
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 23 novembre 2020
G.U.R.S. 11 dicembre 2020, n. 61
Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per direttori generali delle Aziende sanitarie e degli altri enti del SSR.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";
Visto il D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale";
Visto il D.lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" modificativo del D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003 in materia di Formazione manageriale, nel quale vengono fissate le Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione manageriale per i dirigenti sanitari, affidando alle Regioni e Province autonome il compito di attivare ed organizzare tali corsi secondo i criteri e le indicazioni fissate nel documento stesso;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme sul riordino del Servizio sanitario regionale";
Visto il D.A. n. 3245 del 30 dicembre 2009 "Autorizzazione di corsi di formazione manageriale per direttore generale di azienda sanitaria, direttore sanitario ed amministrativo di azienda sanitaria provinciale o ospedaliera e dirigente di struttura complessa";
Visto il D.A. n. 986 del 12 aprile 2010 "Definizione delle quote di iscrizione per i corsi di formazione manageriale per direttori generali, direttori amministrativi e sanitari e dirigenti di struttura complessa, e autorizzazione di moduli integrativi su tematiche attinenti la formazione manageriale";
Visto il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e ss.mm.ii. "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria";
Visto l'Accordo Stato Regioni, Rep. atti n. 79 del 16 maggio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), del D.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie e degli altri enti del SSN";
Considerato che l'art. 1, comma 4, del D.lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii. indica i requisiti di cui devono essere in possesso i candidati ai fini dell'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale e che il comma 4, lettera c), stabilisce, tra i predetti requisiti, il possesso dell'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria disciplinato dal successivo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Ritenuto necessario procedere al recepimento e all'adozione dei contenuti del predetto Accordo Stato Regioni Rep. atti n. 79 del 16 maggio 2019 sancito in sede di conferenza Stato Regioni al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale in tema di disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie e degli altri enti del SSN;
Ritenuto necessario aggiornare la disciplina inerente all'accesso ed all'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per direttori generali delle Aziende sanitarie e degli altri enti del SSR alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii. e dall'Accordo Stato Regioni Rep. atti n. 79 del 16 maggio 2019;
Ritenuto per quanto al superiore punto e nelle more dell'emanazione della nuova disciplina relativa ai corsi di formazione manageriale per direttore sanitario ed amministrativo di Azienda sanitaria provinciale o ospedaliera e dirigente di struttura complessa, di dovere revocare il D.A. n. 3245 del 30 dicembre 2009 ed il D.A. n. 986 del 12 aprile 2010, facendo salvi i corsi di formazione manageriale già avviati alla data del presente provvedimento;
Decreta:
E' recepito e adottato l'Accordo Stato Regioni Rep. atti n. 79 del 16 maggio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), del D.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie e degli altri enti del SSN", allegato al presente provvedimento (Allegato 1).
Per le motivazioni indicate in premessa, con il presente decreto è regolamentata la disciplina inerente all'accesso ed all'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per direttori generali delle Aziende sanitarie e degli altri enti del SSR.
Possono partecipare ai corsi di formazione manageriale per direttori generali delle Aziende sanitarie e degli altri enti del SSR i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) età inferiore a sessantacinque anni;
b) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica o magistrale;
c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno triennale, nel settore sanitario o in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.
Sarà data priorità a coloro i quali abbiamo maturato i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lett. b del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
Sarà prevista una prova selettiva in ingresso, che dovrà consistere in una valutazione delle conoscenze/competenze manageriali.
L'organizzazione del corso di formazione manageriale per direttori generali delle Aziende sanitarie e degli altri enti del SSR, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 30 del 3 novembre 1993 e ss.mm.ii., è affidata, in via esclusiva, al CEFPAS in qualità di ente strumentale della Regione siciliana per la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario.
Il CEFPAS per gli aspetti di natura organizzativa, didattica ed economica dovrà attenersi a quanto espressamente indicato nell'Allegato 2 al presente provvedimento "Linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per direttori generali delle Aziende sanitarie e degli altri enti del SSR".
I corsi per direttori generali delle Aziende sanitarie e degli altri enti del SSR devono avere durata non inferiore a 200 ore, con un limite minimo di 136 ore di attività formativa d'aula, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 16 maggio 2019, parte integrante del presente provvedimento.
Nel caso di soggetti in possesso dell'attestato di formazione manageriale per direttore sanitario o amministrativo, conseguito in corsi autorizzati in data successiva al presente decreto, è previsto il riconoscimento del credito formativo secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 del presente provvedimento.
Il CEFPAS è autorizzato ad attivare un corso unico per direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi articolato in sessioni comuni e sessioni specifiche per i tre ruoli secondo quanto indicato all'allegato 2 del presente provvedimento.
Ai fini dell'ammissione al colloquio finale, i corsisti dovranno sostenere, con esito positivo, una prova di valutazione delle conoscenze/competenze acquisite durante il percorso formativo; dovranno redigere un Project Work individuale ed originale soggetto alla valutazione di referee esperto della materia oggetto del lavoro, il cui giudizio positivo sarà vincolante ai fini dell'ammissione all'esame finale, e aver frequentato almeno l'80% del numero totale delle ore complessive del corso.
Il colloquio finale, secondo quanto previsto all'art. 5 dell'Accordo Stato Regioni del 16 maggio 2019, dovrà essere volto all'analisi dell'apprendimento dei principali contenuti trattati nel corso e alla discussione del Project Work.
Il CEFPAS dovrà richiedere al servizio 2 DASOE la nomina della commissione entro i trenta giorni successivi alla chiusura delle attività formative.
La composizione della commissione esaminatrice è la seguente:
- il dirigente generale (o suo delegato) del DASOE con funzioni di presidente;
- il rappresentante legale del CEFPAS (o suo delegato).
- un docente del corso;
- il coordinatore/responsabile del corso con funzioni di segretario verbalizzante.
La commissione è chiamata ad esprimere un giudizio sulla preparazione del candidato ammesso al colloquio finale, in termini di:
- idoneità;
- non idoneità.
Nell'eventualità di non superamento dell'esame finale, il CEFPAS dovrà organizzare altra sessione d'esame, prevedendo eventuali sessioni di recupero.
Ogni corso di formazione manageriale non può superare il numero di 30 allievi. Gli oneri connessi ai corsi di cui al presente decreto sono a carico dei partecipanti.
La quota di partecipazione, a carico dei singoli partecipanti, è fissata in euro 3.500.
La quota di partecipazione del percorso specifico, per coloro che sono in possesso dell'attestato di formazione manageriale per direttore sanitario o amministrativo, conseguito in corsi autorizzati in data successiva al presente decreto, per i quali è previsto il riconoscimento del credito formativo, è fissata in euro 2.000.
Nelle more dell'emanazione della nuova disciplina relativa ai corsi di formazione manageriale per direttore sanitario ed amministrativo di Azienda sanitaria provinciale o ospedaliera e dirigente di struttura complessa, e relativi moduli integrativi, sono revocati il D.A. n. 3254 del 30 dicembre 2009 [N.d.R. recte: D.A. n. 3245 del 30 dicembre 2009] ed il D.A. n. 986 del 21 maggio 2010 [N.d.R. recte: D.A. n. 986 del 12 aprile 2010], fatti salvi i corsi di formazione manageriale già avviati alla data del presente provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del Dipartimento ASOE.
Palermo, 23 novembre 2020.
RAZZA