cooperative che hanno avuto concessa l'area in diritto di superficie alle più favorevoli condizioni economiche, rispetto alla cessione in proprietà, previste dall'articolo 35, comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.
2. Nei casi di cui al comma 1, la cessione in proprietà delle aree avviene previo pagamento di una somma pari alla differenza tra i costi di concessione in diritto di superficie e i costi di cessione in proprietà gravanti sulle cooperative alla data di stipula della convenzione. L'importo di cui al precedente periodo è rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data di pagamento del costo di concessione dell'area sino alla data di richiesta di cessione in proprietà della stessa.
Decadenza vincoli in convenzione
1. I vincoli imposti nella convenzione di cui all'articolo 31 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, riguardanti la determinazione del prezzo di vendita e del canone di locazione o eventuali diritti di prelazione, decadono trascorsi venticinque anni dalla data della stipula della convenzione medesima.
Applicabilità normativa
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, se compatibili, le disposizioni dell'articolo 31, commi 45, 46, 47, 48, 49 e 50, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.
Tipologia e requisiti delle cooperative di autorecupero
1. Le cooperative di autorecupero sono cooperative edilizie aventi i seguenti requisiti:
a) essere formate da un numero di soci secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e comunque pari o superiore a quello delle unità immobiliari da recuperare o assegnare. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono disciplinati i limiti di reddito ed i requisiti per l'accesso alle cooperative di autorecupero;
b) essere iscritte presso le camere di commercio come cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi nonché all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e prevedere nello statuto specifiche finalità di autorecupero;
c) prevedere nello statuto i criteri per la formulazione delle graduatorie di assegnazione delle unità immobiliari ai singoli soci;
d) prevedere per i soci la residenza nel territorio del comune in cui si realizza l'intervento o nei comuni limitrofi, oppure che svolgano attività lavorativa esclusiva o principale nei suddetti comuni o la disponibilità a trasferire la residenza entro un anno dalla consegna dell'alloggio;
e) prevedere che i soci assegnatari dell'unità immobiliare la adibiscano a propria abitazione principale per almeno cinque anni;
f) dimostrare una capacità tecnico-realizzativa propria, anche attraverso l'acquisizione di competenze professionali esterne che abbiano comprovata esperienza nel settore edilizio dell'autorecupero.
2. Alle cooperative di autorecupero si applicano le incentivazioni previste dagli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.
Preferenze e tutela del patrimonio immobiliare tradizionale
1. Le cooperative di autorecupero di cui all'articolo 7 realizzano interventi, secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali in materia di edilizia, conformi allo standard architettonico dei luoghi dove è collocato l'immobile da recuperare e secondo principi di eco-compatibilità.
2. Gli interventi di cui al comma 1, conformi alla disciplina prevista dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sono finalizzati al recupero degli immobili di proprietà pubblica ceduti attraverso convenzioni sottoscritte ai sensi della legislazione vigente e sono caratterizzati dall'ottenimento del risparmio energetico e di miglioramenti anti sismici.
Interventi di autorecupero immobili abbandonati o incompiuti
1. I comuni possono chiedere ai proprietari di immobili abbandonati ovvero incompiuti, di proprietà pubblica o privata, di procedere entro due anni al recupero degli stessi.
2. Le cooperative di autorecupero di cui all'articolo 7 possono ottenere la gestione degli immobili di cui al comma 1 da parte dei proprietari degli stessi al fine della realizzazione di interventi di autorecupero.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per immobile abbandonato: un manufatto edile non utilizzato da almeno quindici anni e che versi in un evidente stato di degrado;
b) per immobile incompiuto: un manufatto edile che non sia stato ultimato entro dieci anni dalla comunicazione d'inizio lavori;
c) per interventi di autorecupero: interventi di recupero delle strutture, delle parti comuni e degli spazi interni senza ulteriore consumo di suolo e tramite l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 ottobre 2020.
MUSUMECI
Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità
FALCONE