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DECRETO PRESIDENZIALE 5 novembre 2020, n. 28

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 G.U.R.S. 27 novembre 2020, n. 59

Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al Sud".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, recante «Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana» e 10 aprile 1978, n. 2, recante «Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» e s.m.i.;

Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni";

Visto l'articolo 17 «Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni "Resto al sud"» della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;

Visto in particolare il comma 5 del citato art. 17 che prevede "Con regolamento da emanarsi ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, previa intesa con l'Agenzia delle entrate, sono determinati le condizioni, i limiti, le modalità di applicazione del contributo, le modalità di presentazione delle istanze, individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze ed emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo.";

Vista la nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 3078/2020 del 18 maggio 2020, con la quale è stato chiesto all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal sopra richiamato comma 5, di esprimere la propria intesa sullo schema di regolamento;

Vista la nota prot. n. 250841 dell'1 luglio 2020, con la quale l'Agenzia delle entrate in riscontro alla nota prot. n. 3078/2020 del 18 maggio 2020, ha trasmesso lo schema di regolamento integrato con le osservazioni e le proposte di modifica;

Vista la nota prot. n. 4221 del 6 luglio 2020, con la quale l'Assessore regionale per l'economia, nel condividere le osservazioni e le proposte di modifica dell'Agenzia delle entrate dello schema di regolamento di cui alla nota prot. n. 250841/2020, ha chiesto al direttore dell'Agenzia delle entrate di confermare l'intesa sul predetto schema di regolamento, ai fini della sottoposizione al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, per il relativo parere;

Vista delibera di Giunta regionale n. 287 del 7 luglio 2020, con la quale è stato preso atto atto dello schema di regolamento concernente: "Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: "Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91", integrato e modificato secondo le osservazioni formulate dall'Agenzia delle entrate, in conformità alla proposta trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 4223 del 6 luglio 2020;

Vista la nota prot. n. 265436 del 17 luglio 2020, con la quale l'Agenzia delle entrate ha confermato l'intesa sul predetto schema di regolamento;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale reso con nota prot. n. 13534 del 29 luglio 2020;

Vista la nota prot. n. 18764 del 12 agosto 2020, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha chiesto il parere sullo schema di regolamento al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 17, commi 25 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;

Visto il parere n. 252/2020 reso nell'adunanza del 22 settembre 2020 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione consultiva;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 436 del 22 ottobre 2020, con la quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni - Resto al Sud.";

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto della Regione siciliana, disciplina, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, le modalità di attuazione delle misure agevolative previste dal medesimo articolo 17.

Art. 2

Oggetto e requisiti

1. Ai soggetti beneficiari in Sicilia degli incentivi di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e s.m.i. è riconosciuto dall'anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, a titolo di incentivo, un contributo, parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività.

2. Soggetti beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i., si intendono, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2017, n. 174 "Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123" le imprese costituitesi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i. e risultate assegnatarie dell'agevolazione.

Art. 3

Parametri per il calcolo del contributo

1. Il contributo è parametrato alle seguenti voci di imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza:

a) addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

b) tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;

c) imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale connessi allo svolgimento dell'attività.

2. Il contributo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni derivanti dall'applicazione del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e successive modificazioni, nonché nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire.

Art. 4

Richiesta e riconoscimento del contributo

1. Per accedere al contributo i soggetti di cui al precedente articolo 2 presentano, nel periodo compreso dal 15 maggio al 31 maggio di ciascun anno un'istanza all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, il cui modello e le modalità di presentazione, sono adottati entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente regolamento, con apposito provvedimento dell'Assessore regionale per l'economia, nel quale sono indicati gli identificativi dell'impresa, l'ubicazione dei locali dove si svolge l'attività economica, il settore di appartenenza, il limite di aiuto utilizzabile, l'ammontare complessivo del contributo richiesto. L'istanza deve, altresì, contenere, i seguenti elementi:

a) gli altri dati indicati nel provvedimento di approvazione del modello di istanza;

b) l'impegno ad accettare le disposizioni contenute nel regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e successive modificazioni;

c) l'indicazione, per importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, degli elementi indispensabili per la richiesta da parte dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito delle informazioni antimafia;

d) l'indicazione, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m.i. nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, degli elementi indispensabili per la richiesta da parte dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito - del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

e) l'indicazione annua della stima dei seguenti versamenti annui delle imposte di cui al precedente articolo 3, con riferimento all'anno nel quale l'istanza è presentata e ai due anni immediatamente successivi:

- addizionale regionale (Sicilia) all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

- tassa automobilistica per gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, ammessi al predetto beneficio;

- imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale connessi allo svolgimento dell'attività ammessa al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i.;

f) di essere soggetto beneficiario dell'agevolazione di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e s.m.i. e che non è stata disposta le revoca delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1 del D.L. n. 91/2017;

2. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui al comma 1 e al successivo articolo 7, l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del contributo spettante e pubblica sul sito internet istituzionale della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it) il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante in "de minimis". Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo. I soggetti ammessi al contributo possono presentare nell'anno successivo una nuova istanza, escludendo/riducendo, a pena di inammisibilità, dalla nuova stima della pianificazione dei versamenti annui delle imposte la stima dei versamenti ammessi ad agevolazione indicati nella precedente istanza.

3. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito potrà richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori.

4. L'utilizzo del contributo, il cui importo non deve essere superiore a quello indicato nell'istanza accolta in regime "de minimis", è consentito entro il terzo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e comunque entro i limiti dell'importo maturato in ragione dei versamenti annui delle imposte di cui al precedente articolo 3 effettuati nell'anno nel quale l'istanza è stata presentata e nei due anni immediatamente successivi, comunicati annualmente nel mese di ottobre via PEC all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, mediante perizia giurata redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. In caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il contributo residuo anche successivamente e, comunque non oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione dell'istanza. In ogni caso, il contributo è fruibile solo dalla data della comunicazione da parte dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione:

a) della verifica, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m.i. nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

b) per importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, ed ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del medesimo decreto legislativo, dell'acquisizione, dell'informazione antimafia liberatoria.

5. Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione nei limiti dell'importo riconosciuto dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito il riconoscimento del contributo stesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli di cui al periodo precedente, l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute in detto mese. Con convenzione con l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i rapporti tra le Parti per la gestione operativa del predetto contributo da utilizzarsi in compensazione.

Art. 5

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in regime "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i. sono cumulabili esclusivamente con altre agevolazioni concesse all'impresa a titolo di "de minimis", nei limiti dei massimali previsti dai regolamenti "de minimis". L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito provvede agli adempimenti relativi agli obblighi di interrogazione e di alimentazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui alla legge 29 luglio 2015, n. 115 e del decreto ministeriale 31 maggio 2017 e s.m.i.

Art. 6

Monitoraggio e sanzioni

1. Il riconoscimento del contributo decade o è revocato dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito:

a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;

b) in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni previste dal presente regolamento o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste in ambito penale;

c) qualora venga accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, dalla normativa statale e comunitaria richiamate dal medesimo articolo, nonché dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del contributo;

d) qualora sia stata disposta le revoca delle agevolazioni previste dall'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i.

2. Nei casi indicati al precedente comma 1 si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.

5. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e nel presente regolamento.

6. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito verifica con il soggetto gestore della misura agevolativa di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i., il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti nei confronti dei soggetti beneficiari della predetta misura e dell'eventuale adozione di provvedimenti di revoca totale o parziale, verificando, altresì, che gli automezzi di proprietà immatricolati in Sicilia, per i quali è stata versata alla Regione Sicilia la tassa automobilistica, sono strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso dal beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti.

7. I controlli in loco sono effettuati dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni. L'universo di riferimento per l'identificazione del campione da sottoporre ai controlli in loco è costituito dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni. Il campione da estrarre rappresenterà non meno del 10% dell'universo di riferimento. Il campione, rappresentativo del predetto universo di riferimento, è individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di imprese, tenuto conto anche delle indicazioni emerse dalle risultanze degli accertamenti d'ufficio.

8. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi.

9. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, con la convenzione di cui all'articolo 4, comma 5, sono concordate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 1, utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i..

10. Qualora l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dei propri poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei beneficiari, individua situazioni di non corretta fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 1, provvede a comunicarlo all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito che, previe verifiche per quanto di competenza, procede ai sensi del presente articolo.

11. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito del contributo spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Gli stessi soggetti beneficiari devono consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio, disposti dall'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito e dall'Agenzia delle entrate.

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2020 la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 1, è effettuata a decorrere dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre.

Art. 8

Norme finali

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 5 novembre 2020.

MUSUMECI

Assessore regionale per l'economia ARMAO

Ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 23 novembre 2020, n. 13.