Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 153 

G.U.R.I. 16 novembre 2020, n. 285

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'unione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare, l'articolo 33;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, e in particolare l'articolo 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019, recante la designazione delle autorità competenti responsabili dell'applicazione del regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2020;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 luglio 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya, relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2

Violazioni degli obblighi di dovuta diligenza di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014

1. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza o trasferisce a utilizzatori successivi risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000.

2. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento, non adempie all'obbligo di cessare l'utilizzazione di risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000.

3. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta che, avendo acquisito una risorsa genetica di cui all'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento, non adempie all'obbligo di interrompere l'utilizzazione entro i termini previsti alle lettere a) e b) del medesimo articolo 4, paragrafo 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000.

4. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, senza adempiere agli obblighi di conservazione delle informazioni e dei documenti pertinenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

5. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate senza adempiere agli obblighi di dichiarazione e trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 3

Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

1. Le attività di vigilanza, di accertamento e irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, sono esercitate dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di autorità nazionali competenti per l'attuazione del regolamento, per quanto di rispettiva competenza, anche avvalendosi, ai fini del coordinamento e dell'uniformità applicativa, del tavolo tecnico interministeriale istituito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento. Relativamente alle attività di ricerca finanziate attraverso fondi propri e Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), le Regioni svolgono i compiti di vigilanza, di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni.

2. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nella determinazione delle sanzioni, oltre che ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo all'entità del vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile.

Art. 4

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza dello Stato sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnati al pertinente capitolo degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, della salute, e delle politiche agricole, alimentari e forestali, avendo riguardo al Ministero che ha irrogato la sanzione, per il potenziamento delle attività di monitoraggio della conformità degli utilizzatori, nonchè dei controlli per la verifica del rispetto da parte degli utilizzatori degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

AMENDOLA, Ministro degli affari europei

BONAFEDE, Ministro della giustizia

COSTA, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

PATUANELLI, Ministro delle sviluppo economico

MANFREDI, Ministro dell'università e della ricerca

SPERANZA, Ministro della salute

BELLANOVA, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE