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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1431 DELLA COMMISSIONE, 14 luglio 2020

G.U.U.E. 12 ottobre 2020, n. L 331

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione degli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° novembre 2020

Applicabile dal: 1° novembre 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) In conformità all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali comprendono tariffe pagate dalle imprese per ottenere e conservare autorizzazioni dell'Unione all'immissione in commercio, nonché per altri servizi offerti dall'Agenzia, e per servizi forniti dal gruppo di coordinamento per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti previsti dagli articoli 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 107 duodecies e 107 octodecies della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

2) L'ultimo adeguamento degli importi delle tariffe e della remunerazione fissati nel regolamento (UE) n. 658/2014 è stato effettuato nel 2018 sulla base del tasso d'inflazione del 2017. Il tasso d'inflazione dell'Unione negli anni 2018 e 2019, pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, è stato rispettivamente dell'1,7 % e dell'1,6 %. In considerazione del livello dei tassi d'inflazione registrati in tali anni, si ritiene giustificato adeguare, in conformità all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 658/2014, gli importi delle tariffe e della remunerazione dei relatori e dei correlatori di cui all'allegato, parti da I a IV, del regolamento. E' pertanto opportuno applicare un adeguamento cumulativo, tenendo conto del tasso d'inflazione sia del 2018 che del 2019.

3) Per motivi di semplicità, è opportuno arrotondare gli importi adeguati alla decina di euro più vicina, fatta eccezione per la tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell'informazione e il monitoraggio delle pubblicazioni, per la quale il livello adeguato dovrebbe essere arrotondato all'euro più vicino.

4) Le tariffe fissate nel regolamento (UE) n. 658/2014 sono dovute alla data di avvio della rispettiva procedura o, nel caso della tariffa annuale per i sistemi di tecnologia dell'informazione e il monitoraggio della letteratura, il 1° luglio di ogni anno. Di conseguenza l'importo applicabile sarà determinato entro la data di scadenza del pagamento della tariffa e non vi è alcuna necessità di stabilire disposizioni transitorie specifiche per le procedure in corso.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 658/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 189 del 27.6.2014.

(2)

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004).

(3)

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001).

Art. 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 658/2014 è così modificato:

1) nella parte I, il punto 1 è così modificato:

a) «20 110 EUR» è sostituito da «20 780 EUR»;

b) «13 520 EUR» è sostituito da «13 970 EUR»;

2) nella parte II, il punto 1 è così modificato:

a) nella frase introduttiva, «44 340 EUR» è sostituito da «45 810 EUR»;

b) la lettera a) è così modificata:

i) «17 740 EUR» è sostituito da «18 330 EUR»;

ii) «7 510 EUR» è sostituito da «7 760 EUR»;

c) la lettera b) è così modificata:

i) «26 600 EUR» è sostituito da «27 480 EUR»;

ii) «11 260 EUR» è sostituito da «11 630 EUR»;

3) nella parte III, il punto 1 è così modificato:

a) il primo comma è così modificato:

i) «184 600 EUR» è sostituito da «190 740 EUR»;

ii) «40 020 EUR» è sostituito da «41 350 EUR»;

iii) «304 660 EUR» è sostituito da «314 790 EUR»;

b) il secondo comma è così modificato:

i) alla lettera a), «123 060 EUR» è sostituito da «127 150 EUR»;

ii) alla lettera b), «149 740 EUR» è sostituito da «154 730 EUR»;

iii) alla lettera c), «176 420 EUR» è sostituito da «182 290 EUR»;

iv) alla lettera d), «203 090 EUR» è sostituito da «209 840 EUR»;

c) al quarto comma, la lettera b) è così modificata:

i) «1 030 EUR» è sostituito da «1 070 EUR»;

ii) «2 050 EUR» è sostituito da «2 110 EUR»;

iii) «3 100 EUR» è sostituito da «3 200 EUR»;

4) nella parte IV, punto 1, «69 EUR» è sostituito da «71 EUR».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN