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DECISIONE (UE) 2020/1722 DELLA COMMISSIONE, 16 novembre 2020

G.U.U.E. 18 novembre 2020, n. L 386

Decisione relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE. [notificata con il numero C(2020) 7704] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 16 novembre 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 9 bis,

considerando quanto segue:

1) la decisione 2010/634/UE della Commissione (2) fissa per l'Unione europea il quantitativo di quote da rilasciare per la messa all'asta o l'assegnazione libera per il 2013, ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione, dell'estensione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE («EU ETS») agli Stati EFTA-SEE, e delle informazioni aggiuntive e dei dati più precisi che sono diventati disponibili, la decisione 2013/448/UE della Commissione (3) ha modificato la decisione 2010/634/UE di conseguenza, stabilendo un quantitativo unionale pari a 2 084 301 856 quote per il 2013. Tale quantitativo doveva diminuire ogni anno secondo un fattore di riduzione lineare dell'1,74 % al fine di determinare il quantitativo totale di quote da rilasciare negli anni civili successivi al 2013.

2) La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato la direttiva 2003/87/CE per aumentare il fattore di riduzione lineare portandolo al 2,2 % a partire dal 2021, ossia una riduzione di 43 003 515 quote da rilasciare nell'Unione ogni anno. Il quantitativo unionale di quote per il 2021 stabilito nella presente decisione è ridotto di conseguenza.

3) Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (5) («l'accordo di recesso»). A norma dell'articolo 127 dell'accordo di recesso, la direttiva 2003/87/CE si applica al Regno Unito e nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020, quando terminerà il periodo di transizione stabilito nell'articolo 126 dell'accordo di recesso. Inoltre, dopo il periodo di transizione, si applica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 e dell'allegato 4 al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la direttiva 2003/87/CE continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito per quanto riguarda la produzione di elettricità nell'Irlanda del Nord. Di conseguenza, le emissioni provenienti dalla produzione di elettricità nell'Irlanda del Nord restano soggette alla direttiva ETS al termine del periodo di transizione.

4) Il quantitativo unionale di quote per il 2021 dovrebbe pertanto essere calcolato sulla base del quantitativo medio annuo delle quote rilasciate dagli attuali Stati membri conformemente ai rispettivi piani nazionali di assegnazione durante gli anni dal 2008 al 2012 (6), e del quantitativo medio annuo delle quote per il periodo dal 2008 al 2012 assegnato come conseguenza degli impianti nordirlandesi che producono energia elettrica. Poiché un impianto interessato nell'Irlanda del Nord ha prodotto sia elettricità che calore durante il periodo di riferimento, il quantitativo medio annuo delle quote assegnato come conseguenza della produzione di elettricità da questo impianto si ottiene deducendo le emissioni provenienti dalla produzione di calore, usando il parametro di riferimento di calore usato per stabilire il numero delle quote assegnate a titolo gratuito.

5) Inoltre, a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 2003/87/CE, e in particolare dei paragrafi 1 e 4, il quantitativo unionale di quote per il 2021 dovrebbe tenere conto dei dati scientifici più recenti per quanto riguarda il potenziale di riscaldamento globale dei gas a effetto serra, e dell'esclusione dall'EU ETS di impianti di dimensioni ridotte da parte di Croazia, Francia, Germania, Italia, Slovenia, Spagna, Portogallo e Islanda a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

6) Su questa base, per il 2021 il quantitativo unionale di quote di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dovrebbe ammontare a 1 571 583 007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 275 del 25.10.2003.

(2)

Decisione 2010/634/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, che fissa il quantitativo unionale di quote da rilasciare nell'ambito del sistema di scambio di emissioni per il 2013 e che abroga la decisione 2010/384/UE (GU L 279 del 23.10.2010).

(3)

Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013).

(4)

Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018).

(5)

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020).

(6)

Dato che la Croazia ha aderito all'Unione il 1° luglio 2013, la quantità di quote a livello dell'Unione è stata calcolata per quanto riguarda la Croazia ai sensi del punto 8 dell'allegato III dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012).

Art. 1

Per il 2021 il quantitativo unionale di quote di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, ammonta a 1 571 583 007.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per la Commissione

FRANS TIMMERMANS

Vicepresidente esecutivo