
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 ottobre 2020
G.U.R.I. 30 novembre 2020, n. 297
Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale.
TESTO COORDINATO (al D.M. Interno 28 aprile 2021)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
Considerato che con tale disposizione è stato approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale: «La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati»;
Visti, inoltre, i commi 12 e 13 del sopra citato art. 16-ter;
Considerato che, secondo quanto previsto dal comma 12 citato, le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare con la procedura prevista dall'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che, ai sensi del comma 13 citato, i nuovi criteri di classificazione sono applicabili solo alle convenzioni stipulate a decorrere dell'entrata in vigore del presente decreto e che ai segretari titolari di tali convenzioni, posti in disponibilità, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila;
Visto l'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo cui il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonchè il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all'individuazione dei nuovi criteri di classificazione delle sedi di segreteria convenzionata, secondo i principi e criteri direttivi illustrati in precedenza;
Vista la proposta del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale, approvata nella seduta del 24 settembre 2020;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 15 ottobre 2020;
Decreta:
Ambito di applicazione
1. In attuazione dell'art. 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si definiscono le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della fase transitoria, relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale di cui all'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stipulate a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria
(integrato dall'articolo unico del D.M. Interno 28 aprile 2021)
1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti. Il Ministero dell'interno può autorizzare convenzioni con più di cinque enti, qualora sussistano motivate esigenze rappresentate dagli enti locali interessati e siano indicate le modalità necessarie per assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni segretariali.
2. La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.
3. Le convenzioni per l'ufficio di segretario sono comunicate, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'albo dei segretari comunali e provinciali, per la presa d'atto da parte dell'Albo nazionale ovvero delle sezioni regionali secondo la rispettiva competenza, ai fini della classificazione della sede e assegnazione del segretario individuato.
4. Ai sensi del comma 3, sono altresì comunicate le modifiche alle convenzioni, per la presa d'atto finalizzata all'eventuale nuova classificazione della sede e alla conferma dell'assegnazione del segretario titolare. La presa d'atto è rigettata, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se, a seguito di un incremento del numero degli enti partecipanti alla convenzione, il segretario titolare non dovesse risultare più in possesso dei requisiti previsti per la titolarità della sede convenzionata di nuova classificazione.
5. In caso di riduzione del numero degli enti aderenti alla convenzione, il segretario già assegnato conserva, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la titolarità della sede convenzionata risultante dalla modifica, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa somma delle popolazioni. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità.
Inquadramento giuridico e trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata
1. L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente.
2. Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell'onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.
3. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità.
Trattamento economico del segretario in caso di collocamento in disponibilità
1. Il trattamento economico dei segretari di sedi convenzionate sulla base dei nuovi criteri, che vengono collocati in disponibilità, è definito dall'art. 16-ter, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.
2. Il segretario in disponibilità, nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001.
Disciplina transitoria delle convenzioni già stipulate
1. Le sedi di segreteria convenzionate per le quali l'assegnazione del segretario titolare sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano classificate, sino alla naturale scadenza, secondo la popolazione del comune appartenente alla convenzione che ha disposto la nomina ai sensi dell'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di modificazione del numero degli enti aderenti alla convenzione si applica l'art. 2, commi 4 e 5.
2. Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 1 ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità.
3. Ai segretari titolari delle sedi convenzionate di cui al comma 1 che vengono collocati in disponibilità è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva.
Disposizioni di chiusura
1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2020
Il Ministro: LAMORGESE
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2020
Ministero dell'interno, foglio n. 3033