
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito dell'INPS.
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZE SOCIALI
CIRCOLARE INPS.HERMES 25 febbraio 2020, n. 716
Emergenza COVID-19. Visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale. Certificati medici di malattia.
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito dell'INPS.
DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE
IL DIRETTORE GENERALE
1. Visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale
Con riferimento all'emergenza sanitaria in oggetto ed al messaggio n. 714 del 24 febbraio 2020, nei territori delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna sono sospese con effetto immediato le visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale, considerato che tali visite potrebbero rappresentare un rischio per i medici fiscali e per quelli di Sede e un possibile canale di diffusione dell'epidemia.
A tal fine, a livello centrale, nei predetti territori, sono state bloccate tutte le funzionalità e procedure di disposizione delle visite mediche di controllo, siano esse datoriali o d'ufficio, a tutte le categorie di lavoratori privati e pubblici.
Anche le visite ambulatoriali già predisposte presso gli Uffici medico legali delle citate Regioni non dovranno essere effettuate (le visite verranno chiuse in procedura gestionale VMC come "improprie") e di ciò se ne dovrà dare immediata notizia ai lavoratori interessati. Rimane in capo al lavoratore l'onere di giustificare l'eventuale assenza a visita medica domiciliare.
2. Certificati medici di malattia
In tutto il territorio nazionale, i certificati di malattia dei lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela della malattia che pervengono all'Istituto, laddove riportanti diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza (ad esempio, codice nosologico V29.0, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.) dovranno essere marcati in procedura gestionale CDM con "anomalia A - generica" e il medico dovrà indicare nel campo editabile "in fase di verifica".
Le corrispondenti lettere di anomalia della certificazione - predisposte automaticamente dalla procedura - non dovranno assolutamente essere spedite al lavoratore e al datore di lavoro, in attesa di ulteriori indicazioni che verranno fornite appena possibile sulla validità della certificazione ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale.
Tali certificati, inoltre, anche qualora pervengano in Regioni diverse da quelle citate nel presente messaggio, non dovranno essere oggetto di visita medica di controllo. A tal fine, il medico dell'Ufficio medico legale dovrà apporre in procedura il codice di esonero "E".
Anche per quanto concerne i lavoratori pubblici, su tutto il territorio nazionale, in scrivania SAViO, i certificati di malattia riportanti le diagnosi sopra indicate dovranno essere esclusi dalla possibile disposizione di visita medica di controllo.