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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1794 DELLA COMMISSIONE, 16 settembre 2020

G.U.U.E. 1 dicembre 2020, n. L 402

Regolamento che modifica l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 21 dicembre 2020

Applicabile dal: 1° gennaio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2018/848, in particolare l'allegato II, parte I, stabilisce alcuni requisiti per quanto riguarda l'uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico.

2) In vista della soppressione graduale delle deroghe all'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2018/848, è importante aumentare la produzione e l'immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione.

3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato come «in conversione» se si è rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi. In applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri provvedono alla costituzione di una banca dati regolarmente aggiornata nella quale è elencato il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile sul loro territorio, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate. Inoltre, secondo l'articolo 26, paragrafo 2, gli Stati membri devono disporre di sistemi che consentono agli operatori che commercializzano materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, e che sono in grado di fornirlo in quantità sufficienti ed entro tempi ragionevoli, di rendere pubbliche, su base volontaria e a titolo gratuito, unitamente ai loro nomi e recapiti, informazioni sul materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile, come il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico o di varietà biologiche adatte alla produzione biologica, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate, la quantità in peso di tale materiale e il periodo dell'anno in cui è disponibile. Secondo l'articolo 26, paragrafo 5, tuttavia, gli Stati membri possono continuare a utilizzare i sistemi di informazione pertinenti già esistenti.

4) E' importante quindi, se il materiale riproduttivo vegetale biologico non è disponibile in quantità sufficiente e l'indisponibilità è dimostrata dai dati registrati nella banca dati e nei sistemi di cui sopra, privilegiare l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione rispetto al materiale riproduttivo vegetale non biologico. Inoltre, conformemente all'articolo 6, lettera i), del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno prevedere che gli agricoltori possano usare materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione ottenuto dalle proprie aziende (autoprodotto).

5) Tenendo conto delle prassi divergenti attualmente in vigore negli Stati membri, laddove il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non è disponibile in qualità o quantitativi sufficienti, è fondamentale armonizzare i criteri e le condizioni specifiche di rilascio delle autorizzazioni all'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico. Grazie all'armonizzazione si dovrebbe riuscire ad evitare potenziali distorsioni della concorrenza nella produzione biologica, provvedendo peraltro ad applicare alcune disposizioni precauzionali al materiale riproduttivo vegetale che, in caso di trattamenti fitosanitari imposti, dovrebbe essere soggetto, se opportuno, a un periodo di conversione della parcella, come previsto nell'allegato II, parte I, punti 1.7.3 e 1.7.4, del regolamento (UE) 2018/848.

6) Nonostante gli sforzi degli operatori coinvolti nella produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico, vi sono ancora molte specie, sottospecie o varietà per le quali il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non è disponibile e per le quali è necessario semplificare il processo di autorizzazione riducendo gli oneri amministrativi senza compromettere la natura biologica dei prodotti. Pertanto, al fine di ridurre il numero di richieste di autorizzazioni individuali, è opportuno prevedere autorizzazioni generali annuali nazionali per specie, sottospecie o varietà, a determinate condizioni, e l'adozione di elenchi nazionali di specie o sottospecie per le quali sono disponibili in quantità sufficiente varietà consone di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione. Tale approccio dovrebbe consentire di limitare il ricorso a autorizzazioni individuali. Inoltre, gli elenchi nazionali contengono informazioni rilevanti che dovrebbero aumentare conoscenze e certezze nel settore del materiale riproduttivo vegetale biologico agevolando l'ulteriore sviluppo di questo settore di produzione altamente specializzato e un maggiore ricorso al materiale riproduttivo vegetale biologico.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848.

8) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 150 del 14.6.2018.

Art. 1

L'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022(1)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

(1)

Comma sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 dicembre 2020, n. L 439.

ALLEGATO

L'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

1) i punti da 1.8.5.1 a 1.8.5.5 sono sostituiti dai seguenti:

«1.8.5.1. In deroga al punto 1.8.1, se dai dati raccolti nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nel sistema di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), risulta che le esigenze qualitative o quantitative dell'operatore per un dato materiale riproduttivo vegetale biologico non sono soddisfatte, l'operatore può usare materiale riproduttivo vegetale in conversione conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a).

Se il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non è disponibile in qualità o quantità sufficiente per soddisfare le esigenze dell'operatore, le autorità competenti possono autorizzare l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico fatti salvi i punti da 1.8.5.3 a 1.8.5.7.

L'autorizzazione individuale suddetta è rilasciata solo in una delle situazioni seguenti:

a) nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nel sistema di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), non è registrata alcuna varietà delle specie che l'operatore vuole ottenere;

b) nessun fornitore, ossia l'operatore che commercializza materiale riproduttivo vegetale, è in grado di consegnare il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione in tempo per la semina o l'impianto, laddove l'utente ha ordinato il materiale riproduttivo vegetale in tempo utile per consentire la preparazione e la fornitura di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione;

c) nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nel sistema di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), la varietà che l'operatore vuole ottenere non è registrata come materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, e l'operatore è in grado di dimostrare che nessuna delle alternative registrate della stessa specie è idonea, in particolare per quanto riguarda le condizioni agronomiche e pedoclimatiche e le proprietà tecnologiche necessarie per la produzione da ottenere e che, pertanto, l'autorizzazione ha notevole rilevanza per la sua produzione;

d) è giustificata a fini di ricerca, sperimentazioni su piccola scala in campo, a fini di conservazione delle varietà o d'innovazione del prodotto e previo consenso delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

Prima di chiedere l'autorizzazione, l'operatore consulta la banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o il sistema di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), per verificare se il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione è disponibile, e quindi se la richiesta è giustificata.

Nel rispetto dell'articolo 6, lettera i), gli operatori possono utilizzare il materiale riproduttivo vegetale sia biologico che in conversione ottenuto dalla propria azienda, a prescindere dalla disponibilità qualitativa e quantitativa che risulta dalla banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o dal sistema di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a).

1.8.5.2. In deroga al punto 1.8.1, gli operatori dei paesi terzi possono usare materiale riproduttivo vegetale in conversione a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), se è dimostrato che il materiale riproduttivo vegetale biologico non è disponibile in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese terzo in cui l'operatore è stabilito.

Fatte salve le norme nazionali pertinenti, gli operatori dei paesi terzi possono usare materiale riproduttivo vegetale sia biologico che in conversione ottenuto dalla propria azienda.

Le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare gli operatori dei paesi terzi a usare materiale riproduttivo vegetale non biologico in un'unità di produzione biologica se il materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione non è disponibile in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese terzo in cui l'operatore è stabilito, alle condizioni stabilite ai punti 1.8.5.3, 1.8.5.4 e 1.8.5.5.

1.8.5.3. Il materiale riproduttivo vegetale non biologico è trattato, dopo il raccolto, solo con prodotti fitosanitari autorizzati per il trattamento di materiale riproduttivo vegetale a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, a meno che le autorità competenti dello Stato membro interessato non abbiano prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma del regolamento (UE) 2016/2031 su tutte le varietà e il materiale eterogeneo di una determinata specie nella zona in cui sarà utilizzato il materiale riproduttivo vegetale.

Se si usa il materiale riproduttivo vegetale non biologico sottoposto al trattamento chimico prescritto di cui al primo capoverso, la parcella in cui si coltiva il materiale riproduttivo vegetale trattato è soggetta, se del caso, a un periodo di conversione ai sensi dei punti 1.7.3 e 1.7.4.

1.8.5.4. L'autorizzazione per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico deve essere ottenuta prima della semina o dell'impianto.

1.8.5.5. L'autorizzazione per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico è concessa solo ai singoli utenti per una stagione di coltivazione alla volta e le autorità competenti, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo competenti per le autorizzazioni elencano i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale autorizzato.»;

2) sono inseriti i seguenti punti 1.8.5.6 e 1.8.5.7:

«1.8.5.6. Le autorità competenti degli Stati membri redigono un elenco ufficiale delle specie, sottospecie o varietà (raggruppate se pertinente) per le quali il materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione è disponibile in quantità sufficienti e per le varietà appropriate nel loro territorio. Le autorizzazioni per le specie, sottospecie o varietà incluse nell'elenco nel territorio dello Stato membro interessato a norma del punto 1.8.5.1 sono rilasciate solo se giustificate da uno degli scopi di cui al punto 1.8.5.1, lettera d). Se, a causa di circostanze eccezionali, la quantità o la qualità del materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione disponibile per una specie, sottospecie o varietà che figura nell'elenco risulta insufficiente o inadeguata, le autorità competenti degli Stati membri possono stralciare la specie, sottospecie o varietà dall'elenco.

Le autorità competenti degli Stati membri aggiornano l'elenco ogni anno e lo pubblicano.

Entro il 30 giugno di ogni anno, e la prima volta entro il 30 giugno 2022, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri il link al sito internet in cui l'elenco aggiornato è pubblicato. La Commissione pubblica i link agli elenchi nazionali aggiornati su un apposito sito internet.

1.8.5.7. In deroga al punto 1.8.5.5, le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare ogni anno a tutti gli operatori interessati un'autorizzazione generale per l'uso di:

a) una data specie o sottospecie, se non è registrata alcuna varietà nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nel sistema di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a);

b) una data varietà, se ricorrono le condizioni di cui al punto 1.8.5.1, lettera c).

Quando si servono di un'autorizzazione generale, gli operatori tengono registrazioni del quantitativo usato e l'autorità competente per le autorizzazioni elenca i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale non biologico autorizzato.

Le autorità competenti degli Stati membri aggiornano annualmente e pubblicano l'elenco delle specie, sottospecie o varietà per le quali è rilasciata un'autorizzazione generale.

Entro il 30 giugno di ogni anno, e la prima volta entro il 30 giugno 2022, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri il link al sito internet in cui l'elenco aggiornato è pubblicato. La Commissione pubblica i link agli elenchi nazionali aggiornati su un apposito sito internet.».