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LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2020, n. 23

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 16 ottobre 2020, n. 53

Modifiche di norme in materia finanziaria.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 6/2021 e con annotazioni alla data 20 luglio 2021)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 in materia di ripiano del disavanzo

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e successive modificazioni è soppressa.

2. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi finanziari 2019 e successivi, cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e successive modificazioni.".

Art. 2

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 in materia di interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali

1. All'articolo 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 15 dicembre 2020";

b) al comma 1, le parole da "entro il 30 settembre 2019" fino a "manutenzione di strade e scuole" sono soppresse;

c) al comma 2, le parole da "di cui euro 45.812.754,53" fino a "nell'esercizio finanziario 2021" sono soppresse. (1)

(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 156 del 9 giugno - 20 luglio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.

Art. 3

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di Riscossione Sicilia

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole "fino al 30 novembre 2020" sono sostituite dalle parole "fino al 10 dicembre 2020".

Art. 4

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di strumenti finanziari per il credito alle imprese

1. All'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da "prioritariamente" fino a "Regione" sono sostituite dalle parole "destinabili a strumenti finanziari flessibili con Banca Europea degli Investimenti";

b) il comma 3 è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 911/01 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modificazioni e dell'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla scadenza del predetto Quadro temporaneo, si applicano le condizioni e i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modifiche e integrazioni o dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni.".

2. L'Assessore regionale per l'economia riferisce in Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, con cadenza semestrale, sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 5

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di esenzione della tassa automobilistica regionale

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, dopo le parole "per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro", sono aggiunte le parole "che risultino intestatari dei veicoli nel pubblico registro automobilistico alla data di pubblicazione della presente legge".

Art. 6

Modifiche all'articolo 10 della legge 12 maggio 2020, n. 9 in materia di interventi a favore di operatori economici

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "è destinata, altresì," sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1 è destinata";

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo "Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto.".

Art. 7

Rendicontazione iniziative sportive 2020

(sostituito dall'art. 8, comma 4, della L.R. 6/2021)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, finanziate per l'anno 2020, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2021 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 ottobre 2020.

MUSUMECI

Assessore regionale per l'economia

ARMAO