
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 11 novembre 2020
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 23 novembre 2020, n. 291
Riparto del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, e che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
VISTO, in particolare, l'articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale e con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale, calcolato dall'Istat, superiore a 100 e la relativa capacità fiscale pro capite inferiore a 395;
CONSIDERATO che le predette risorse, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2000, sono destinate a favorire i1 risanamento finanziario dei predetti comuni il cui deficit strutturale e imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative;
CONSIDERATO, altresì, che il suddetto fondo deve essere ripartito, con decreto del Ministro dell'intero di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, tenendo conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; inoltre, ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti con 200.000 abitanti;
CONSIDERATO, inoltre, che il comma 5 del menzionato articolo 53 prevede che all'onere derivante dall'attuazione dello stesso articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'art. 114 dello stesso decreto-legge n. 104 del 2020;
SENTITA la Conferenza Stato-città. ed autonomie locali nella seduta del 15 ottobre 2020;
Decreta:
1. Ai comuni elencati nell'allegato "A" che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che risultano avere il piano approvato alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 104 del 2020, sono concessi 100 milioni di euro, per l'anno 2020 e 50 milioni annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ripartiti, tenendo conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della medesima quota sulle entrate correnti, così come specificato nell'allegato B "nota metodologica".
2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2020
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
GUALTIERI
Il Ministro dell'Interno
LAMORGESE