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DECISIONE (UE) 2020/1802 DELLA COMMISSIONE, 27 novembre 2020

G.U.U.E. 1 dicembre 2020, n. L 402

Decisione che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). [notificata con il numero C(2020) 8151] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità 

Adottata il: 27 novembre 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) La decisione (UE) 2017/2285 della Commissione, del 6 dicembre 2017, che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (2) definisce al punto 2.4.3 dell'allegato I i requisiti per l'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti.

2) Il punto 2.4.3.3, lettera a), delle linee guida per l'utente di cui all'allegato I della decisione (UE) 2017/2285 della Commissione definisce i settori in cui è consentito l'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti (tabella 9).

3) Il punto 2.4.3.3, lettera b), delle linee guida per l'utente definisce i settori in cui l'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti è consentito nei progetti pilota (tabella 10) e specifica che, dopo un progetto pilota e sulla base della sua valutazione, il comitato EMAS può raccomandare di includere il settore nell'elenco dei settori in cui è consentito l'utilizzo del metodo a campione (tabella 9).

4) Due progetti pilota in settori che figurano nella tabella 10 sono stati realizzati in Germania: uno nel commercio al dettaglio (codice NACE 47.1) e uno nei servizi di assistenza residenziale (codice NACE 87) e assistenza sociale non residenziale (codice NACE 88). Deve essere presentata al comitato EMAS una valutazione di questi progetti pilota.

5) Sulla base della valutazione dei progetti pilota, il comitato EMAS ha raccomandato l'inclusione di questi settori nell'elenco dei settori in cui è consentito l'utilizzo del metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti (tabella 9).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 342 del 22.12.2009.

(2)

GU L 328 del 12.12.2017.

Art. 1

I codici NACE 47.1, 87 e 88 designano settori in cui è consentito l'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti. Detti settori sono pertanto eliminati dalla tabella 10 e inseriti nella tabella 9 dell'allegato I delle linee guida per l'utente.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020

Per la Commissione

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS

Membro della Commissione