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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 17 novembre 2020, n. 19

G.U.R.S. 27 novembre 2020, n. 59

Armonizzazione contabile - D.M. 7 settembre 2020 - Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA REGIONE

AGLI ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI

C/O ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE

e p.c. ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI UFFICI DI GABINETTO

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

Premessa

L'art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che "Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario".

L'art. 111, comma 4-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che "Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.".

La sentenza n. 1/2019/EL delle Sezioni riunite in sede giurisprudenziale della Corte dei conti, con riferimento al disavanzo di amministrazione, ha poi affermato che "la regola della traslazione della quota non ripianata all'esercizio successivo è implicita nell'ordinamento contabile".

Alla luce di tale quadro normativo il decreto ministeriale 7 settembre 2020 indicato in oggetto opera delle modifiche agli allegati 4/1 e 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 per aggiornare i principi contabili applicati riguardanti il ripiano del disavanzo di amministrazione e le anticipazioni di liquidità degli enti locali.

Per gli enti in indirizzo si pone l'accento sulle modifiche dei predetti allegati concernenti il ripiano del disavanzo di Amministrazione.

Modifiche all'allegato n. 4/1

Vengono sostituiti i paragrafi 9.11.7 e 13.10.3 dell'allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione. Gli stessi prevedono, per gli enti che in sede di approvazione del Bilancio dell'esercizio N presentano un Disavanzo di Amministrazione presunto, una maggiore attenzione nel redigere la Nota illustrativa.

La Nota illustrativa, infatti, oltre a spiegare le cause del Disavanzo, deve analiticamente illustrare come l'ente intende ripianarlo concretamente negli esercizi previsti nel piano di rientro.

Gli enti che già presentano un disavanzo nel precedente esercizio N-1 indicano nella Nota illustrativa tutte le azioni che hanno posto in essere per ripianarlo e se il risultato alla fine dell'esercizio N è migliore o peggiore di quello dell'esercizio precedente.

Occorre distinguere inoltre il Disavanzo già presente al primo gennaio dell'esercizio N da quello che si è formato durante l'esercizio, qualora questo si sia verificato.

Il Disavanzo deve essere quindi analizzato in ciascuno dei suoi componenti.

Il D.M., quindi, contiene in allegato delle tabelle esemplificative di quanto sopra detto.

Modifiche all'allegato n. 4/2

Viene sostituito il paragrafo 9.2 riguardante il risultato di amministrazione. Di notevole importanza sono il paragrafo 9.2.3 che tiene conto della disciplina del fondo anticipazione di liquidità di cui al paragrafo 3-20 bis dello stesso allegato, il paragrafo 9.2.5 che regolamenta l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate prima dell'approvazione del rendiconto generale, i paragrafi 9.2.15, 9.2.16, 9.2.17 e 9.2.18 che regolamentano l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo e i paragrafi 9.2.24 e 9.2.25 che regolamentano rispettivamente la durata del piano di rientro e il contenuto della delibera che lo approva.

Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

Infine ai paragrafi 9.2.26 e seguenti vengono esplicitate le condizioni affinchè il disavanzo venga considerato ripianato o meno.

In conseguenza delle suddette modifiche agli allegati 4/1 e 4/2 vengono rimodulati il Piano dei conti integrato a decorrere dal Rendiconto 2020 (art. 3 del D.M.), l'allegato 9- schema del Bilancio di previsione a decorrere dal Bilancio di previsione 2021-2023 (art. 4 del D.M.), l'allegato 10-schema di rendiconto a decorrere dal rendiconto 2020 (art. 5 del D.M.), l'allegato 17- Rendiconto del Tesoriere a decorrere dal rendiconto 2020 (art. 6 del D.M.).

Il D.M. riporta in allegato anche i nuovi schemi degli Equilibri di Bilancio e della Verifica degli equilibri.

Si evidenzia che la presente circolare non è certamente esaustiva di tutti gli argomenti trattati nel decreto ministeriale in oggetto, per cui per ogni ulteriore approfondimento o istruzione può essere consultato il sito www.rgs.mef.gov.it/arconet, dove è disponibile la documentazione relativa agli aggiornamenti disposti.

Si invitano i revisori dei conti a vigilare sulla corretta applicazione da parte degli enti e degli organismi delle nuove disposizioni.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/bilancio.

Il Ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: TOZZO