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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 luglio 2020 

G.U.R.I. 27 novembre 2020, n. 295

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 del 17 dicembre 2019, recanti modifiche all'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la direttiva (UE) 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l'esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper e, in particolare, l'art. 2, che dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 aprile 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla stessa direttiva (UE) 2020/362;

Vista la direttiva (UE) 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti e, in particolare, l'art. 2, che dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 aprile 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla stessa direttiva (UE) 2020/363;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE, e, in particolare, l'art. 15, comma 11, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria;

Considerata la necessità di dare attuazione alle citate direttive (UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce 8. e) è sostituita dalla seguente:

«8 e). Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo in peso) [2]

.

b) la voce 8. f) b) è sostituita dalla seguente:

«8 f) b). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell'area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli

.

c) la voce 8. g) è sostituita dalla seguente:

«8. g) i). Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» Veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli X

8. g) ii). Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» qualora tale connessione elettrica consista di uno qualsiasi dei seguenti elementi:

i) un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori;

ii) una matrice unica di 300 mm2 o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore;

iii) package di matrici impilate di 300 mm2 o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm2 o di dimensioni maggiori.

[2]

Valida per veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli

.

d) è aggiunta la seguente voce 8. k):

«8 k). Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. La presente esenzione non riguarda le saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli X [4]»

.

e) la voce 14 è sostituita dalla seguente:

«14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento:

i) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti;

ii) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti;

iii) progettati per funzionare completamente con riscaldatore non elettrico.

Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2026 e pezzi di ricambio per tali veicoli

.

Roma, 30 luglio 2020

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

Il Ministro dello sviluppo economico

PATUANELLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2020

Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 3377