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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1721 DELLA COMMISSIONE, 17 novembre 2020

G.U.U.E. 18 novembre 2020, n. L 386

Regolamento che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell'indagine per campione in relazione al dominio del reddito e delle condizioni di vita riguardo alla salute e alla qualità della vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità 

Entrata in vigore il: 8 dicembre 2020

Applicabile dal: 8 dicembre 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Al fine di garantire l'attuazione accurata dell'indagine per campione in relazione al dominio delle condizioni di vita, la Commissione dovrebbe specificare gli aspetti di carattere tecnico del set di dati.

2) L'indagine per le statistiche dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita («indagine EU-SILC») costituisce uno strumento fondamentale per fornire le informazioni necessarie per le esigenze del semestre europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare per quanto riguarda la distribuzione del reddito, la povertà e l'esclusione sociale. Fornisce inoltre, a partire dal modulo triennale sulla salute, informazioni sull'assistenza sanitaria, sui determinanti della salute, sullo stato di salute e sulla disabilità e, a partire dal modulo sessennale sulla qualità della vita, dati sul benessere e sulla partecipazione sociale e culturale.

3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 261I del 14.10.2019. 

Art. 1

Le caratteristiche tecniche del set di dati per il modulo triennale sulla salute e per il modulo sessennale sulla qualità della vita in relazione al dominio del reddito e delle condizioni di vita figurano nell'allegato e riguardano:

a) l'identificativo della variabile;

b) la denominazione della variabile;

c) l'etichetta e il codice della modalità;

d) l'unità di rilevazione;

e) la modalità di rilevazione;

f) il periodo di riferimento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2020

Per la Commissione

La president

URSULA VON DER LEYEN